ARTICOLO 80 LEGGE FINANZIARIA 2001 05/01/2001
Art. 80
(Disposizioni in materia di politiche sociali)
1. Nei limiti di lire 350 miliardi per l’anno 2001 e di lire 430
miliardi per l’anno 2002 e fino alla data del 31 dicembre 2002:
a) i comuni individuati ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo
18 giugno 1998, n. 237, sono autorizzati, nell’ambito della disciplina
prevista dal predetto decreto legislativo, a proseguire l’attuazione
dell’istituto del reddito minimo di inserimento;
b) la disciplina dell’istituto del reddito minimo di inserimento
di cui al citato decreto legislativo n. 237 del 1998 si applica anche
ai comuni compresi nei territori per i quali sono stati approvati, alla
data del 30 giugno 2000, i patti territoriali di cui all’articolo
2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni,
che i medesimi comuni hanno sottoscritto o ai quali hanno aderito e
che comprendono comuni già individuati o da individuare ai sensi
dell’articolo 4 del medesimo decreto legislativo n. 237 del 1998.
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n.
53, è aggiunto il seguente:
"4-bis. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre,
anche adottivi, o, dopo la loro scomparsa, uno dei fratelli o delle
sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità
di cui all’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge
medesima da almeno cinque anni e che abbiano titolo a fruire dei benefici
di cui all’articolo 33, commi 1, 2 e 3, della predetta legge n.
104 del 1992 per l’assistenza del figlio, hanno diritto a fruire
del congedo di cui al comma 2 del presente articolo entro sessanta giorni
dalla richiesta. Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto
a percepire un’indennità corrispondente all’ultima
retribuzione e il periodo medesimo è coperto da contribuzione
figurativa; l’indennità e la contribuzione figurativa spettano
fino ad un importo complessivo massimo di lire 70 milioni annue per
il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente,
a decorrere dall’anno 2002, sulla base della variazione dell’indice
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati. L’indennità
è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità
previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità.
I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono
l’importo dell’indennità dall’ammontare dei
contributi previdenziali dovuti all’ente previdenziale competente.
Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli
per i quali non è prevista l’assicurazione per le prestazioni
di maternità, l’indennità di cui al presente comma
è corrisposta con le modalità di cui all’articolo
1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Il congedo fruito ai sensi del
presente comma alternativamente da entrambi i genitori, anche adottivi,
non può superare la durata complessiva di due anni; durante il
periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire dei benefici
di cui all’articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, fatte
salve le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo".
3. A decorrere dall’anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui
all’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonchè
agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta
un’invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle
prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle
norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella
A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981,
n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta,
per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende
private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due
mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla
pensione e dell’anzianità contributiva; il beneficio è
riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione
figurativa.
4. Il comma 3 dell’articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, è sostituito dal seguente:
"3. L’assegno di cui al comma 1 è corrisposto integralmente,
per un ammontare di 200.000 lire mensili e per tredici mensilità,
per i valori dell’ISE del beneficiario inferiori o uguali alla
differenza tra il valore dell’ISE di cui al comma 1 e il predetto
importo dell’assegno su base annua. Per valori dell’ISE
del beneficiario compresi tra la predetta differenza e il valore dell’ISE
di cui al comma 1 l’assegno è corrisposto in misura pari
alla differenza tra l’ISE di cui al comma 1 e quello del beneficiario,
e per importi annui non inferiori a 20.000 lire".
5. L’assegno di cui all’articolo 65 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, e successive modificazioni, come ulteriormente modificato
dal presente articolo, e come interpretato ai sensi del comma 9, è
concesso, nella misura e alle condizioni previste dal medesimo articolo
65 e dalle relative norme di attuazione, ai nuclei familiari di cui
al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni,
nei quali siano presenti il richiedente, cittadino italiano o comunitario,
residente nel territorio dello Stato, e tre minori di anni 18 conviventi
con il richiedente, che siano figli del richiedente medesimo o del coniuge
o da essi ricevuti in affidamento preadottivo.
6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 sono efficaci per gli assegni
da concedere per l’anno 2001 e successivi.
7. La potestà concessiva degli assegni di cui agli articoli 65
e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni,
può essere esercitata dai comuni anche in forma associata o mediante
un apposito servizio comune, ovvero dall’INPS, a seguito della
stipula di specifici accordi tra i comuni e l’Istituto medesimo;
nell’ambito dei suddetti accordi, sono definiti, tra l’altro,
i termini per la conclusione del procedimento, le modalità dell’istruttoria
delle domande e dello scambio, anche in via telematica, dei dati relativi
al nucleo familiare e alla situazione economica dei richiedenti, nonchè
le eventuali risorse strumentali e professionali che possono essere
destinate in via temporanea dai comuni all’INPS per il più
efficiente svolgimento dei procedimenti concessori.
8. Le regioni possono prevedere che la potestà concessiva dei
trattamenti di invalidità civile di cui all’articolo 130
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni,
può essere esercitata dall’INPS a seguito della stipula
di specifici accordi tra le regioni medesime ed il predetto Istituto.
Negli accordi possono essere definiti, tra l’altro, i rapporti
conseguenti all’eventuale estensione della potestà concessiva
ai benefici aggiuntivi disposti dalle regioni con risorse proprie, nonché
la destinazione all’INPS, per il periodo dell’esercizio
della potestà concessiva da parte dell’Istituto, di risorse
derivanti dai provvedimenti attuativi dell’articolo 7 del predetto
decreto legislativo n. 112 del 1998.
9. Le disposizioni dell’articolo 65 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, si interpretano nel senso che il diritto a percepire l’assegno
spetta al richiedente convivente con i tre figli minori, che ne abbia
fatta annualmente domanda nei termini previsti dalle disposizioni di
attuazione.
10. Le disposizioni dell’articolo 66 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, e dell’articolo 49, comma 8, della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, si interpretano nel senso che ai trattamenti previdenziali di
maternità corrispondono anche i trattamenti economici di maternità
erogati ai sensi dell’articolo 13, secondo comma, della legge
30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, nonchè
gli altri trattamenti economici di maternità corrisposti da datori
di lavoro non tenuti al versamento dei contributi di maternità.
11. L’importo dell’assegno di cui all’articolo 66
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, per
ogni figlio nato o per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo
dal 1º gennaio 2001, è elevato da lire 300.000 mensili a
lire 500.000 nel limite massimo di cinque mensilità. Resta ferma
la disciplina della rivalutazione dell’importo di cui all’articolo
49, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
12. La disposizione di cui al comma 16, quarto periodo, dell’articolo
59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si interpreta nel senso che
l’estensione ivi prevista della tutela relativa alla maternità
e agli assegni al nucleo familiare avviene nelle forme e con le modalità
previste per il lavoro dipendente.
13. Il Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all’articolo
59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,
è incrementato di lire 350 miliardi per l’anno 2001 e di
lire 430 miliardi per l’anno 2002.
14. Una quota del Fondo di cui al comma 13, nel limite massimo di lire
10 miliardi annue, è destinata al sostegno dei servizi di telefonia
rivolti alle persone anziane, attivati da associazioni di volontariato
e da altri organismi senza scopo di lucro con comprovata esperienza
nel settore dell’assistenza agli anziani, che garantiscano un
servizio continuativo per tutto l’anno e l’assistenza alle
persone anziane per la fruizione degli interventi e dei servizi pubblici
presenti nel territorio. Una quota del medesimo Fondo, nel limite massimo
di lire 3 miliardi, viene destinata alle famiglie nel cui nucleo siano
comprese una o più persone anziane titolari di assegno di accompagnamento,
totalmente immobili, costrette a letto e bisognose di assistenza continuativa
di cui la famiglia si fa carico. Un’ulteriore quota del medesimo
Fondo, nel limite massimo di lire 20 miliardi, è destinata al
cofinanziamento delle iniziative sperimentali, promosse dagli enti locali
entro il 30 settembre 2000, per la realizzazione di specifici servizi
di informazione sulle attività e sulla rete dei servizi attivati
nel territorio in favore delle famiglie. Il Ministro per la solidarietà
sociale, sentite le competenti Commissioni parlamentari, con propri
decreti definisce i criteri, i requisiti, le modalità e i termini
per la concessione, l’erogazione e la revoca dei contributi di
cui al presente comma, nonchè per la verifica delle attività
svolte.
15. Nell’anno 2001, al fondo di cui all’articolo 17, comma
2, della legge 3 agosto 1998, n. 269, è attribuita una somma
di 20 miliardi di lire, ad incremento della quota prevista dal citato
comma 2, per il finanziamento di specifici programmi di prevenzione,
assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori vittime dei reati
ivi previsti. Il Ministro per la solidarietà sociale, sentiti
i Ministri dell’interno, della giustizia e della sanità,
provvede con propri decreti, sulla base delle risorse disponibili, alla
definizione dei programmi di cui al citato articolo 17, comma 2, della
legge 3 agosto 1998, n. 269, delle condizioni e modalità per
l’erogazione dei finanziamenti e per la verifica degli interventi.
16. I comuni di cui all’articolo 1, comma 2, secondo periodo,
della legge 28 agosto 1997, n. 285, successivamente all’attribuzione
delle quote del Fondo nazionale per l’infanzia e l’adolescenza
loro riservate, sono autorizzati a disporre sui fondi assegnati anticipazioni
fino al 40 per cento del costo dei singoli interventi attuati in convenzione
con terzi.
17. Con effetto dal 1º gennaio 2001 il Fondo nazionale per le politiche
sociali di cui all’articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, e successive modificazioni, è determinato dagli
stanziamenti previsti per gli interventi disciplinati dalle seguenti
disposizioni legislative, e successive modificazioni:
a) testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309;
b) legge 19 luglio 1991, n. 216;
c) legge 11 agosto 1991, n. 266;
d) legge 5 febbraio 1992, n. 104;
e) decreto-legge 27 maggio 1994, n. 318, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 luglio 1994, n. 465;
f) legge 28 agosto 1997, n. 284;
g) legge 28 agosto 1997, n. 285;
h) legge 23 dicembre 1997, n. 451;
i) articolo 59, comma 47, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
l) legge 21 maggio 1998, n. 162;
m) decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
n) legge 3 agosto 1998, n. 269;
o) legge 15 dicembre 1998, n. 438;
p) articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
q) legge 31 dicembre 1998, n. 476;
r) legge 18 febbraio 1999, n. 45.
18. Le risorse afferenti alle disposizioni indicate al comma 17, lettere
a), d), f), g), h), l), m), r), sono ripartite in unica soluzione, sulla
base della vigente normativa, fra le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano con decreto annuale del Ministro per la solidarietà
sociale.
19. Ai sensi dell’articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, l’assegno sociale e le provvidenze economiche che
costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in
materia di servizi sociali sono concessi, alle condizioni previste dalla
legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di
soggiorno; per le altre prestazioni e servizi sociali l’equiparazione
con i cittadini italiani è consentita a favore degli stranieri
che siano almeno titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore
ad un anno. Sono fatte salve le disposizioni previste dal decreto legislativo
18 giugno 1998, n. 237, e dagli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, e successive modificazioni.
20. I comuni indicati dall’articolo 6 della legge 9 dicembre 1998,
n. 431, possono destinare fino al 10 per cento delle somme ad essi attribuite
sul Fondo di cui all’articolo 11 della medesima legge alla locazione
di immobili per inquilini assoggettati a procedure esecutive di sfratto
che hanno nel nucleo familiare ultrasessantacinquenni, o handicappati
gravi, e che non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti
ad accedere all’affitto di una nuova casa. Al medesimo fine i
comuni medesimi possono utilizzare immobili del proprio patrimonio,
ovvero destinare ulteriori risorse proprie ad integrazione del Fondo
anzidetto.
21. Ai fini dell’applicazione del comma 20 i comuni predispongono
graduatorie degli inquilini per cui vengano accertate le condizioni
di cui al medesimo comma 20. Nella prima applicazione le graduatorie
sono predisposte entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
22. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 21 sono sospese le
procedure esecutive di sfratto iniziate contro gli inquilini che si
trovino nelle condizioni di cui al comma 20.
23. Le disponibilità finanziarie stanziate dal decreto-legge
3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
maggio 1985, n. 211, come individuate dall’articolo 23 del decreto-legge
23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1995, n. 341, trasferite al comune di Napoli, possono essere
utilizzate, in misura non superiore al 30 per cento, oltre che per l’acquisto
di alloggi ad incremento del patrimonio alloggiativo dello stesso comune
di Napoli, anche per la riduzione del costo di acquisto della prima
casa da parte dei nuclei familari sfrattati o interessati dalla mobilità
abitativa per i piani di recupero. Ai fini dell’assegnazione dei
contributi il comune procede ai sensi dell’articolo 5, comma 1,
lettera b), del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899.
24. Il contributo in conto capitale di cui al comma 23 può essere
maggiorato fino al 50 per cento del limite massimo di mutuo agevolato
ammissibile per ciascuna delle fasce di reddito prevista dalla normativa
della regione Campania. In ogni caso, il contributo per l’acquisto
di ciascun alloggio non può superare l’importo di 50 milioni
di lire.
25. In caso di rinuncia all’azione giudiziaria promossa da parte
dei lavoratori esposti all’amianto aventi i requisiti di cui alla
legge 27 marzo 1992, n. 257, e cessati dall’attività lavorativa
antecedentemente all’entrata in vigore della predetta legge, la
causa si estingue e le spese e gli onorari relativi alle attività
antecedenti all’estinzione sono compensati. Non si dà luogo
da parte dell’INPS al recupero dei relativi importi oggetto di
ripetizione di indebito nei confronti dei titolari di pensione interessati.