AGGIORNAMENTI LEGISLATIVI
   
             
 

Provvidenze economiche

Le pensioni e gli assegni per gli invalidi civili sono state aumentate, in base alla perequazione automatica, del 2,4%, le indennità del 2,08%.
Riportiamo gli importi, i limiti di reddito e le condizioni generali di concessione.

Pensione di inabilità

Entità: lire 411.420 per 13 mensilità
Limite di reddito personale annuo: lire 24.078.410
E’ concessa agli invalidi civili di età compresa tra i 18 e i 65 anni con invalidità del 100%

Assegno mensile di assistenza

Entità: lire 411.420 per 13 mensilità
Limite di reddito personale annuo: lire 7.067.450
E’ concesso agli invalidi civili di età compresa tra i 18 e i 65 anni con invalidità superiore al 74% (superiore ai 2/3 per gli invalidi riconosciuti prima del 1992), disoccupati o incollocabili al lavoro, nonché invalidi di età compresa tra i 55 e i 65 anni.

Indennità di accompagnamento

Entità: lire 817.330 per 12 mensilità
Limite di reddito personale annuo: nessuno
E’ concessa agli invalidi civili, di qualsiasi età, totalmente inabili che non siano in grado di deambulare o che non siano in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita senza l’aiuto permanente di altre persone.

Indennità di frequenza

Entità: lire 411.420 mensili
Limite di reddito personale annuo: lire 7.067.450
E’ concessa ai minori di 18 anni con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell’età, che frequentino centri di riabilitazione, di formazione professionale o la scuola di ogni ordine e grado.

Maggiorazioni

A decorrere dal 1° gennaio 2001 alle persone che percepiscono la pensione di inabilità o l’assegno mensile di assistenza, è concesso un aumento di lire 20.000 mensili per 13 mensilità, a condizione che l’interessato:
a) non possieda redditi personali per un importo pari o superiore all’ammontare annuo dell’assegno sociale e della maggiorazione (circa lire 8.400.000);
b) non possieda, se coniugato, redditi personali o cumulati con quelli del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla somma dell’ammontare annuo dell’assegno sociale, della maggiorazione e dell’ammontare annuo del trattamento delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Nota: Coloro che si trovano nelle condizioni reddituali sopra descritte potranno richiedere l’aumento mediante la compilazione di un apposito modulo che si trova presso le sedi INPS e gli enti di patronato.

Finanziaria e disabili
(legge 23 dicembre 2000, n. 388)

Handicappati in situazione di gravità

La legge finanziaria ha stabilito una ulteriore estensione dei permessi e dei congedi per i genitori degli handicappati gravi.
La lavoratrice madre o in alternativa il lavoratore padre, anche adottivi, o dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o delle sorelle conviventi dell’handicappato in situazione di gravità hanno diritto a fruire di un congedo, della durata massima di due anni.
I congedi, coperti da contribuzione figurativa, devono essere retribuiti con una indennità corrispondente all’ultima retribuzione (l’indennità e la contribuzione spettano fino a un massimo di lire 70 milioni annui).
Gli interessati hanno diritto di ottenere il congedo entro 60 giorni dalla richiesta a condizione che il figlio (o il fratello) disabile sia in possesso della certificazione di handicap grave (art. 3, comma 3, legge 104/92) da almeno 5 anni.
La legge finanziaria ha stabilito inoltre uno stanziamento di lire 100 miliardi per un programma di interventi finalizzati alla cura e all’assistenza di handicappati gravi successivamente alla perdita dei familiari; il programma sarà svolto da associazioni di volontariato, sulla base dei criteri stabiliti dal Ministro per la solidarietà.

Nota: Si osserva che i congedi annuali, a differenza dei permessi e dei congedi stabiliti dalla legge 53/2000, non sono concessi ai parenti e affini (per esempio la moglie) che provvedono con continuità e in via esclusiva all’assistenza di un disabile grave; inoltre non è riconosciuto il beneficio ai genitori di bambini piccoli (infatti si richiede un riconoscimento di gravità di almeno 5 anni).

Pensionamento anticipato

Ai lavoratori invalidi ai quali è stata riconosciuta una invalidità superiore al 74%, è consentito, a decorrere dall’anno 2002, di richiedere per ogni anno di servizio effettivamente svolto (presso pubbliche amministrazioni, aziende private o cooperative) il beneficio di 2 mesi di contribuzione figurativa.
Il beneficio di 2 mesi può essere fruito fino al limite massimo di 5 anni, per i soli fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva.

Nota: E’ una disposizione da lungo tempo attesa e richiesta che rimedia ad una disparità di trattamento fra varie categorie di invalidi. Si osserva comunque che la norma riguarda soltanto la facoltà di chiedere ed ottenere il prepensionamento di 5 anni, si intende che l’importo della pensione sarà comunque proporzionato agli anni effettivamente lavorati. In termini generali l’attività di un disabile medio-grave viene considerata come “lavoro usurante” e quindi si riconosce il diritto di una anzianità anticipata. Comunque per la applicazione occorre attendere le direttive amministrative.

Barriere architettoniche

E’ stata approvata una ulteriore detrazione fiscale per l’eliminazione delle barriere architettoniche.
La detrazione del 19% della spesa è ora ammessa anche per gli ascensori e i montacarichi, nonché per “la realizzazione di ogni strumento, che attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzati sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione degli handicappati”; si tratta di una opportunità per ottenere agevolazioni per molti strumenti e soluzioni di controllo ambientale, che consentono l’autonomia nella propria casa anche a persone con gravi limitazioni fisiche.
Il beneficio, che ha decorrenza nei periodi di imposta dal 1° gennaio 2000 e 2001, è concesso alle persone handicappate in situazione di gravità (art. 3, comma 3, L. 104/92).
Si ricorda che oltre alle detrazioni fiscali è prevista, per l’eliminazione delle barriere architettoniche nelle parti comuni degli edifici e nelle singole unità immobiliari, anche l’IVA ridotta al 10% e contributi in base alla legge 13/89 (da un minimo di lire 5 milioni).

Limitazione delle visite di accertamento

Negli ultimi anni si sono svolte numerose visite di verifica e di accertamento dei requisiti sanitari dei disabili che beneficiano di assistenza economica.
Si tratta di attività svolte nel quadro della “lotta contro i falsi invalidi”, che ha provocato molti disagi a persone la cui invalidità era incontrovertibile.
Anche ANIEP ha chiesto con ripetute proteste che fossero stabiliti criteri più selettivi. La soluzione adottata dalla legge finanziaria (art. 97, comma 2) è confusa e pasticciata; si stabilisce che “i cittadini affetti da sindrome di Down e soggetti portatori di gravi menomazioni fisiche permanenti… sono esonerati dalla ripetizione annuale delle visite mediche, finalizzata all’accertamento della disabilità, a esclusione dei casi in cui vi sia una richiesta del medico di famiglia” (!).
Si osserva che: a) i disabili intellettivi, una volta definita la patologia, non sono più rivedibili; b) non esiste nessuna visita annuale (gli handicappati sottoposti ad accertamento sono scelti senza riferimento temporale); c) non si capisce perché il medico di famiglia dovrebbe richiedere una revisione legale delle condizioni di invalidità del proprio assistito.
La norma è quindi del tutto scorretta; resta comunque il principio che le persone con menomazioni irreversibili e permanenti non dovranno più essere sottoposte ad accertamenti.

Nota: Si ricorda che invece resta l’obbligo, per i titolari dell’assegno mensile di assistenza o dell’indennità di accompagnamento, di presentare entro il 31 marzo di ogni anno un’autocertificazione che verrà inviata dall’INPS.

Contrassegno

Il rilascio del contrassegno invalidi, necessario per le facilitazioni di parcheggio e di circolazione, è esente dall’imposta di bollo.

Estensione delle agevolazioni fiscali per l’acquisto di auto

Sono state estese le agevolazioni fiscali per l’acquisto di auto (IVA 4%, esonero della tassa di circolazione, detraibilità 19%) anche ai disabili intellettivi con necessità di accompagnamento.

Art. 130 del D.L.vo 112/98 per il trasferimento dallo Stato alle Regioni ed Enti Locali delle competenze (funzioni autorizzative) in materia di invalidità civile
L’attuazione del trasferimento di cui trattasi, che dovrebbe costituire un passo significativo verso un corretto processo federalista e di semplificazione a vantaggio dei cittadini amministrati, tanto più importante per la particolare utenza rappresentata dagli invalidi civili, sta invece procedendo secondo il metodo deprecabile di scaricamento delle competenze senza che vi siano solide garanzie (risorse finanziarie ed umane innanzitutto) per il corretto svolgimento dei nuovi compiti assegnati.
Questa vicenda sta vivendo una situazione di grave incertezza per la colpevole inezia a livello centrale e per queste ragioni ANIEP ha richiesto al Presidente della Regione Toscana un urgente autorevole intervento affinché venga superato quanto sopra evidenziato nel comune interesse della difesa delle persone più svantaggiate.