AGGIORNAMENTI LEGISLATIVI 2004
   
             
 

AGGIORNAMENTI LEGISLATIVI 2004

FINANZIARIA 2004

Niente aumento delle indennità e delle pensioni fino a un milione delle vecchie lire, niente definizione dei livelli essenziali di assistenza (Liveas), nessuna iniziativa per la riforma dei criteri di accertamento della invalidità, niente revisione degli assegni e delle indennità come stabilito dalla riforma dell’assistenza.
Con riferimento alla disabilità e alle politiche sociali, ecco tutto ciò che abbiamo trovato.

Ristrutturazioni e barriere architettoniche
(art. 2, comma 15 e 16)

Si prevede lo sconto Irpef del 41 per cento per le spese sostenute nel 2004 per lavori di ristrutturazione edilizia, fino al limite massimo di 60 mila euro. La nuova misura percentuale di detrazione (prima era del 36 per cento) e il limite di 60 mila euro (prima era di 48 mila euro) costituiscono un ritorno al passato. Si fa infatti riferimento alla legge 27 dicembre 1997 n. 449.
Si ricorda che fra le opere di ristrutturazione sono compresi i lavori per l’eliminazione delle barriere architettoniche e che, oltre alle spese per le barriere architettoniche (all’interno della propria abitazione o degli spazi condominiali), il diritto alla detrazione riguarda ascensore, montacarichi e anche “la realizzazione di ogni strumento che attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone handicappate in situazione di gravità…”

Ultima istanza
(art. 3, comma 101)

Lo Stato concorre al finanziamento delle Regioni che istituiscono il “reddito di ultima istanza quale strumento di accompagnamento economico ai programmi di reinserimento sociale, destinato a nuclei familiari a rischio di esclusione sociale i cui componenti non siano beneficiari di ammortizzatori sociali…”. Il finanziamento avverrà nell’ambito del Fondo nazionale per le politiche sociali e nei limiti delle risorse preordinate dal ministro del Lavoro e delle politiche sociali, detratte le quote per l’istruzione privata e per la ricerca scientifica (oltre 100 milioni di euro che vengono impropriamente sottratti ad altre finalità).
Il “reddito di ultima istanza” (definizione decisamente catastrofica) sostituisce il precedente “reddito minimo d’inserimento” che era stato sperimentato dal 1998 al 2001; le novità consistono nel fatto che si richiede il finanziamento principale delle Regioni, che l’intervento non si riferisce più alle persone, ma ai nuclei familiari, vi è inoltre la trasformazione di questo sostegno economico da misura generale di contrasto alla povertà (in un contesto di welfare diffuso), a una sorta di “sussidio di povertà” per le famiglie povere e non protette da ammortizzatori sociali; manca qualsiasi indicazione di principio e applicativa circa le finalità dell’aiuto.

Non è previsto che una persona disabile si sposi
(art. 3, comma 106)

Con riferimento alla legge che ha istituito i congedi annuali per i genitori degli handicappati in situazione di gravità, è stata abrogata la norma secondo la quale il congedo poteva essere ottenuto “a condizione che il figlio sia in possesso di certificazione di handicap grave da almeno cinque anni…”.
D’ora in avanti potranno fruire del congedo annuale anche i genitori di persone handicappate che non abbiano un riconoscimento “da almeno cinque anni”; quindi saranno ammessi anche i bambini con handicap congenito e coloro che hanno subito traumi improvvisi.
E’ confermata la disposizione che il beneficio del congedo annuale (retribuito e rinnovabile) può essere fruito esclusivamente da uno dei genitori e alla loro morte da un fratello o sorella convivente del disabile grave, restano esclusi i coniugi (per il legislatore è impossibile che una persona handicappata in situazione di gravità si sposi).

Tanto per non vergognarsi
(art. 3, comma 116)

Sono state previste alcune norme finalizzate a:
a) politiche per la famiglia e in particolare per anziani e disabili, per un importo pari a 70 milioni di euro;
b) abbattimento delle barriere architettoniche (ex legge 13/89), per un importo pari a 20 milioni di euro;
c) servizi per l’integrazione scolastica per gli alunni portatori di handicap, per un importo pari a 40 milioni di euro;
L’unico intervento significativo consiste nel rifinanziamento della legge per l’eliminazione delle barriere architettoniche nelle abitazioni private di persone con difficoltà motorie. Si ricorda ancora che le domande per i contributi relativi alla eliminazione delle barriere nella propria abitazione devono essere presentate al Comune prima dell’inizio dei lavori.
I 70 milioni per le famiglie con anziani e disabili (che dovranno avere indicazioni applicative) sono tutto quello che resta del progetto sul Fondo per la non autosufficienza (persiste il distorto concetto di considerare i disabili non come persone autonome, ma sempre dipendenti o nel contesto della famiglia); il finanziamento per servizi, per l’integrazione scolastica riguarderanno probabilmente i trasporti e alcune forme di assistenza specifiche.
Contrariamente a quanto hanno affermato alcuni esponenti del governo ai disabili non arriverà nulla da questa finanziaria, è probabile che invece una riduzione dei servizi socio-assistenziali gestiti dai Comuni, come conseguenza di ridotti trasferimenti da parte dello Stato.

ANCORA CACCIA AI FALSI INVALIDI

Con l’art. 42 del Decreto legge 30 settembre 2003 n. 269 “Disposizioni antielusive e di controllo in materia assistenziale e previdenziale”, sono state previsti nuovi controlli e restrizioni nei confronti dei disabili che richiedono o percepiscono pensioni, assegni e indennità.

In sintesi si stabilisce che:
- il Ministero dell’Economia assume il controllo di tutti i ricorsi giurisdizionali relativi al riconoscimento dell’invalidità;
- a partire dal 31 dicembre 2004 non sarà più possibile il ricorso amministrativo contro il mancato riconoscimento del grado di invalidità che dà diritto all’assistenza economica. L’unica possibilità sarà il ricorso al giudice ordinario, ciò che richiede l’assistenza di un avvocato, una perizia medico-legale e un’attesa di due o tre anni;
- verrà attuata una campagna di verifiche sulla sussistenza dei requisiti medico-legali nei confronti dei titolari di provvidenze economiche e, nel caso che venga accertata la mancanza del grado di invalidità, è disposta la revoca dei benefici. Per questo scopo si stanziano due milioni di euro per il 2003 e 10 milioni di euro a partire dal 2004;
- anche l’INPS effettuerà verifiche sui requisiti reddituali di chi percepisce pensioni e assegni (che sono concesse entro determinati limiti di reddito);
- i soggetti portatori di gravi menomazioni permanenti sono esonerati da ogni visita di accertamento sull’invalidità (un decreto individuerà le patologie escluse dai controlli, intanto però…).
Come si concilia tanto rigore nei confronti degli invalidi con la pioggia dei condoni fiscali, edilizi, amministrativi?


LIMITATO IL DIRITTO AL LAVORO

Con una legge sulla riforma del mercato del lavoro, è stata approvata una norma che compromette gravemente l’inserimento lavorativo ordinario dei disabili e istituisce formalmente il sistema del lavoro protetto permanente. La nuova norma prevede che al fine di favorire l’inserimento occupazionale dei “lavoratori svantaggiati” e dei “lavoratori disabili che presentino particolari caratteristiche e difficoltà di inserimento nel ciclo lavorativo ordinario”, i servizi del collocamento stipulano con gli imprenditori, convenzioni quadro su base territoriale per il conferimento di commesse di lavoro alle cooperative sociali. Si precisa che quando l’inserimento lavorativo nelle cooperative riguarda persone disabili, le imprese che conferiscono commesse di lavoro sono esentate “dalla copertura della quota di riserva” (cioè non devono assumere persone handicappate).
Si afferma insomma una prospettiva di smantellamento progressivo del collocamento delle persone con disabilità nelle aziende private, come condizione di autonomia e di integrazione sociale, prefigurando una loro destinazione separata e protetta.


I NUOVI IMPORTI DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

Dal 1° gennaio 2004 la pensione e gli assegni a favore degli invalidi civili sono state aumentate del 2,5 per cento per perequazione automatica.
I limiti di reddito sono stati incrementati nella stessa misura
La quota perequabile dell’indennità di accompagnamento è stata aumentata del 2,44 per cento

Ecco i nuovi importi e i limiti di reddito personali comparati con quelli del 2003:


Pensione di inabilità
(agli invalidi totali: 100%)
13 mensilità
Importo 2003: 223,90
Importo 2004: 229,50
Limite di reddito 2003: 13.103,20
Limite di reddito 2004: 13.417,68

Assegno mensile di assistenza
(agli invalidi parziali: dal 74%)
13 mensilità
Importo 2003: 223,90
Importo 2004: 229,50
Limite di reddito 2003: 3.846,05
Limite di reddito 2004: 3.942,25

Indennità mensile di frequenza
(ai minori con difficoltà che frequentano gli asili nido, scuola, centri di riabilitazione o di formazione)
Mensile per la durata del diritto

Importo 2003: 223,90
Importo 2004: 229,50
Limite di reddito 2003: 3.846,05
Limite di reddito 2004: 3.942,25


Indennità di accompagnamento
(agli invalidi non deambulanti o bisognosi di
assistenza continuativa)
12 mensilità

Importo 2003: 426,09

Importo 2004: 431,19

Limite di reddito 2003: Nessuno

Limite di reddito 2004: Nessuno

 

Nonostante gli impegni e le promesse di adeguare le pensioni e gli assegni al minimo vitale (circa 500 euro), non è cambiato niente e un invalido totale dovrebbe vivere o sopravvivere con 229 euro mensili (meno di 450.000 lire!).
Anche l’indennità di accompagnamento (che viene attribuita agli handicappati in situazione di gravità e soprattutto agli anziani non autosufficienti che sono sempre più numerosi) resta al di sotto della soglia del minimo vitale. Soltanto i ciechi civili assoluti percepiscono un indennità di accompagnamento di 649 euro.

Istituzione dell’Amministratore di sostegno
Legge 9 gennaio 2004 n. 6 - G.U. n. 14 del 19 gennaio 2004


Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonché relative norme di attuazione, di coordinamento e finali.

Dopo tre legislature di discussione è stata finalmente approvata la legge che istituisce l’Amministratore di sostegno e modifica il codice civile in materia di interdizione e inabilitazione.
Si tratta di una legge molto attesa dai genitori delle persone con disabilità intellettive e relazionali, che introduce delle modificazioni anche per quanto riguarda gli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione: non sono più obbligatori e automatiche, ma sono sempre pronunciabili, qualora non si ritenga opportuno procedere con l'amministrazione di sostegno, revocabile in caso di esito negativo.
E’ significativo il cambiamento della rubrica del Titolo XII del Codice civile, che prima recitava "Dell'infermità di mente dell'interdizione e dell'inabilitazione". Adesso la nuova rubrica si intitola "Delle misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia".
La persona che, per l’effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare competente per territorio.
Si richiede l'accertamento sanitario di una infermità o di una menomazione fisica (anche sensoriale) o psichica in senso ampio. Sono comprese quindi non solo le malattie mentali, ma anche le diversissime forme di disabilità intellettiva, come insufficienza mentale, cerebrolesione, autismo, sindrome di Down.
Si evidenzia il rispetto per la persona dell'interessato, che può indicare il possibile amministratore di sostegno, anche se sia già interdetto o inabilitato. E, allo scopo di ridurre il ricorso all'interdizione, anche gli operatori dei servizi che si prendono cura di una persona impossibilitata a curare i propri interessi, possono promuovere il ricorso al giudice tutelare per la nomina dell’amministratore di sostegno.
La scelta dell’amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo all’interesse e alla cura della persona del beneficiario. L’amministratore di sostegno può essere designato dallo stesso interessato, in previsione di una futura incapacità; in mancanza o per gravi motivi, il giudice tutelare può designare un amministratore di sostegno diverso.
Nella scelta, il giudice tutelare preferisce ove è possibile il coniuge o la persona stabilmente convivente col beneficiario, il padre, la madre, il figlio, la sorella, il fratello, il parente entro il quarto grado o la persona designata nel testamento dal genitore superstite. Possono essere designati anche i legali rappresentanti di enti, associazioni di volontariato e fondazioni, con o senza riconoscimenti di personalità giuridiche.
Il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l’assistenza dell’amministratore di sostegno, il quale interviene necessariamente per le questioni riguardanti il patrimonio e altri problemi importanti (procedimenti giudiziari, acquisto o alienazione di un bene immobile ecc.).
Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno può in ogni caso compiere gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana (cibo, abiti, riscossioni). E’ previsto insomma, qualora vi siano capacità residue, che il soggetto abbia capacità di agire e in ogni caso l’amministratore di sostegno deve valutare “i bisogni e le aspirazioni del beneficiario”, se vi è dissenso decide il giudice tutelare.
Il decreto di nomina dell’amministratore di sostegno definisce comunque gli atti che il beneficiario può compiere da solo o con l’assistenza, e quelli che possono essere esclusivamente compiuti dall’amministratore: tutto ciò sulla base di un progetto personalizzato.
La legge contiene inoltre numerose norme di garanzia e di applicazione; si tratta di materia strettamente giuridica e quindi gli interessati dovranno rivolgersi a professionisti legali.
In termini generali questa nuova legge interessa soprattutto i genitori e le famiglie di persone con rilevanti disabilità intellettive e relazionali per i problemi riguardanti la vita quotidiana e quella futura. Gli istituti della interdizione e della inabilitazione risultano ora meno rigidi e obbligatori; mediante l’amministratore di sostegno le famiglie possono avere la possibilità di evitare le difficili e umilianti procedure della negazione formale dei diritti civili con l’attribuzione della “incapacità di agire”.
Con l’interdizione l’incapace perde totalmente la legittimazione a provvedere a sé. L’amministratore di sostegno è invece autorizzato a compiere, per conto del beneficiario, soltanto gli atti indicati nel decreto di nomina.
L’adozione di questa figura risponde alle necessità di molti genitori, coniugi o fratelli preoccupati che, dopo la loro scomparsa, ci sia una gestione corretta del patrimonio riservato al mantenimento del congiunto disabile e che gli sia garantita un’adeguata qualità della vita.
Resta tuttavia vigente la norma che le persone che “si trovano in condizione di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi”, sono interdette quando ciò è necessario per la loro protezione. La novità è che il giudice tutelare può ora decidere in sostituzione alla nomina dell’amministratore di sostegno.
Una ultima annotazione riguarda il fatto che tutte le procedure si svolgono senza spese di giustizia.

Strumenti informatici e disabili
“Disposizioni per favorire l’accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici” l. 9 gennaio 2004 n.4.


Si riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, compresi quelli che adottano strumenti informatici e telematici. In particolare è garantito il diritto di accesso ai servizi informatici della pubblica amministrazione e ai servizi di pubblica utilità da parte delle persone disabili.
La legge precisa che cosa intende per accessibilità e per tecnologie assistite: l’accessibilità è la capacità dei sistemi informatici di erogare servizi e informazioni fruibili anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessita di tecnologie assistite o configurazioni particolari; le tecnologie assistite sono gli strumenti e le soluzioni tecniche che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di deficit, di accedere all’informazione e ai servizi erogati dai sistemi informatici; più immediatamente si fa riferimento alle disabilità sensoriali visive e uditive, senza escludere altre tipologie.
Lo scopo principale di questa legge è di evitare che le nuove tecnologie costituiscano causa di emarginazione dei disabili (come le tradizionali barriere architettoniche) e di garantire anzi il loro accesso come opportunità di istruzione, di conoscenza, di lavoro e di informazione. Gli strumenti didattici e formativi dovranno essere gradualmente modificati con riferimento all’uso da parte degli studenti disabili, i datori di lavoro, pubblici e privati, pongono a disposizione del dipendente disabile la strumentazione hardware e software adeguata alla specifica disabilità, anche in caso di telelavoro, a tal fine vengono concessi contributi.
La legge è obbligatoria per tutte le amministrazioni pubbliche: la pubblica amministrazione e i gestori dei servizi pubblici non possono stipulare, a pena di nullità, contratti per la realizzazione e la modifica di siti internet quando non sono previste le condizioni di accessibilità.
La concessione di contributi pubblici a soggetti privati per l’acquisto di strumenti o servizi informatici destinati a lavoratori disabili o al pubblico, è subordinata alla realizzazione dei requisiti di accessibilità.
E’ previsto un Regolamento di attuazione che verrà concordato con le regioni e con le associazioni delle persone disabili.
Si può affermare che questa normativa costituisce l’unico fatto positivo dell’Anno europeo dei disabili, che si proponeva gli obbiettivi dell’inclusione sociale e delle pari opportunità. L’Italia ha dato un segnale di grande valenza culturale sul ruolo che le nuove tecnologie possono giocare per favorire l’inserimento e la partecipazione sociale dei disabili, la legge si presenta come modello europeo.
La legge è stata proposta dal ministro per l’Innovazione e le tecnologie Lucio Stanca ed è stata approvata dal Parlamento all’unanimità.