AGGIORNAMENTI
LEGISLATIVI 2004
FINANZIARIA
2004
Niente
aumento delle indennità e delle pensioni fino a un milione delle
vecchie lire, niente definizione dei livelli essenziali di assistenza
(Liveas), nessuna iniziativa per la riforma dei criteri di accertamento
della invalidità, niente revisione degli assegni e delle indennità
come stabilito dalla riforma dell’assistenza.
Con riferimento alla disabilità e alle politiche sociali, ecco
tutto ciò che abbiamo trovato.
Ristrutturazioni
e barriere architettoniche
(art. 2, comma 15 e 16)
Si prevede
lo sconto Irpef del 41 per cento per le spese sostenute nel 2004 per
lavori di ristrutturazione edilizia, fino al limite massimo di 60 mila
euro. La nuova misura percentuale di detrazione (prima era del 36 per
cento) e il limite di 60 mila euro (prima era di 48 mila euro) costituiscono
un ritorno al passato. Si fa infatti riferimento alla legge 27 dicembre
1997 n. 449.
Si ricorda che fra le opere di ristrutturazione sono compresi i lavori
per l’eliminazione delle barriere architettoniche e che, oltre
alle spese per le barriere architettoniche (all’interno della
propria abitazione o degli spazi condominiali), il diritto alla detrazione
riguarda ascensore, montacarichi e anche “la realizzazione di
ogni strumento che attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro
mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità
interna ed esterna all’abitazione per le persone handicappate
in situazione di gravità…”
Ultima
istanza
(art. 3, comma 101)
Lo Stato
concorre al finanziamento delle Regioni che istituiscono il “reddito
di ultima istanza quale strumento di accompagnamento economico ai programmi
di reinserimento sociale, destinato a nuclei familiari a rischio di
esclusione sociale i cui componenti non siano beneficiari di ammortizzatori
sociali…”. Il finanziamento avverrà nell’ambito
del Fondo nazionale per le politiche sociali e nei limiti delle risorse
preordinate dal ministro del Lavoro e delle politiche sociali, detratte
le quote per l’istruzione privata e per la ricerca scientifica
(oltre 100 milioni di euro che vengono impropriamente sottratti ad altre
finalità).
Il “reddito di ultima istanza” (definizione decisamente
catastrofica) sostituisce il precedente “reddito minimo d’inserimento”
che era stato sperimentato dal 1998 al 2001; le novità consistono
nel fatto che si richiede il finanziamento principale delle Regioni,
che l’intervento non si riferisce più alle persone, ma
ai nuclei familiari, vi è inoltre la trasformazione di questo
sostegno economico da misura generale di contrasto alla povertà
(in un contesto di welfare diffuso), a una sorta di “sussidio
di povertà” per le famiglie povere e non protette da ammortizzatori
sociali; manca qualsiasi indicazione di principio e applicativa circa
le finalità dell’aiuto.
Non
è previsto che una persona disabile si sposi
(art. 3, comma 106)
Con riferimento
alla legge che ha istituito i congedi annuali per i genitori degli handicappati
in situazione di gravità, è stata abrogata la norma secondo
la quale il congedo poteva essere ottenuto “a condizione che il
figlio sia in possesso di certificazione di handicap grave da almeno
cinque anni…”.
D’ora in avanti potranno fruire del congedo annuale anche i genitori
di persone handicappate che non abbiano un riconoscimento “da
almeno cinque anni”; quindi saranno ammessi anche i bambini con
handicap congenito e coloro che hanno subito traumi improvvisi.
E’ confermata la disposizione che il beneficio del congedo annuale
(retribuito e rinnovabile) può essere fruito esclusivamente da
uno dei genitori e alla loro morte da un fratello o sorella convivente
del disabile grave, restano esclusi i coniugi (per il legislatore è
impossibile che una persona handicappata in situazione di gravità
si sposi).
Tanto
per non vergognarsi
(art. 3, comma 116)
Sono state
previste alcune norme finalizzate a:
a) politiche per la famiglia e in particolare per anziani e disabili,
per un importo pari a 70 milioni di euro;
b) abbattimento delle barriere architettoniche (ex legge 13/89), per
un importo pari a 20 milioni di euro;
c) servizi per l’integrazione scolastica per gli alunni portatori
di handicap, per un importo pari a 40 milioni di euro;
L’unico intervento significativo consiste nel rifinanziamento
della legge per l’eliminazione delle barriere architettoniche
nelle abitazioni private di persone con difficoltà motorie. Si
ricorda ancora che le domande per i contributi relativi alla eliminazione
delle barriere nella propria abitazione devono essere presentate al
Comune prima dell’inizio dei lavori.
I 70 milioni per le famiglie con anziani e disabili (che dovranno avere
indicazioni applicative) sono tutto quello che resta del progetto sul
Fondo per la non autosufficienza (persiste il distorto concetto di considerare
i disabili non come persone autonome, ma sempre dipendenti o nel contesto
della famiglia); il finanziamento per servizi, per l’integrazione
scolastica riguarderanno probabilmente i trasporti e alcune forme di
assistenza specifiche.
Contrariamente a quanto hanno affermato alcuni esponenti del governo
ai disabili non arriverà nulla da questa finanziaria, è
probabile che invece una riduzione dei servizi socio-assistenziali gestiti
dai Comuni, come conseguenza di ridotti trasferimenti da parte dello
Stato.
ANCORA
CACCIA AI FALSI INVALIDI
Con l’art.
42 del Decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 “Disposizioni antielusive
e di controllo in materia assistenziale e previdenziale”, sono
state previsti nuovi controlli e restrizioni nei confronti dei disabili
che richiedono o percepiscono pensioni, assegni e indennità.
In sintesi
si stabilisce che:
- il Ministero dell’Economia assume il controllo di tutti i ricorsi
giurisdizionali relativi al riconoscimento dell’invalidità;
- a partire dal 31 dicembre 2004 non sarà più possibile
il ricorso amministrativo contro il mancato riconoscimento del grado
di invalidità che dà diritto all’assistenza economica.
L’unica possibilità sarà il ricorso al giudice ordinario,
ciò che richiede l’assistenza di un avvocato, una perizia
medico-legale e un’attesa di due o tre anni;
- verrà attuata una campagna di verifiche sulla sussistenza dei
requisiti medico-legali nei confronti dei titolari di provvidenze economiche
e, nel caso che venga accertata la mancanza del grado di invalidità,
è disposta la revoca dei benefici. Per questo scopo si stanziano
due milioni di euro per il 2003 e 10 milioni di euro a partire dal 2004;
- anche l’INPS effettuerà verifiche sui requisiti reddituali
di chi percepisce pensioni e assegni (che sono concesse entro determinati
limiti di reddito);
- i soggetti portatori di gravi menomazioni permanenti sono esonerati
da ogni visita di accertamento sull’invalidità (un decreto
individuerà le patologie escluse dai controlli, intanto però…).
Come si concilia tanto rigore nei confronti degli invalidi con la pioggia
dei condoni fiscali, edilizi, amministrativi?
LIMITATO IL DIRITTO AL LAVORO
Con una
legge sulla riforma del mercato del lavoro, è stata approvata
una norma che compromette gravemente l’inserimento lavorativo
ordinario dei disabili e istituisce formalmente il sistema del lavoro
protetto permanente. La nuova norma prevede che al fine di favorire
l’inserimento occupazionale dei “lavoratori svantaggiati”
e dei “lavoratori disabili che presentino particolari caratteristiche
e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario”,
i servizi del collocamento stipulano con gli imprenditori, convenzioni
quadro su base territoriale per il conferimento di commesse di lavoro
alle cooperative sociali. Si precisa che quando l’inserimento
lavorativo nelle cooperative riguarda persone disabili, le imprese che
conferiscono commesse di lavoro sono esentate “dalla copertura
della quota di riserva” (cioè non devono assumere persone
handicappate).
Si afferma insomma una prospettiva di smantellamento progressivo del
collocamento delle persone con disabilità nelle aziende private,
come condizione di autonomia e di integrazione sociale, prefigurando
una loro destinazione separata e protetta.
I NUOVI IMPORTI DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI
Dal 1°
gennaio 2004 la pensione e gli assegni a favore degli invalidi civili
sono state aumentate del 2,5 per cento per perequazione automatica.
I limiti di reddito sono stati incrementati nella stessa misura
La quota perequabile dell’indennità di accompagnamento
è stata aumentata del 2,44 per cento
Ecco i
nuovi importi e i limiti di reddito personali comparati con quelli del
2003:
Pensione di inabilità
(agli invalidi totali: 100%)
13 mensilità
Importo 2003: 223,90
Importo 2004: 229,50
Limite di reddito 2003: 13.103,20
Limite di reddito 2004: 13.417,68
Assegno
mensile di assistenza
(agli invalidi parziali: dal 74%)
13 mensilità
Importo 2003: 223,90
Importo 2004: 229,50
Limite di reddito 2003: 3.846,05
Limite di reddito 2004: 3.942,25
Indennità
mensile di frequenza
(ai minori con difficoltà che frequentano gli asili nido, scuola,
centri di riabilitazione o di formazione)
Mensile per la durata del diritto
Importo
2003: 223,90
Importo 2004: 229,50
Limite di reddito 2003: 3.846,05
Limite di reddito 2004: 3.942,25
Indennità di accompagnamento
(agli invalidi non deambulanti o bisognosi di
assistenza continuativa)
12 mensilità
Importo
2003: 426,09
Importo
2004: 431,19
Limite
di reddito 2003: Nessuno
Limite
di reddito 2004: Nessuno
Nonostante
gli impegni e le promesse di adeguare le pensioni e gli assegni al minimo
vitale (circa 500 euro), non è cambiato niente e un invalido
totale dovrebbe vivere o sopravvivere con 229 euro mensili (meno di
450.000 lire!).
Anche l’indennità di accompagnamento (che viene attribuita
agli handicappati in situazione di gravità e soprattutto agli
anziani non autosufficienti che sono sempre più numerosi) resta
al di sotto della soglia del minimo vitale. Soltanto i ciechi civili
assoluti percepiscono un indennità di accompagnamento di 649
euro.
Istituzione
dell’Amministratore di sostegno
Legge 9 gennaio 2004 n. 6 - G.U. n. 14 del 19 gennaio 2004
Introduzione nel libro primo, titolo
XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione
di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426,
427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione,
nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali.
Dopo tre legislature
di discussione è stata finalmente approvata la legge che istituisce
l’Amministratore di sostegno e modifica il codice civile in materia
di interdizione e inabilitazione.
Si tratta di una legge molto attesa dai genitori delle persone con disabilità
intellettive e relazionali, che introduce delle modificazioni anche
per quanto riguarda gli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione:
non sono più obbligatori e automatiche, ma sono sempre pronunciabili,
qualora non si ritenga opportuno procedere con l'amministrazione di
sostegno, revocabile in caso di esito negativo.
E’ significativo il cambiamento della rubrica del Titolo XII del
Codice civile, che prima recitava "Dell'infermità di mente
dell'interdizione e dell'inabilitazione". Adesso la nuova rubrica
si intitola "Delle misure di protezione delle persone prive in
tutto o in parte di autonomia".
La persona che, per l’effetto di una infermità ovvero di
una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità,
anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi può
essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice
tutelare competente per territorio.
Si richiede l'accertamento sanitario di una infermità o di una
menomazione fisica (anche sensoriale) o psichica in senso ampio. Sono
comprese quindi non solo le malattie mentali, ma anche le diversissime
forme di disabilità intellettiva, come insufficienza mentale,
cerebrolesione, autismo, sindrome di Down.
Si evidenzia il rispetto per la persona dell'interessato, che può
indicare il possibile amministratore di sostegno, anche se sia già
interdetto o inabilitato. E, allo scopo di ridurre il ricorso all'interdizione,
anche gli operatori dei servizi che si prendono cura di una persona
impossibilitata a curare i propri interessi, possono promuovere il ricorso
al giudice tutelare per la nomina dell’amministratore di sostegno.
La scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo
riguardo all’interesse e alla cura della persona del beneficiario.
L’amministratore di sostegno può essere designato dallo
stesso interessato, in previsione di una futura incapacità; in
mancanza o per gravi motivi, il giudice tutelare può designare
un amministratore di sostegno diverso.
Nella scelta, il giudice tutelare preferisce ove è possibile
il coniuge o la persona stabilmente convivente col beneficiario, il
padre, la madre, il figlio, la sorella, il fratello, il parente entro
il quarto grado o la persona designata nel testamento dal genitore superstite.
Possono essere designati anche i legali rappresentanti di enti, associazioni
di volontariato e fondazioni, con o senza riconoscimenti di personalità
giuridiche.
Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti
che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza
dell’amministratore di sostegno, il quale interviene necessariamente
per le questioni riguardanti il patrimonio e altri problemi importanti
(procedimenti giudiziari, acquisto o alienazione di un bene immobile
ecc.).
Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno può in
ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della
propria vita quotidiana (cibo, abiti, riscossioni). E’ previsto
insomma, qualora vi siano capacità residue, che il soggetto abbia
capacità di agire e in ogni caso l’amministratore di sostegno
deve valutare “i bisogni e le aspirazioni del beneficiario”,
se vi è dissenso decide il giudice tutelare.
Il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno definisce
comunque gli atti che il beneficiario può compiere da solo o
con l’assistenza, e quelli che possono essere esclusivamente compiuti
dall’amministratore: tutto ciò sulla base di un progetto
personalizzato.
La legge contiene inoltre numerose norme di garanzia e di applicazione;
si tratta di materia strettamente giuridica e quindi gli interessati
dovranno rivolgersi a professionisti legali.
In termini generali questa nuova legge interessa soprattutto i genitori
e le famiglie di persone con rilevanti disabilità intellettive
e relazionali per i problemi riguardanti la vita quotidiana e quella
futura. Gli istituti della interdizione e della inabilitazione risultano
ora meno rigidi e obbligatori; mediante l’amministratore di sostegno
le famiglie possono avere la possibilità di evitare le difficili
e umilianti procedure della negazione formale dei diritti civili con
l’attribuzione della “incapacità di agire”.
Con l’interdizione l’incapace perde totalmente la legittimazione
a provvedere a sé. L’amministratore di sostegno è
invece autorizzato a compiere, per conto del beneficiario, soltanto
gli atti indicati nel decreto di nomina.
L’adozione di questa figura risponde alle necessità di
molti genitori, coniugi o fratelli preoccupati che, dopo la loro scomparsa,
ci sia una gestione corretta del patrimonio riservato al mantenimento
del congiunto disabile e che gli sia garantita un’adeguata qualità
della vita.
Resta tuttavia vigente la norma che le persone che “si trovano
in condizione di abituale infermità di mente che li rende incapaci
di provvedere ai propri interessi”, sono interdette quando ciò
è necessario per la loro protezione. La novità è
che il giudice tutelare può ora decidere in sostituzione alla
nomina dell’amministratore di sostegno.
Una ultima annotazione riguarda il fatto che tutte le procedure si svolgono
senza spese di giustizia.
Strumenti
informatici e disabili
“Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili
agli strumenti informatici” l. 9 gennaio 2004 n.4.
Si riconosce
e tutela il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di
informazione e ai relativi servizi, compresi quelli che adottano strumenti
informatici e telematici. In particolare è garantito il diritto
di accesso ai servizi informatici della pubblica amministrazione e ai
servizi di pubblica utilità da parte delle persone disabili.
La legge precisa che cosa intende per accessibilità e per tecnologie
assistite: l’accessibilità è la capacità
dei sistemi informatici di erogare servizi e informazioni fruibili anche
da parte di coloro che a causa di disabilità necessita di tecnologie
assistite o configurazioni particolari; le tecnologie assistite sono
gli strumenti e le soluzioni tecniche che permettono alla persona disabile,
superando o riducendo le condizioni di deficit, di accedere all’informazione
e ai servizi erogati dai sistemi informatici; più immediatamente
si fa riferimento alle disabilità sensoriali visive e uditive,
senza escludere altre tipologie.
Lo scopo principale di questa legge è di evitare che le nuove
tecnologie costituiscano causa di emarginazione dei disabili (come le
tradizionali barriere architettoniche) e di garantire anzi il loro accesso
come opportunità di istruzione, di conoscenza, di lavoro e di
informazione. Gli strumenti didattici e formativi dovranno essere gradualmente
modificati con riferimento all’uso da parte degli studenti disabili,
i datori di lavoro, pubblici e privati, pongono a disposizione del dipendente
disabile la strumentazione hardware e software adeguata alla specifica
disabilità, anche in caso di telelavoro, a tal fine vengono concessi
contributi.
La legge è obbligatoria per tutte le amministrazioni pubbliche:
la pubblica amministrazione e i gestori dei servizi pubblici non possono
stipulare, a pena di nullità, contratti per la realizzazione
e la modifica di siti internet quando non sono previste le condizioni
di accessibilità.
La concessione di contributi pubblici a soggetti privati per l’acquisto
di strumenti o servizi informatici destinati a lavoratori disabili o
al pubblico, è subordinata alla realizzazione dei requisiti di
accessibilità.
E’ previsto un Regolamento di attuazione che verrà concordato
con le regioni e con le associazioni delle persone disabili.
Si può affermare che questa normativa costituisce l’unico
fatto positivo dell’Anno europeo dei disabili, che si proponeva
gli obbiettivi dell’inclusione sociale e delle pari opportunità.
L’Italia ha dato un segnale di grande valenza culturale sul ruolo
che le nuove tecnologie possono giocare per favorire l’inserimento
e la partecipazione sociale dei disabili, la legge si presenta come
modello europeo.
La legge è stata proposta dal ministro per l’Innovazione
e le tecnologie Lucio Stanca ed è stata approvata dal Parlamento
all’unanimità.