AGGIORNAMENTI LEGISLATIVI 2005
   
             
 

AGGIORNAMENTI LEGISLATIVI 2005

NOTA INFORMATIVA

Importi delle prestazioni economiche 2005

La Direzione Centrale dell’INPS ha indicato gli importi e i limiti di reddito relativi alle prestazioni economiche per gli invalidi civili, i ciechi civili e i sordomuti per l’anno 2005.
L’aumento provvisorio, calcolato in base al costo della vita (perequazione automatica), è dell’1,9% (per l’indennità di accompagnamento si applica un altro criterio); i limiti di reddito sono stati incrementati nella stessa misura.
Nella tabella che segue riportiamo gli importi in euro comparati con quelli del 2004.

Pensione di inabilità
(agli invalidi totali: 100%)
13 mensilità
Importo 2004: 229,50
Importo 2005: 233,87
Limite di reddito 2004: 13.417,68
Limite di reddito 2005: 13.739,69

Assegno mensile di assistenza
(agli invalidi parziali: dal 74%)
13 mensilità
Importo 2003: 229,50
Importo 2004: 233,87
Limite di reddito 2003: 3.942,25
Limite di reddito 2004: 4.017,26

Indennità mensile di frequenza
(ai minori con difficoltà che frequentano gli asili nido, scuola, centri di riabilitazione o di formazione)
Mensile per la durata del diritto

Importo 2003: 229,50
Importo 2004: 233,87
Limite di reddito 2003: 3.942,25
Limite di reddito 2004: 4.017,26


Indennità di accompagnamento
(agli invalidi non deambulanti o bisognosi di
assistenza continuativa)
12 mensilità

Importo 2003: 436,77

Importo 2004: 443,83

Limite di reddito 2003: Nessuno

Limite di reddito 2004: Nessuno

Finanziaria 2005

Nella Finanziaria 2005 (quella epocale perché sarebbero state diminuite le tasse) si registra una totale sospensione di attenzione per i problemi dei disabili, che sono diventati l’isola che non c’è.
La manovra economica è composta da un articolo unico e da 572 commi (di difficile interpretazione); pochi riguardano i disabili, alcuni in senso negativo.

Lavoro

Dal blocco delle assunzioni di personale a tempo indeterminato nelle amministrazioni pubbliche, sono escluse le assunzioni relative alle categorie protette: disabili e invalidi (comma 95).

I soldi per i disabili destinati ai debiti dell’INPS


Per ripianare i conti dell’INPS (relativi a pensioni sociali, ai coltivatori diretti, agevolazioni contributive ecc.) si tolgono finanziamenti destinati all’assistenza degli handicappati in situazione di gravità per un totale di 300,66 milioni di euro (comma 143, punto 3).
Si tratta di somme finalizzate ai permessi lavorativi per i genitori o parenti che assistono, in modo esclusivo e continuativo, disabili gravi non ricoverati e ai congedi lavorativi annuali retribuiti “ai genitori o, dopo la loro scomparsa, a uno dei fratelli o delle sorelle conviventi con l’handicappato grave”.
Questo trasferimento di fondi risulta tanto più ingiusto e incomprensibile se si tiene conto che da molti anni tutte le associazioni di disabili chiedono che i congedi annuali retribuiti vengano estesi anche al coniuge dell’handicappato grave (non limitati ai genitori). Originariamente questa restrizione fu dovuta al pregiudizio che un handicappato grave non può sposarsi (quindi è inutile prevedere agevolazioni per il coniuge), successivamente il Governo ha assunto formali impegni (sempre rinviati per mancanza di fondi) per eliminare questa discriminazione (molte mogli e molti mariti assistono il proprio coniuge non autosufficiente). Questa volta c’erano i soldi, ma sono stati destinati ad altri scopi.

Una partita di giro


Un altro trasferimento riguarda la copertura dei maggiori oneri per l’erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili ai ciechi e sordomuti; anche in questo caso si attinge a finanziamenti riservati ai disabili per altri scopi: 160 milioni di euro (permessi lavorativi e contributi figurativi per il pensionamento anticipato degli handicappati con oltre il 74% di invalidità). Da una parte si dà e dall’altra si toglie.

Deduzioni per oneri di famiglia


Le detrazioni per carichi di famiglia sono sostituite con nuove deduzioni per oneri di famiglia (comma 349, lettera b).
Vengono aumentate le deduzioni e viene stabilito un nuovo e complicato criterio per la determinazione della base imponibile.
Le deduzioni per oneri familiari sono:
- per il coniuge a carico si possono dedurre fino ad un massimo di 3.200 euro
- per ogni figlio portatore di handicap in situazione di gravità si possono dedurre fino a un massimo di 3.700 euro.
La disposizione relativa al coniuge è applicabile soltanto se il medesimo è possessore di un reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro, solo in questo caso può essere considerato “fiscalmente a carico”.
L’importo effettivo di queste deduzioni (che sono teoriche) è definito dal rapporto fra l’ammontare di 78.000 euro, aumentato dagli oneri deducibili e diminuito del reddito complessivo del contribuente, con l’importo di 78.000 euro.
Per la definizione dell’entità effettiva della deduzione, occorre la consulenza di un fiscalista o di un CAF.

Deduzioni per addetti all’assistenza personale


Il comma 349, lettera b, numero 3 ha stabilito la possibilità di dedurre dal reddito, fino a un massimo di 1.820 euro, le spese documentate sostenute dal contribuente per chi gli presta assistenza personale nei casi di non autosufficienza per il compimento degli atti quotidiani della vita (il beneficio spetta anche se le spese sono state fatte per un familiare anche se non a carico).
Sono considerati non autosufficienti le persone che non sono in grado di assumere alimenti, di espletare autonomamente le funzioni fisiologiche e provvedere all’igiene personale, di deambulare, di vestirsi. Inoltre deve essere considerata non autosufficiente anche la persona che necessita di sorveglianza continuativa. La condizione di non autosufficienza si verifica anche nel caso di una sola delle situazioni sopra descritte.
Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica (sulla base dell’esistenza di una patologia).
Ai fini della deduzione, le spese devono risultare da idonea certificazione, che può anche consistere in una ricevuta rilasciata dalla persona che presta l’assistenza. La documentazione deve contenere gli estremi anagrafici e fiscali di chi effettua il pagamento e di chi lo riceve.
La deduzione per le spese assistenziali non si adotta automaticamente, ma mediante il meccanismo di calcolo prima descritto (e per il quale è necessaria la consulenza fiscale).
Le nuove norme potranno essere applicate con la dichiarazione del 2006.
E’ invece vigente la norma che consente di dedurre, nei limiti di 1.549,37 euro, gli oneri contributivi sostenuti per gli addetti all’assistenza personale (L. 21 novembre 2000, numero 342, art. 30).
Conclusivamente si può ricordare che le deduzioni si fanno sul reddito imponibile (anziché sull’imposta), quindi chi ha un reddito non tassabile o basso non ha nessun beneficio.

Opere di ristrutturazione (proroga)


Restano in vigore fino al 31 dicembre 2005 le agevolazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia che possono essere dedotte dal reddito fino al 36% della spesa per un importo massimo di 48 mila euro (importo massimo deducibile 17.280 euro).
Si ricorda che fra le opere di ristrutturazione sono compresi i lavori per l’eliminazione delle barriere architettoniche e che, oltre alle spese per le barriere architettoniche (all’interno della propria abitazione o degli spazi condominiali), il diritto alla detrazione riguarda ascensore, montacarichi e anche “la realizzazione di ogni strumento che attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone handicappate in situazione di gravità…”

Note conclusive

Tutte le proposte di aumento delle pensioni e delle indennità sono state respinte, alcuni finanziamenti per i disabili sono stati addirittura destinati ad altri scopi, per i contributi riguardanti l’eliminazione delle barriere architettoniche nell’edilizia privata (L. 13/89) non è stato rinnovato lo stanziamento, è stato rinviato (o bocciato) il progetto per l’istituzione del Fondo per il sostegno delle persone non autosufficienti, non si è provveduto alla definizione dei Livelli essenziali di assistenza (senza i quali si verificano gravi disparità di prestazioni fra regione e regione).

Nota aggiuntiva

Abolizione dei ricorsi amministrativi


Si ricorda che a decorrere dal 1 gennaio 2005 non sono più applicabili le disposizioni in materia di ricorso amministrativo contro provvedimenti di mancato riconoscimento del grado di invalidità che dà diritto all’assistenza economica. E’ ammesso soltanto il ricorso giurisdizionale.
La domanda di giudizio è proposta entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione del provvedimento di diniego.
Finora l’invalido civile, il cieco, il sordomuto, la persona handicappata o il disabile che ricevono un verbale di accertamento dei requisiti sanitari su cui non sono d’accordo, avevano facoltà di presentare ricorso amministrativo alla Commissione Medica Superiore.
Con la norma che è entrata in vigore (Decreto legge del 30 settembre 2003, n. 269) è ammesso soltanto il ricorso giurisdizionale che richiede l’assistenza di un avvocato, una perizia medico legale e un’attesa di circa due o tre anni.
Questa disposizione interessa particolarmente coloro che vengono sottoposti a visite di verifica per la sussistenza dei requisiti sanitari.