Provvidenze
economiche
Le pensioni
e gli assegni per gli invalidi civili sono state aumentate, in base
alla perequazione automatica, del 2,4%, le indennità del 2,08%.
Riportiamo gli importi, i limiti di reddito e le condizioni generali
di concessione.
Pensione
di inabilità
Entità:
lire 411.420 per 13 mensilità
Limite di reddito personale annuo: lire 24.078.410
E’ concessa agli invalidi civili di età compresa tra i
18 e i 65 anni con invalidità del 100%
Assegno
mensile di assistenza
Entità:
lire 411.420 per 13 mensilità
Limite di reddito personale annuo: lire 7.067.450
E’ concesso agli invalidi civili di età compresa tra i
18 e i 65 anni con invalidità superiore al 74% (superiore ai
2/3 per gli invalidi riconosciuti prima del 1992), disoccupati o incollocabili
al lavoro, nonché invalidi di età compresa tra i 55 e
i 65 anni.
Indennità
di accompagnamento
Entità:
lire 817.330 per 12 mensilità
Limite di reddito personale annuo: nessuno
E’ concessa agli invalidi civili, di qualsiasi età, totalmente
inabili che non siano in grado di deambulare o che non siano in grado
di svolgere gli atti quotidiani della vita senza l’aiuto permanente
di altre persone.
Indennità
di frequenza
Entità:
lire 411.420 mensili
Limite di reddito personale annuo: lire 7.067.450
E’ concessa ai minori di 18 anni con difficoltà persistenti
a svolgere le funzioni proprie dell’età, che frequentino
centri di riabilitazione, di formazione professionale o la scuola di
ogni ordine e grado.
Maggiorazioni
A decorrere
dal 1° gennaio 2001 alle persone che percepiscono la pensione di
inabilità o l’assegno mensile di assistenza, è concesso
un aumento di lire 20.000 mensili per 13 mensilità, a condizione
che l’interessato:
a) non possieda redditi personali per un importo pari o superiore all’ammontare
annuo dell’assegno sociale e della maggiorazione (circa lire 8.400.000);
b) non possieda, se coniugato, redditi personali o cumulati con quelli
del coniuge, per un importo pari o superiore al limite costituito dalla
somma dell’ammontare annuo dell’assegno sociale, della maggiorazione
e dell’ammontare annuo del trattamento delle pensioni a carico
del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Nota: Coloro
che si trovano nelle condizioni reddituali sopra descritte potranno
richiedere l’aumento mediante la compilazione di un apposito modulo
che si trova presso le sedi INPS e gli enti di patronato.
Finanziaria
e disabili
(legge 23 dicembre 2000, n. 388)
Handicappati
in situazione di gravità
La legge
finanziaria ha stabilito una ulteriore estensione dei permessi e dei
congedi per i genitori degli handicappati gravi.
La lavoratrice madre o in alternativa il lavoratore padre, anche adottivi,
o dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o delle sorelle conviventi
dell’handicappato in situazione di gravità hanno diritto
a fruire di un congedo, della durata massima di due anni.
I congedi, coperti da contribuzione figurativa, devono essere retribuiti
con una indennità corrispondente all’ultima retribuzione
(l’indennità e la contribuzione spettano fino a un massimo
di lire 70 milioni annui).
Gli interessati hanno diritto di ottenere il congedo entro 60 giorni
dalla richiesta a condizione che il figlio (o il fratello) disabile
sia in possesso della certificazione di handicap grave (art. 3, comma
3, legge 104/92) da almeno 5 anni.
La legge finanziaria ha stabilito inoltre uno stanziamento di lire 100
miliardi per un programma di interventi finalizzati alla cura e all’assistenza
di handicappati gravi successivamente alla perdita dei familiari; il
programma sarà svolto da associazioni di volontariato, sulla
base dei criteri stabiliti dal Ministro per la solidarietà.
Nota: Si
osserva che i congedi annuali, a differenza dei permessi e dei congedi
stabiliti dalla legge 53/2000, non sono concessi ai parenti e affini
(per esempio la moglie) che provvedono con continuità e in via
esclusiva all’assistenza di un disabile grave; inoltre non è
riconosciuto il beneficio ai genitori di bambini piccoli (infatti si
richiede un riconoscimento di gravità di almeno 5 anni).
Pensionamento
anticipato
Ai lavoratori
invalidi ai quali è stata riconosciuta una invalidità
superiore al 74%, è consentito, a decorrere dall’anno 2002,
di richiedere per ogni anno di servizio effettivamente svolto (presso
pubbliche amministrazioni, aziende private o cooperative) il beneficio
di 2 mesi di contribuzione figurativa.
Il beneficio di 2 mesi può essere fruito fino al limite massimo
di 5 anni, per i soli fini del diritto alla pensione e dell’anzianità
contributiva.
Nota: E’
una disposizione da lungo tempo attesa e richiesta che rimedia ad una
disparità di trattamento fra varie categorie di invalidi. Si
osserva comunque che la norma riguarda soltanto la facoltà di
chiedere ed ottenere il prepensionamento di 5 anni, si intende che l’importo
della pensione sarà comunque proporzionato agli anni effettivamente
lavorati. In termini generali l’attività di un disabile
medio-grave viene considerata come “lavoro usurante” e quindi
si riconosce il diritto di una anzianità anticipata. Comunque
per la applicazione occorre attendere le direttive amministrative.
Barriere
architettoniche
E’
stata approvata una ulteriore detrazione fiscale per l’eliminazione
delle barriere architettoniche.
La detrazione del 19% della spesa è ora ammessa anche per gli
ascensori e i montacarichi, nonché per “la realizzazione
di ogni strumento, che attraverso la comunicazione, la robotica e ogni
altro mezzo di tecnologia più avanzati sia adatto a favorire
la mobilità interna ed esterna all’abitazione degli handicappati”;
si tratta di una opportunità per ottenere agevolazioni per molti
strumenti e soluzioni di controllo ambientale, che consentono l’autonomia
nella propria casa anche a persone con gravi limitazioni fisiche.
Il beneficio, che ha decorrenza nei periodi di imposta dal 1° gennaio
2000 e 2001, è concesso alle persone handicappate in situazione
di gravità (art. 3, comma 3, L. 104/92).
Si ricorda che oltre alle detrazioni fiscali è prevista, per
l’eliminazione delle barriere architettoniche nelle parti comuni
degli edifici e nelle singole unità immobiliari, anche l’IVA
ridotta al 10% e contributi in base alla legge 13/89 (da un minimo di
lire 5 milioni).
Limitazione
delle visite di accertamento
Negli ultimi
anni si sono svolte numerose visite di verifica e di accertamento dei
requisiti sanitari dei disabili che beneficiano di assistenza economica.
Si tratta di attività svolte nel quadro della “lotta contro
i falsi invalidi”, che ha provocato molti disagi a persone la
cui invalidità era incontrovertibile.
Anche ANIEP ha chiesto con ripetute proteste che fossero stabiliti criteri
più selettivi. La soluzione adottata dalla legge finanziaria
(art. 97, comma 2) è confusa e pasticciata; si stabilisce che
“i cittadini affetti da sindrome di Down e soggetti portatori
di gravi menomazioni fisiche permanenti… sono esonerati dalla
ripetizione annuale delle visite mediche, finalizzata all’accertamento
della disabilità, a esclusione dei casi in cui vi sia una richiesta
del medico di famiglia” (!).
Si osserva che: a) i disabili intellettivi, una volta definita la patologia,
non sono più rivedibili; b) non esiste nessuna visita annuale
(gli handicappati sottoposti ad accertamento sono scelti senza riferimento
temporale); c) non si capisce perché il medico di famiglia dovrebbe
richiedere una revisione legale delle condizioni di invalidità
del proprio assistito.
La norma è quindi del tutto scorretta; resta comunque il principio
che le persone con menomazioni irreversibili e permanenti non dovranno
più essere sottoposte ad accertamenti.
Nota: Si
ricorda che invece resta l’obbligo, per i titolari dell’assegno
mensile di assistenza o dell’indennità di accompagnamento,
di presentare entro il 31 marzo di ogni anno un’autocertificazione
che verrà inviata dall’INPS.
Contrassegno
Il rilascio
del contrassegno invalidi, necessario per le facilitazioni di parcheggio
e di circolazione, è esente dall’imposta di bollo.
Estensione
delle agevolazioni fiscali per l’acquisto di auto
Sono state
estese le agevolazioni fiscali per l’acquisto di auto (IVA 4%,
esonero della tassa di circolazione, detraibilità 19%) anche
ai disabili intellettivi con necessità di accompagnamento.
Art. 130
del D.L.vo 112/98 per il trasferimento dallo Stato alle Regioni ed Enti
Locali delle competenze (funzioni autorizzative) in materia di invalidità
civile
L’attuazione del trasferimento di cui trattasi, che dovrebbe costituire
un passo significativo verso un corretto processo federalista e di semplificazione
a vantaggio dei cittadini amministrati, tanto più importante
per la particolare utenza rappresentata dagli invalidi civili, sta invece
procedendo secondo il metodo deprecabile di scaricamento delle competenze
senza che vi siano solide garanzie (risorse finanziarie ed umane innanzitutto)
per il corretto svolgimento dei nuovi compiti assegnati.
Questa vicenda sta vivendo una situazione di grave incertezza per la
colpevole inezia a livello centrale e per queste ragioni ANIEP ha richiesto
al Presidente della Regione Toscana un urgente autorevole intervento
affinché venga superato quanto sopra evidenziato nel comune interesse
della difesa delle persone più svantaggiate.