AGGIORNAMENTI LEGISLATIVI 2003
   
             
 

AGGIORNAMENTI LEGISLATIVI GENNAIO 2003

FINANZIARIA 2003

E' stata approvata la legge 27 dicembre 2002 n. 289 (Finanziaria 2003), preannunciata come una legge "di rigore e di sviluppo" è diventata soprattutto una occasione per gli evasori fiscali, per gli evasori fiscali, per gli adempimenti dello Stato nei vari settori e per una serie di adempimenti clientelari.
Per quanto riguarda i nostri problemi si rileva ancora un grave ritardo dell'attuale Governo nella definizione di un disegno complessivo di Welfare, in termini di continuità o di discontinuità.
L'evoluzione e le garanzie dei diritti sociali sembrano subordinati ad incerte prospettive di sviluppo economico, anziché a progetti politici. In questo senso la sicurezza sociale rischia di essere residuale rispetto alle dinamiche dell'economia di mercato (attualmente recessive).
Con riferimento ai temi della disabilità riportiamo i contenuti della Finanziaria.

Barriere architettoniche

E' stata prorogata al 30 settembre 2003 la detrazione del 36% delle spese sostenute per le ristrutturazioni edilizie e per l'eliminazione delle barriere architettoniche, la detrazione è ammessa per un ammontare complessivo non superiore a 48 mila euro.
Ricordiamo che oltre alle spese per l'eliminazione delle barriere architettoniche (all'interno della propria abitazione o degli spazi condominiali), il diritto alla detrazione riguarda ascensori, montacarichi e anche "la realizzazione di ogni strumento che attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone handicappate in situazione di gravità….".

Integrazione scolastica

L'individuazione dell'alunno come soggetto portatore di handicap ai fini della integrazione scolastica e della assegnazione dell’insegnante di sostegno (alla quale provvedeva un medico specialista) è ora di competenza delle Aziende Sanitarie Locali sulla base di accertamenti collegiali con modalità e criteri che verranno definiti da un apposito decreto (entro la fine di febbraio).
La nuova norma stabilisce comunque che “si intendono destinatari delle attività di sostegno ….. gli alunni che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale stabilizzata o progressiva”.
L’attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti – alunni (1/138) in presenza di handicappati in situazione di gravità è autorizzata dal dirigente dell’ufficio scolastico regionale.
E’ prevista una riduzione del numero dei collaboratori scolastici e si precisa che rientrano nelle loro funzioni “l’accoglienza e la sorveglianza degli alunni e l’ordinaria vigilanza e assistenza durante la consumazione dei pasti nelle mense scolastiche”.

La disposizione è generica e non chiarisce se tra le mansioni dei collaboratori scolastici vi sia anche quella di cura e di aiuto agli alunni disabili (attività che sono state negate dalla circolare 30 novembre 2001).
La novità principale consiste nella attribuzione delle certificazioni di handicap alle commissioni della legge 104/92, ciò che dovrebbe garantire un maggiore rigore e consentire minori necessità di attivare il sostegno. Sono oltre 140 mila gli studenti disabili che frequentano la scuola dell’obbligo e la scuola secondaria; nell’ultimo decennio vi è stato un aumento del 34%, mentre le certificazioni di handicap sono passate in sei anni dall’1,5% all’1,8% dell’intera popolazione scolastica. Si ritiene pertanto che la definizione di “alunno handicappato” non derivi da oggettive patologie invalidanti, ma da generiche attribuzioni di disagio sociale o da difficoltà socio – educative (disturbi comportamentali o di apprendimento).
I posti di sostegno che, che rispetto al parametro 1 a 138, avrebbero dovuto essere circa 50.000 sono invece diventati più di 70.000 (di cui 28 mila supplenti annuali) con un incremento complessivo di 21.000.
A queste considerazioni, non del tutto infondate, molte associazioni, i genitori e gli insegnanti stessi controbattono che invece i posti di sostegno sono insufficienti a coprire le necessità.

Sordomuti, ciechi e privilegi

La Legge Finanziaria 2003 ha introdotto alcuni adeguamenti delle prestazioni economiche.
L’indennità di comunicazione per i sordomuti (era di € 174,35 per 12 mensilità), è stata aumentata di € 41 mensili dal 1 gennaio 2003.
L’indennità speciale a favore dei ciechi con un residuo visivo non superiore a 1/20 (che attualmente è di € 111,42 per 12 mensilità), sarà aumentata di € 41 mensili a decorrere dal 1 gennaio 2004 (si ricorda che l’indennità speciale è attribuita d’ufficio anche ai ciechi assoluti titolari di pensione).
L’incremento delle pensioni in favore dei soggetti disabili (fino a € 516) spetta anche ai ciechi civili titolari di pensione (norma interpretativa pleonastica).
Per la prosecuzione degli interventi di carattere sociale e assistenziale è stato concesso all’Associazione nazionale famiglie di disabili intellettivi e relazionali (ANFFAS) un contributo di € 5.000.000 per l’anno 2003.
Non è l’unico finanziamento clientelare o di emergenza contenuto nella Finanziaria, è tuttavia il solo assegnato a una associazione di disabili. Si ricorda che per i medesimi scopi l’ANFAS aveva avuto nell’anno 2000 (Governo D’Alema) uno stanziamento di 20 miliardi di lire, che avrebbe dovuto restituire dopo mai chiariti procedimenti giudiziari nei confronti di suoi amministratori…

Accompagnatori esclusivi

Gli obiettori di coscienza e i volontari del servizio civile nazionale possono essere impiegati per il servizio di accompagnamento ai ciechi civili; finora questa possibilità era riconosciuta ai ciechi di guerra e ai grandi invalidi per cause di servizio.
I ciechi che svolgono un’attività lavorativa o sociale o abbiano specifiche necessità di accompagnamento per motivi sanitari, possono richiedere l’accompagnatore. Queste condizioni sono certificate dai datori di lavoro per i lavoratori dipendenti, dagli ordini professionali per i lavoratori autonomi, dagli enti o dalle associazioni per coloro che svolgono attività sociale (?) o dal medico di famiglia.
L’indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti e l’indennità speciale ai ciechi ventesimisti, sono ridotte di € 93 mensili (che verranno versati sul Fondo nazionale per le politiche sociali) nel periodo nel quale i beneficiari fruiscono del servizio di accompagnamento.
La norma riflette il tradizionale stile della Unione italiana ciechi di acquisire sempre maggiori privilegi e colmare ogni disparità di trattamento rispetto “alla categorie più tutelate” e di non riconoscere il principio che ad uguali bisogni devono corrispondere uguali trattamenti.
Alcune osservazioni: a) i ciechi (assoluti o ventesimisti) hanno possibilità di autonomia e di mobilità personale molto maggiori di quelle di una persona tetraplegica o paraplegica (un non vedente in un ambiente conosciuto è del tutto autosufficiente); b) non si capisce comunque perché l’accompagnatore non possa essere utilizzato per motivi ricreativi o per progetti di vita personali; c) l’attività sociale non è politica o culturale, ma esclusivamente quella certificata “dalle associazioni” (cioè dall’UIC?), in ogni caso non è chiaro in che cosa consista l’attività sociale: tutto o niente?

Fondo nazionale per le politiche sociali

Il Fondo nazionale per le politiche sociali è determinato dagli stanziamenti previsti dalla legislazione vigente … (insomma nessun incremento). Le risorse del Fondo sono ripartite, con decreti del Ministro dell’economia “assicurando prioritariamente l’integrale finanziamento degli interventi che costituiscono diritti soggettivi e destinando comunque il 10% … per l’acquisto della prima casa e per il sostegno alla natalità” (è stata eliminata la primitiva intenzione – testo della Camera – di ripartire il Fondo “senza vincolo di destinazione”).
Nei limiti delle risorse del Fondo, tenendo conto della spesa sociale ordinaria degli Enti locali e delle Regioni, nel rispetto delle compatibilità finanziarie dell’intero sistema di finanza pubblica, con decreto del presidente del Consiglio, su proposta del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’economia, d’intesa con la Conferenza unificata Stato – Regioni, sono determinati i livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale.
Dopo un lunghissimo percorso, in attuazione della legge costituzionale (9 marzo 2002) che ha trasferito alle Regioni e agli Enti locali tutte le competenze in materia di sicurezza sociale, si definisce, senza fissare alcun termine, l’unico provvedimento strutturale della Finanziaria: la determinazione dei livelli essenziali dei diritti assistenziali eliminando ogni disparità di trattamento con riferimento alle diverse condizioni economiche delle Regioni.
Proprio perché non viene fissato alcun termine perentorio o ordinatorio, tutto potrebbe risolversi in una enunciazione di buone intenzioni che soltanto una chiara volontà politica potrà realizzare.

Stigma ai disabili intellettivi

Al fine di contribuire e prevenire la grave riduzione dell'autonomia dei disabili intellettivi "nella gestione delle necessità della vita quotidiana e i danni conseguenti, le persone con sindrome di down, su richiesta corredata da un cariotipo (mappa cromosomica), sono dichiarate … in situazione di gravità … (assoluta e permanente …) ed esentate da successive visite e controlli per l'accertamento dell'invalidità".
La gravità a cui si fa riferimento è quella definita dalla legge 104/92: "Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità".
La definizione della legge 104 ha scopi assistenziali, la norma della Finanziaria costituisce una dura stigmatizzazione che compromette la cultura della riabilitazione e dell'integrazione sociale. Tutti sanno che le persone down mediante opportuni interventi educativi e riabilitativi, soprattutto attraverso le relazioni e i rapporti interpersonali, possono raggiungere buoni livelli di autonomia e di autosufficienza personale, lavorativa e sociale e anche affettiva e sessuale; l'attribuzione di gravità (e talvolta il suo verificarsi) deriva dall'iperprotezione e dall'ignoranza delle più moderne acquisizioni ed esperienze.
Si tratta di una rozza e pasticciata anticipazione di una proposta di legge di iniziativa popolare che presenta anche gravi problemi interpretativi e di legittimità (oltre alla sindrome di down vi sono altre disabilità intellettive di carattere genetico anche più gravi, la situazione di gravità irreversibile riguarda numerose altre forme di disabilità…).
Introdurre l'automatismo: prelievo del sangue, cromosoma 21, gravità permanente e assoluta, è un brutto rischio.


NOVITA' E NORME INTERPRETATIVE


I nuovi importi delle prestazioni assistenziali

Dal 1° gennaio 2003 le pensioni e le indennità di invalidità civile hanno avuto un incremento del 2,4%: è la percentuale provvisoria di aumento per perequazione automatica.

Ecco i nuovi importi e limiti di reddito personali:

Tipo di provvidenza Importo Limite di reddito
2002 2003 2002 2003
Pensione di inabilità
(agli invalidi totali: 100%)
13 mensilità
218,65
223,90
12.796,09
13.103,20


Assegno mensile di assistenza
(agli invalidi parziali: dal 74%)
13 mensilità
218,65
223,90
3.755,83
3.846,05


Indennità mensile di frequenza
(ai minori con difficoltà che frequentano gli asili nido, scuola, centri di riabilitazione o di formazione)
Mensile per la durata del diritto

218,65
223,90
3.755,83
3.846,05


Indennità di accompagnamento
(agli invalidi non deambulanti o bisognosi di
assistenza continuativa)
12 mensilità

426,09

431,19

Nessuno

Nessuno

Indennità di frequenza ai bimbi del nido

Con sentenza della Corte Costituzionale (n. 467 del 20 novembre 2002) i è stabilito che anche i disabili che frequentano l’asilo nido hanno diritto all’indennità di frequenza (€ 223,90 mensili).
L’indennità di frequenza, istituita con legge n. 289/90, era finora concessa agli invalidi civili minori di anni 18 “con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età” frequentanti scuole pubbliche, centri ambulatoriali e riabilitativi, centri di formazione professionale.
La Corte Costituzionale, affermando che l’asilo nido comprende finalità formative, di educazione e di socializzazione, ha esteso anche ai bambini che frequentano questa struttura (che non è propriamente scolastica né riabilitativa) il diritto all’indennità.

Assegno di assistenza anche agli studenti ultradiciottenni

L’assegno mensile di assistenza (€ 223,90)viene concesso ai disabili, di età compresa tra i 18 e i 65 anni, con invalidità superiore al 74% che siano “incollocati al lavoro (disoccupati) e per il tempo in cui tale condizione sussiste”.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 329 del 9 luglio 2002, ha stabilito che la frequenza scolastica certificata è sufficiente ai fini dell’erogazione dell’assegno di assistenza.
Quindi per gli handicappati studenti maggiorenni non è più necessario dimostrare lo stato di disoccupazione, ma sarà sufficiente comprovare la frequenza scolastica.
Restano invariate le altre condizioni: maggiore età, invalidità superiore al 74%, reddito personale annuale di € 3.846,05.


Estensione dell’indennità di accompagnamento

Le persone anziane che, pur mantenendo l’autonomia nelle funzioni primarie, perdono il pieno possesso delle facoltà psichiche hanno diritto all’indennità di accompagnamento.
Lo ha deciso la Corte di Cassazione con sentenza n. 667/2002. La Corte ha osservato che ai fini dell’attribuzione dell’indennità di accompagnamento la nozione di incapacità a compiere gli atti quotidiani della vita “comprende chiunque, pur potendo spostarsi nell’ambito domestico o fuori, non sia per la natura della malattia in grado di provvedere alla propria persona o ai bisogni della vita quotidiana, ossia non possa sopravvivere senza l’aiuto costante del prossimo”.

Riparazione degli autoveicoli

L’Agenzia delle Entrate (con la risoluzione 306 del 17 settembre 2002) ha fornito norme interpretative sulle riparazioni e sulla manutenzione straordinaria dei veicoli destinati a persone handicappate.
Si chiarisce definitivamente che l’aliquota IVA al 4% non è applicabile alle riparazioni, alla manutenzione ordinaria e ai tagliandi di controllo, ma vale soltanto per le spese relative agli adattamenti.
Inoltre si precisa che per i costi di manutenzione straordinaria è consentita la detrazione IRPEF del 19% delle spese sostenute, fino a un massimo di € 18.075,99 (35 milioni di lire) nel quadriennio.
Per esempio se il contribuente disabile ha speso per acquistare l’auto € 13.000, potrà detrarre nell’arco del quadriennio, altri € 5.075,99 relativi alle spese di manutenzione straordinaria.
Si ricorda in ogni caso che non si possono detrarre i costi relativi all’assicurazione, ai carburanti, ai pneumatici e al normale esercizio.

Cabine elettorali accessibili

La legge n. 62 del 16 aprile 2002 è intervenuta a modificare ed integrare il procedimento elettorale per l’elezione dei parlamentari e dei consiglieri comunali.
La legge, oltre a prolungare l’orario delle votazioni anche al lunedì, prevede espressamente che, salva la comprovata impossibilità logistica, ogni sala delle elezioni deve avere quattro cabine, di cui una “destinata” agli elettori portatori di handicap.
Va tutto bene, purché il seggio sia accessibile (privo di barriere).

Disposizioni antielusive e di controllo in materia assistenziale e previdenziale

Manovra economica e disabili

TOLLERANZA ZERO

La manovra economica è iniziata con il Decreto legge del 30 settembre 2003 n. 269 (convertito dalla legge 24 novembre 2003 n. 326) che all’articolo 42 contiene “Disposizioni antielusive e di controllo in materia assistenziale e previdenziale”.
Si tratta del rinnovo della lotta contro “i falsi invalidi” e degli accertamenti sulla sussistenza dei requisiti medico legali che danno diritto ad assegni e indennità.
E’ un film che abbiamo già visto molte volte, ma è opportuno un commento specifico all’intero articolo (c’è dell’antico e del nuovo).

Comma 1.
Gli atti introduttivi dei ricorsi giurisdizionali concernenti il riconoscimento dell’invalidità civile, della cecità civile, del sordomutismo, dell’handicap e della disabilità, devono essere notificati al ministero dell’Economia e delle Finanze che è “litisconsorte” e che può essere difeso dall’Avvocatura dello Stato, da propri funzionari e da consulenti dell’Inps.
Si fa riferimento ai ricorsi davanti al giudice ordinario – Sezione lavoro – proposti da invalidi civili, ciechi e sordomuti quando non venga riconosciuto il grado di invalidità necessario per ottenere gli assegni, le pensioni, le indennità, da persone handicappate (al fine di ottenere agevolazioni fiscali, permessi lavorativi, contributi ecc.) da disabili (ai fini del collocamento obbligatorio). Si tratta del rafforzamento ed estensione di disposizioni (L.448/1998 art.37) che attribuivano al ministero del Tesoro la legittimazione passiva (che prima era delle Regioni) nei procedimenti giurisdizionali promossi da invalidi civili, ai quali si aggiungono ora le” persone handicappate” (L. 104/1992 ) e i “disabili” (L.68/1999). Questa norma è dovuta al fatto che molto spesso i tribunali danno ragione a coloro che propongono il ricorso (soprattutto quando si tratta di persone anziane scarsamente autosufficienti) e alla circostanza che lo Stato risulta soccombente perché non è rappresentato nei processi. Negli ultimi anni lo Stato avrebbe perso circa 80% delle cause promosse da invalidi, che hanno così ottenuto il riconoscimento delle prestazioni assistenziali, con pagamento degli arretrati, degli interessi e delle spese processuali.

Comma 2.
Stabilisce il ministero dell’Economia, ai fini della rappresentanza nei giudizi di invalidità, organizza appositi corsi di formazione.

Comma 3.
A decorrere dall’entrata in vigore del decreto (2 ottobre 2003), non sono più applicabili le disposizioni vigenti in materia di ricorso amministrativo contro provvedimenti di mancato riconoscimento del grado di invalidità che da diritto all’ assistenza economica. E’ ammesso soltanto il ricorso giurisdizionale.
La domanda di giudizio è proposta entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione del provvedimento di diniego.
Attualmente l’invalido civile, il cieco, il sordomuto, la persona handicappata o il disabile che ricevono un verbale di accertamento dei requisiti sanitari su cui non sono d’accordo, hanno facoltà di presentare ricorso amministrativo alla Commissione Medica Superiore; il ricorso deve essere proposto in carta libera con apposita documentazione (senza assistenza legale). La Commissione si pronuncia entro 180 giorni, trascorso questo termine, il ricorso si intende rigettato. Come ultima possibilità vi è quella di ricorrere al giudice ordinario ciò richiede l’assistenza di un avvocato, una perizia medico legale e una attesa di circa due o tre anni. Con la nuova norma vengono aboliti i ricorsi amministrativi, è ammesso soltanto il ricorso giurisdizionale, questo significa porre l’interessato di fronte a una unica alternativa che richiede alti costi e che comporta un allungamento dei tempi di definizione, tali da scoraggiare ogni iniziativa (circa il 60% dei ricorsi finora proposti riguardano persone di età superiore ai 70 anni…).
Nota bene: con il Decreto legge del 24 dicembre 2003 n. 355, (riguardante vari argomenti di “fine anno”) è stato posticipata al 31 dicembre 2004 l’applicazione di questa norma. Quindi per tutto il 2004 sarà ancora possibile proporre i ricorsi amministrativi contro i verbali delle ASL.

Comma 4.
Si fa riferimento alle verifiche della sussistenza dei requisiti medico legali effettuati dal ministero dell’Economia nei confronti dei titolari (invalidi civili, ciechi e sordomuti) di provvidenze economiche; si dispone che i criteri di accertamento sono quelli stabiliti dalle tabelle delle percentuali di invalidità vigenti (Decreto del ministero della Sanità 5 febbraio 1992, di cui si discute la revisione da otto anni!); si precisa che in caso di accertata insussistenza dei requisiti è disposta la sospensione dei benefici e la loro revoca. E’ previsto un Decreto del ministero dell’Economia che stabilirà il numero delle verifiche straordinarie da effettuare ogni anno, con particolare riferimento alle province o regioni in cui la percentuale dei riconoscimenti di invalidità è superiore alla media nazionale.
Non vi è niente di nuovo: le verifiche straordinarie nel contesto della lotta contro “i falsi invalidi” hanno costituito oggetto di numerosi provvedimenti ( L. 537/93, L.425/96, L.449/97, L.448/98,) con effetti pluriennali e diversi criteri di selezione. Nel corso degli anni vi è stata però un’attenuazione delle disposizioni “punitive”e una maggiore attenzione alle garanzie. Secondo gli ultimi dati su 300 mila controlli sono state disposte 61 mila revoche, quindi un invalido su 5 sarebbe risultato privo dei requisiti sanitari. La legge Finanziaria del 2001 per la prima volta non aveva stabilito ulteriori campagne di verifiche. Si ripropone e si finanzia (v. comma 10) questo ambiguo modo di controllare i diritti dei cittadini, anziché dare attuazione a nuovi criteri e modalità di accertamento dell’invalidità, ma soprattutto si afferma una visione di centralismo statale, che contraddice il principio di sussidiarietà, le recenti riforme costituzionali che hanno attribuito alle Regioni le competenze in materia assistenziale.


Comma 5.
L’INPS, il ministero dell’Economia e le sue Direzioni e i suoi uffici periferici, e l’Agenzia delle entrate, stabiliscono le modalità per effettuare in via telematica le verifiche dei requisiti reddituali dei beneficiari di provvidenze economiche, nonché alla sospensione dei pagamenti non dovuti e al recupero delle somme indebitamente percepite (successivamente all’entrata in vigore del Decreto).
Le prestazioni economiche sono concesse in base alla percentuale di invalidità (requisiti medico legali), in base a limiti di reddito definiti e al tipo di handicap (requisiti giuridico reddituali); si dispone un rafforzamento degli accertamenti sull’esistenza o la permanenza dei limiti di reddito tramite le banche dati del ministero e dell’INPS (si tratta di una norma già vigente); la novità è costituita dal fatto che oltre alla revoca si procede al recupero delle pensioni, degli assegni e delle indennità “indebitamente percepite”. Pur ricordando che i beneficiari di assistenza economica hanno l’obbligo di comunicare ogni variazione delle proprie condizioni di reddito, si può affermare il recupero da parte dello Stato di somme erogate a persone che si trovano comunque in situazione di disabilità fa riferimento all’arcaica cultura della “assistenza e beneficenza pubblica” e alle teorie borghesi sui “falsi poveri”. Un conto è revocare le prestazioni, un conto è procedere a ingiunzioni di restituzione o pignoramenti… Come si concilia tanto rigore nei confronti degli invalidi con la pioggia dei condoni fiscali, edilizi, amministrativi?

Comma 6.
Le commissioni di verifica quando esaminano i verbali relativi alle valutazioni dell’handicap e della disabilità, sono integrate da un operatore sociale o da un esperto.
Tutti i verbali delle visite delle commissioni delle aziende sanitarie locali per l’accertamento dell’invalidità civile, cecità, sordomutismo di persona handicappata o disabile sono trasmesse alla Commissione medica di verifica che è composta da medici della sanità militare, da medici dipendenti dello Stato. Questa Commissione fu istituita con scopi di controllo di secondo grado, per limitare i riconoscimenti di invalidità da parte delle Commissioni delle ASL. Si stabilisce ora che la Commissione di verifica nel caso che si esamini accertamenti di handicap o di disabilità venga integrata da un operatore sociale o da un esperto (come la commissione di primo grado). Questa disposizione può essere interpretata in senso positivo o negativo; da un lato può significare una armonizzazione fra i vari livelli di accertamento (che avrebbero professionalità con le medesime competenze), dall’altra potrebbe voler dire che la Commissione di verifica intende controllare valutazioni (persona handicappata e disabile) di carattere sociale e interdisciplinare: quindi non solo rigore sulle pensioni assistenziali, ma anche sul collocamento del lavoro, sui permessi lavorativi, sulle agevolazioni fiscali, sui contributi per l’eliminazione delle barriere architettoniche ecc…

Comma 7.
I soggetti portatori di gravi menomazioni fisiche permanenti, di gravi anomalie cromosomiche nonché i disabili mentali gravi con effetti permanenti, sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all’accertamento della permanenza dell’invalidità. Con decreto del ministro dell’Economia, di concerto con il ministro della Salute, sono individuate alle patologie escluse dagli accertamenti di controllo ed è indicata la documentazione sanitaria necessaria a comprovare l’invalidità.
Si tratta di una estensione di una norma approvata con la Finanziaria 2003 secondo la quale le persone affette da sindrome di Down, una volta che sia stata documentata, non devono essere sottoposte a visite di verifica; si stabilisce ora che tutti i soggetti con patologie fisiche, cromosomiche o mentali gravi e permanenti sono esonerati da ulteriori accertamenti dopo la prima visita. Si riconosce insomma che vi sono patologie irreversibili che non possono evolvere o guarire (quindi permanenti), il problema è che occorre dimostrare, per essere esonerati dalle visite, anche gravità del deficit, valutazione estremamente complessa. Il fatto più straordinario è che deve essere il Ministero dell’Economia (sia pure con concerto di quello della Salute) a individuare l’elenco delle patologie esenti dalla ripetizione delle visite nonché la documentazione sanitaria idonea a comprovare la permanenza e la gravità. Invece di definire i nuovi criteri di accertamento dell’invalidità (come stabilisce una delega della riforma dell’assistenza), in un quadro ossessivo di controllo e di centralismo, si propone l’obiettivo impossibile di classificare gli indici patologici e di bisogno riferiti alla totalità delle menomazioni.

Comma 8.
Si prevede una riforma della composizione e dei criteri di funzionamento della Commissione Medica Superiore e delle Commissioni mediche di verifica.
E’ impossibile capire il significato e lo scopo di questo progetto; si tratterebbe di una delega in bianco al ministero dell’Economia per modificare le Commissioni mediche e la loro attività (che sono definite da leggi e quindi non possono essere modificate per decreto).

Comma 9.
La Direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del Tesoro (cioè il ministero dell’Economia) assumono le competenze residue dello Stato in materia di invalidità. Si precisa il disegno del ministero dell’Economia di appropriarsi di tutte le competenze in materia di disabilità (sottraendole ai ministeri che hanno finalità sociali sanitarie). Questo significa interpretare e trasformare gli interventi assistenziali in una dimensione esclusivamente economica e finanziaria, rendere residuali la libertà dal bisogno e l’universalità delle prestazioni rispetto alle politiche di bilancio.

Comma 10.
Per le campagne di accertamento (descritte al comma 4) si stanziano 2 milioni di euro per l’anno 2003 e 10 milioni di euro a decorrere dal 2004.
E’ un rilevante investimento che dovrebbe essere compensato dalla revoca delle pensioni e degli assegni fruiti da “falsi invalidi” o “invalidi troppo ricchi”. L’intenzione ricorda le leggi borboniche.

Comma 11.
Si stabilisce che nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali (ricorsi giurisdizionali) la parte soccombente non è tenuta al pagamento delle spese, competenze e onorari quando risulti titolare di un reddito inferiore al minimo vitale.

Bontà loro.

Diritto al voto e disabili
legge 5 febbraio 2003 n. 17

La legge n. 62 del 16 aprile 2002 è intervenuta a modificare ed integrare il procedimento elettorale per l’elezione dei parlamentari e dei consiglieri comunali. La legge, oltre a prolungare l’orario delle votazione anche al lunedì, prevede espressamente che, salva la comprovata impossibilità logistica, ogni sala delle elezioni deve avere quattro cabine, di cui una “destinata” agli elettori portatori di handicap. Va tutto bene, purché il seggio sia accessibile (privo di barriere). La legge 5 febbraio 2003 n. 17 ha apportato alcune modifiche per quanto riguarda il voto assistito: è stato stabilito che è sufficiente che l’accompagnatore sia iscritto nelle liste elettorali di qualsiasi comune della Repubblica (finora doveva risiedere nello stesso comune), è consentita, su richiesta, l’annotazione del diritto al voto assistito mediante l’apposizione di un codice o simbolo sulla tessera elettorale personale (finora era richiesto ad ogni elezione la presentazione di idonea certificazione medica). In sostanza gli elettori affetti da gravi infermità (fisiche o sensoriali) potranno essere accompagnati anche da una persona che non risiede nel proprio comune e potranno richiedere che dalla tessera elettorale personale risulti, con un codice o un simbolo, il diritto al voto assistito, evitando così di rinnovare ad ogni elezione le certificazioni mediche dell’impedimento a votare autonomamente.
Restano vigenti molte altre disposizioni che, costituendo una limitazione della dignità e della privacy, sarebbe stato opportuno ed urgente abrogare o modificare.
E in particolare vigono le norme che dispongono che il presidente del seggio “con apposita interpellazione” accerti se l’elettore disabile (che una legge del 1957 identifica coi “ciechi, amputati e paralitici”) abbia scelto liberamente il suo accompagnatore, se ne conosca il nome e il cognome…il presidente del seggio deve inoltre registrare nel verbale il modo di votazione, indicare il motivo specifico dell’assistenza al voto, il nome dell’autorità sanitaria che ha accertato l’impedimento, il nome e il cognome dell’accompagnatore e infine allegare il certificato medico.
Ricordato che “l’interpellazione” avviene di fronte a molte persone (commissione del seggio, altri votanti) e che il verbale è un documento pubblico e accessibile a chiunque, risulta evidente la violazione della privacy e di ovvi comportamenti di riservatezza e di civiltà (la persona handicappata in questa situazione viene umiliata e portata al centro dell’attenzione e della curiosità di estranei).
In tema di elezioni e disabilità vi sono le seguenti leggi: Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957 n. 361; legge 15 gennaio 1991 n. 15; legge 16 aprile 2002 n. 62; legge 5 febbraio 2003 n
. 17.

APPROVATA UNA NORMA CHE ESCLUDE I DISABILI DAL MONDO DEL LAVORO

Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276

 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo del 10 settembre 2003 n. 276 che ha dato attuazione alla “riforma Biagi” sul mercato del lavoro (legge n. 30 del 14 febbraio 2003).
Nel testo del decreto legislativo (art. 14), sono state inserite alcune disposizioni che modificano sostanzialmente la legge 68/99 sul diritto al lavoro dei disabili stabilendo che il loro collocamento avvenga soprattutto nelle cooperative sociali e quindi in un contesto separato dal lavoro ordinario.
Questa soluzione, che istituisce di fatto i “laboratori protetti”, è stata voluta dal Governo (Maroni e Sestini) e sostanzialmente accettata anche dall’opposizione per risolvere la crisi finanziaria delle cooperative sociali le cui Organizzazioni sono prevalentemente di sinistra (ma c’è stato anche il consenso della Compagnia delle Opere).
Si trascrive di seguito il testo completo dell’art. 14 con un breve commento

Art. 14

Cooperative sociali e inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati

1. Al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili, i servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, sentito l'organismo di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, così come modificato dall'articolo 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68, stipulano con le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale e con le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela delle cooperative di cui all'articolo 1 comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge, convenzioni quadro su base territoriale, che devono essere validate da parte delle Regioni, sentiti gli organismi di concertazione di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, aventi ad oggetto il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali medesime da parte delle imprese associate o aderenti.

Si afferma in generale che, per favorire l’inserimento lavorativo dei lavoratori svantaggiati e dei lavoratori disabili, i servizi per l’attuazione del diritto al lavoro (“ufficio competente” per il collocamento dei disabili e “comitato tecnico” presso le Province) stipulano, con le organizzazioni degli imprenditori, con i sindacati dei lavoratori e con le cooperative sociali, convenzioni quadro su base territoriale per l’attribuzione di commesse di lavoro alle cooperative sociali da parte delle aziende private.
Le cooperative alle quali si fa riferimento, sono quelle del gruppo B della legge 381/91, cioè costituite da almeno il 30% da “persone svantaggiate” (invalidi fisici, psichici e sensoriali, tossicodipendenti, ex detenuti, malati psichiatrici ecc.): ambiti lavorativi o formativi adatti esclusivamente agli handicappati in situazione di gravità permanente.

2. La convenzione quadro disciplina i seguenti aspetti:
a) le modalità di adesione da parte delle imprese interessate;
b) i criteri di individuazione dei lavoratori svantaggiati da inserire al lavoro in cooperativa. L’individuazione dei disabili sarà curata dai servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68;
c) le modalità di attestazione del valore complessivo del lavoro annualmente conferito da ciascuna impresa e la correlazione con il numero dei lavoratori svantaggiati inseriti al lavoro in cooperativa;
d) la determinazione del coefficiente di calcolo del valore unitario delle commesse, ai fini del computo di cui al comma 3, secondo criteri di congruità con i costi del lavoro derivati dai contratti collettivi di categoria applicati dalle cooperative sociali;
e) la promozione e lo sviluppo delle commesse di lavoro a favore delle cooperative sociali;
f) l’eventuale costituzione, anche nell'ambito dell'agenzia sociale di cui all'articolo che precede, di una struttura tecnico-operativa senza scopo di lucro a supporto delle attività previste dalla convenzione;
g) i limiti di percentuali massime di copertura della quota d’obbligo da realizzare con lo strumento della convenzione.

Descrive i contenuti della convenzione quadro che deve stabilire in particolare: il valore complessivo delle commesse di lavoro in rapporto al numero dei lavoratori svantaggiati e disabili inseriti nella cooperativa (cioè quanto lavoro è necessario per coprire il costo delle retribuzioni e degli oneri previdenziali); il coefficiente unitario di lavoro conferito alle cooperative per ogni lavoratore svantaggiato inserito e i limiti massimi di inserimento.

3. Allorché l’inserimento lavorativo nelle cooperative sociali, realizzato in virtù dei precedenti commi, riguardi i lavoratori disabili, che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario, in base alla esclusiva valutazione dei servizi di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, lo stesso si considera utile ai fini della copertura della quota di riserva, di cui all'articolo 3 della stessa legge cui sono tenute le imprese conferenti. Il numero delle coperture per ciascuna impresa è dato dall’ammontare annuo delle commesse dalla stessa conferite diviso per il coefficiente di cui al precedente comma 2, lettera d) e nei limiti di percentuali massime stabilite con le convenzioni quadro di cui al comma 1. Tali limiti percentuali non hanno effetto nei confronti delle imprese che occupano da 15 a 35 dipendenti. La congruità della computabilità dei lavoratori inseriti in cooperativa sociale sarà verificata dalla Commissione Provinciale del Lavoro. Questo terzo comma costituisce la parte più significativa e innovativa.
Si precisa che, qualora l’inserimento lavorativo nelle cooperative riguardi disabili che presentano particolari caratteristiche e difficoltà di collocamento nel ciclo ordinario di lavoro (cioè nelle aziende “normali”), l’inserimento medesimo, per le imprese che “esternalizzano” il lavoro, si considera utile ai fini della copertura della quota d’obbligo entro i limiti massimi stabiliti dalla convenzione. Per le aziende che occupano da 15 a 35 dipendenti non c’è limite percentuale (quindi possono mandare tutti i disabili in cooperativa).

4. L’applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 è subordinata all’adempimento degli obblighi di assunzione di lavoratori disabili ai fini della copertura della restante quota d’obbligo a loro carico determinata ai sensi dell’articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Si stabilisce che l’esenzione dall’obbligo di assumere disabili, in cambio di commesse di lavoro alle cooperative, è consentita alle aziende che abbiano già coperto la quota eccedente a quella fissata dalla convenzione (cioè se un’azienda è tenuta ad assumere due disabili, se può inserirne uno in cooperativa, deve avere già assunto l’altro).

Nota generale

Il collocamento dei disabili nelle cooperative sociali è già consentito dalla legge 68/99, art. 12, come “inserimento temporaneo con scopi formativi personalizzati” per la durata massima di due anni; le aziende devono comunque assumere direttamente la persona inserita in cooperativa. In questo caso l’azienda è tenuta ad assicurare alla cooperativa convenzionata commesse di lavoro corrispondenti al costo del disabile inserito.
Le principali modifiche introdotte sono:
a) che l’azienda non assume più il disabile direttamente;
b) che per le aziende da 15 a 35 dipendenti c’è l’esenzione totale in cambio delle commesse di lavoro;
c) che si escludono di fatto dal mercato del lavoro ordinario tutti gli handicappati medio-gravi;
d) che si costituisce un sistema di lavoro protetto permanente.

Sport e disabili
Norme per la promozione della pratica dello sport da parte delle persone disabili l. 15 luglio 2003 n. 189

 

Questa legge intende sostenere la pratica sportiva di base e agonistica da parte delle persone con disabilità, l’attività sportiva viene promossa attraverso la concessione alla Federazione Italiana Sport Disabili (FISD) di un contributo di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto non regolamentare, individua le attività della FISD quale comitato paraolimpico, per la organizzazione e la gestione delle attività sportive praticate dalle persone disabili in conformità degli indirizzi del Comitato Internazionale paraolimpico.
Inoltre il CONI si impegna presso il Comitato Olimpico nazionale e presso ogni organo istituzionale competente in materia di sport nonché le federazioni sportive nazionali affinché, nell’ambito di tali strutture, sia promosso e sviluppato con risorse adeguate lo sport dei disabili.
Si stabilisce infine che alle Paraolimpiade sia riconosciuto agli atleti disabili lo stesso trattamento premiale ed economico che viene riconosciuto agli atleti normodotati alle olimpiadi; anche gli atleti guida hanno diritto al podio.
La pratica dell’attività sportiva, amatoriale o agonistica, costituisce per numerosi disabili una importante opportunità di riabilitazione, di valorizzazione personale, di integrazione sociale e di superamento dell’handicap, quindi ogni incentivo deve essere considerato positivamente. Resta tuttavia qualche perplessità circa il riconoscimento del ruolo esclusivo della FISD che diventa il Comitato paraolimpico per i disabili, con una forte sottolineatura della dimensione agonistica.
Forse c’era qualche problema più urgente…