AGGIORNAMENTI
LEGISLATIVI 2005
NOTA
INFORMATIVA
Importi
delle prestazioni economiche 2005
La Direzione
Centrale dell’INPS ha indicato gli importi e i limiti di reddito
relativi alle prestazioni economiche per gli invalidi civili, i ciechi
civili e i sordomuti per l’anno 2005.
L’aumento provvisorio, calcolato in base al costo della vita (perequazione
automatica), è dell’1,9% (per l’indennità
di accompagnamento si applica un altro criterio); i limiti di reddito
sono stati incrementati nella stessa misura.
Nella tabella che segue riportiamo gli importi in euro comparati con
quelli del 2004.
Pensione
di inabilità
(agli invalidi totali: 100%)
13 mensilità
Importo 2004: 229,50
Importo 2005: 233,87
Limite di reddito 2004: 13.417,68
Limite di reddito 2005: 13.739,69
Assegno
mensile di assistenza
(agli invalidi parziali: dal 74%)
13 mensilità
Importo 2003: 229,50
Importo 2004: 233,87
Limite di reddito 2003: 3.942,25
Limite di reddito 2004: 4.017,26
Indennità
mensile di frequenza
(ai minori con difficoltà che frequentano gli asili nido, scuola,
centri di riabilitazione o di formazione)
Mensile per la durata del diritto
Importo
2003: 229,50
Importo 2004: 233,87
Limite di reddito 2003: 3.942,25
Limite di reddito 2004: 4.017,26
Indennità di accompagnamento
(agli invalidi non deambulanti o bisognosi di
assistenza continuativa)
12 mensilità
Importo
2003: 436,77
Importo
2004: 443,83
Limite
di reddito 2003: Nessuno
Limite
di reddito 2004: Nessuno
Finanziaria
2005
Nella Finanziaria
2005 (quella epocale perché sarebbero state diminuite le tasse)
si registra una totale sospensione di attenzione per i problemi dei
disabili, che sono diventati l’isola che non c’è.
La manovra economica è composta da un articolo unico e da 572
commi (di difficile interpretazione); pochi riguardano i disabili, alcuni
in senso negativo.
Lavoro
Dal blocco
delle assunzioni di personale a tempo indeterminato nelle amministrazioni
pubbliche, sono escluse le assunzioni relative alle categorie protette:
disabili e invalidi (comma 95).
I
soldi per i disabili destinati ai debiti dell’INPS
Per ripianare i conti dell’INPS (relativi a pensioni sociali,
ai coltivatori diretti, agevolazioni contributive ecc.) si tolgono finanziamenti
destinati all’assistenza degli handicappati in situazione di gravità
per un totale di 300,66 milioni di euro (comma 143, punto 3).
Si tratta di somme finalizzate ai permessi lavorativi per i genitori
o parenti che assistono, in modo esclusivo e continuativo, disabili
gravi non ricoverati e ai congedi lavorativi annuali retribuiti “ai
genitori o, dopo la loro scomparsa, a uno dei fratelli o delle sorelle
conviventi con l’handicappato grave”.
Questo trasferimento di fondi risulta tanto più ingiusto e incomprensibile
se si tiene conto che da molti anni tutte le associazioni di disabili
chiedono che i congedi annuali retribuiti vengano estesi anche al coniuge
dell’handicappato grave (non limitati ai genitori). Originariamente
questa restrizione fu dovuta al pregiudizio che un handicappato grave
non può sposarsi (quindi è inutile prevedere agevolazioni
per il coniuge), successivamente il Governo ha assunto formali impegni
(sempre rinviati per mancanza di fondi) per eliminare questa discriminazione
(molte mogli e molti mariti assistono il proprio coniuge non autosufficiente).
Questa volta c’erano i soldi, ma sono stati destinati ad altri
scopi.
Una
partita di giro
Un altro trasferimento riguarda la copertura dei maggiori oneri per
l’erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi
civili ai ciechi e sordomuti; anche in questo caso si attinge a finanziamenti
riservati ai disabili per altri scopi: 160 milioni di euro (permessi
lavorativi e contributi figurativi per il pensionamento anticipato degli
handicappati con oltre il 74% di invalidità). Da una parte si
dà e dall’altra si toglie.
Deduzioni
per oneri di famiglia
Le detrazioni per carichi di famiglia sono sostituite con nuove deduzioni
per oneri di famiglia (comma 349, lettera b).
Vengono aumentate le deduzioni e viene stabilito un nuovo e complicato
criterio per la determinazione della base imponibile.Le
deduzioni per oneri familiari sono:
- per il coniuge a carico si possono dedurre fino ad un massimo di 3.200
euro
- per ogni figlio portatore di handicap in situazione di gravità
si possono dedurre fino a un massimo di 3.700 euro.
La disposizione relativa al coniuge è applicabile soltanto se
il medesimo è possessore di un reddito annuo non superiore a
2.840,51 euro, solo in questo caso può essere considerato “fiscalmente
a carico”.
L’importo effettivo di queste deduzioni (che sono teoriche) è
definito dal rapporto fra l’ammontare di 78.000 euro, aumentato
dagli oneri deducibili e diminuito del reddito complessivo del contribuente,
con l’importo di 78.000 euro.
Per la definizione dell’entità effettiva della deduzione,
occorre la consulenza di un fiscalista o di un CAF.
Deduzioni
per addetti all’assistenza personale
Il comma 349, lettera b, numero 3 ha stabilito la possibilità
di dedurre dal reddito, fino a un massimo di 1.820 euro, le spese documentate
sostenute dal contribuente per chi gli presta assistenza personale nei
casi di non autosufficienza per il compimento degli atti quotidiani
della vita (il beneficio spetta anche se le spese sono state fatte per
un familiare anche se non a carico).
Sono considerati non autosufficienti le persone che non sono in grado
di assumere alimenti, di espletare autonomamente le funzioni fisiologiche
e provvedere all’igiene personale, di deambulare, di vestirsi.
Inoltre deve essere considerata non autosufficiente anche la persona
che necessita di sorveglianza continuativa. La condizione di non autosufficienza
si verifica anche nel caso di una sola delle situazioni sopra descritte.
Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica
(sulla base dell’esistenza di una patologia).
Ai fini della deduzione, le spese devono risultare da idonea certificazione,
che può anche consistere in una ricevuta rilasciata dalla persona
che presta l’assistenza. La documentazione deve contenere gli
estremi anagrafici e fiscali di chi effettua il pagamento e di chi lo
riceve.
La deduzione per le spese assistenziali non si adotta automaticamente,
ma mediante il meccanismo di calcolo prima descritto (e per il quale
è necessaria la consulenza fiscale).
Le nuove norme potranno essere applicate con la dichiarazione del 2006.
E’ invece vigente la norma che consente di dedurre, nei limiti
di 1.549,37 euro, gli oneri contributivi sostenuti per gli addetti all’assistenza
personale (L. 21 novembre 2000, numero 342, art. 30).
Conclusivamente si può ricordare che le deduzioni si fanno sul
reddito imponibile (anziché sull’imposta), quindi chi ha
un reddito non tassabile o basso non ha nessun beneficio.
Opere
di ristrutturazione (proroga)
Restano in vigore fino al 31 dicembre 2005 le agevolazioni per gli interventi
di ristrutturazione edilizia che possono essere dedotte dal reddito
fino al 36% della spesa per un importo massimo di 48 mila euro (importo
massimo deducibile 17.280 euro).
Si ricorda che fra le opere di ristrutturazione sono compresi i lavori
per l’eliminazione delle barriere architettoniche e che, oltre
alle spese per le barriere architettoniche (all’interno della
propria abitazione o degli spazi condominiali), il diritto alla detrazione
riguarda ascensore, montacarichi e anche “la realizzazione di
ogni strumento che attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro
mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità
interna ed esterna all’abitazione per le persone handicappate
in situazione di gravità…”
Note
conclusive
Tutte
le proposte di aumento delle pensioni e delle indennità sono
state respinte, alcuni finanziamenti per i disabili sono stati addirittura
destinati ad altri scopi, per i contributi riguardanti l’eliminazione
delle barriere architettoniche nell’edilizia privata (L. 13/89)
non è stato rinnovato lo stanziamento, è stato rinviato
(o bocciato) il progetto per l’istituzione del Fondo per il sostegno
delle persone non autosufficienti, non si è provveduto alla definizione
dei Livelli essenziali di assistenza (senza i quali si verificano gravi
disparità di prestazioni fra regione e regione).
Nota aggiuntiva
Abolizione
dei ricorsi amministrativi
Si ricorda che a decorrere dal 1 gennaio 2005 non sono più applicabili
le disposizioni in materia di ricorso amministrativo contro provvedimenti
di mancato riconoscimento del grado di invalidità che dà
diritto all’assistenza economica. E’ ammesso soltanto il
ricorso giurisdizionale.
La domanda di giudizio è proposta entro e non oltre sei mesi
dalla data di comunicazione del provvedimento di diniego.
Finora l’invalido civile, il cieco, il sordomuto, la persona handicappata
o il disabile che ricevono un verbale di accertamento dei requisiti
sanitari su cui non sono d’accordo, avevano facoltà di
presentare ricorso amministrativo alla Commissione Medica Superiore.
Con la norma che è entrata in vigore (Decreto legge del 30 settembre
2003, n. 269) è ammesso soltanto il ricorso giurisdizionale che
richiede l’assistenza di un avvocato, una perizia medico legale
e un’attesa di circa due o tre anni.
Questa disposizione interessa particolarmente coloro che vengono sottoposti
a visite di verifica per la sussistenza dei requisiti sanitari.