DECRETO
MINISTERIALE 27/8/1999 N. 332
Le nuove norme per la fornitura degli ausili
Il Sistema
Sanitario Nazionale fornisce - attraverso le ASL o Ospedaliere - ausili,
protesi e ortesi a chi ne abbia necessità a causa di una menomazione
o di una disabilità. Le modalità per accedere a tali prestazioni
e le relative tariffe sono fissate da un regolamento approvato dal Ministero
della Sanità.
Il decreto precedente nato come Nomenclatore Tariffario risaliva al
1992 e se ne attendeva ormai da anni la revisione. Dal 12 ottobre 1999
è in vigore il nuovo Regolamento approvato con Decreto Ministeriale
del 27/8/1999, n. 332 (pubblicato in supplemento alla "Gazzetta
Ufficiale" 176 L del 27 Settembre 1999).
Non vi sono novità di particolare rilievo rispetto alle tipologie
di prodotti prescrivibili. Si tratta in ogni caso di una pubblicazione
di circa duecento pagine di non semplice consultazione per i non addetti
ai lavori, la cui struttura è la seguente:
· il regolamento che fissa i criteri generali;
· il primo allegato, che comprende tre elenchi diversi di prodotti:
gli ausili su misura, gli ausili di serie e i prodotti acquistati direttamente
dalle ASL.
· il secondo allegato, che fissa i tempi minimi di rinnovo, i
termini massimi di consegna o fornitura e i termini di garanzia.
Va innanzi tutto precisato che queste nuove disposizioni hanno valore
fino al 31 dicembre del 2000. Entro quella data il Ministero della Sanità
dovrà provvedere a ridefinire l’intera disciplina delle
prestazioni protesiche.
Il regolamento individua, come precedentemente evidenziato, tre tipologie
di ausili diversi in quanto a caratteristiche costruttive e a modalità
di erogazione e tariffe; tali prodotti vengono elencati nel primo allegato.
Il primo elenco comprende tutti quei dispositivi che vengono costruiti
su misura (scarpe ortopediche, tutori, protesi) o che richiedono un
intervento di personalizzazione da parte di un tecnico abilitato, come
certe carrozzine. Questi prodotti devono essere prescritti da un medico
specialista e successivamente autorizzati e collaudati. In tale elenco
vengono anche riportate delle tariffe massime concesse per ciascun prodotto
o componente aggiuntiva o riparazione. Un ruolo determinante lo hanno
le Regioni che possono abbassare quelle tariffe anche del 20%.
Il secondo elenco comprende gli ausili tecnici che non necessitano di
interventi da parte di un tecnico abilitato. Si tratta di prodotti di
serie, come i cateteri, i letti, ecc. In questo caso non vengono indicate
tariffe e il prezzo di ciascun prodotto viene determinato attraverso
procedure pubbliche di acquisto. Sono le Regioni che fissano le regole
per lo svolgimento di queste pratiche.
Il terzo elenco comprende i prodotti che vengono acquistati direttamente
dalle ASL ed assegnati in uso ai singoli. Parliamo ad esempio degli
ausili per la terapia respiratoria (ventilatori, nebulizzatori, concentratori
di ossigeno), dei microinfusori per la terapia della talassemia, degli
apparecchi alimentatori e, infine, dei montascale. Anche in questo caso
i prezzi sono determinati in base a procedure pubbliche di acquisto.
Si possono scegliere anche prodotti non inclusi nei tre elenchi del
primo allegato. In questo caso, tuttavia, lo specialista prescrittore
dovrà attestarne la riconducibilità, motivandone l’omogeneità
funzionale.
Per esempio, si può scegliere anche un tipo di carrozzina non
espressamente descritta nel primo elenco, se chi prescrive precisa che
questa ha le medesime finalità riabilitative di quella inserita
nel Nomenclatore Tariffario. Questa possibilità, già concessa
dalla normativa precedente, può rivelarsi particolarmente utile
per situazioni particolari che necessitino dell’uso di ausili
non comuni. Ma le ASL possono prescrivere, nel caso di disabilità
gravissime, anche ausili non compresi negli elenchi né riconducibili
a prodotti elencati. Questa disposizione è purtroppo, per ora,
inapplicabile: i criteri generali, infatti, devono essere fissati dal
Ministero della Sanità, sentita la Conferenza Stato-Regioni.
Una annotazione generale: la parte del costo dell’ausilio che
eccede quanto fissato dalle ASL rimane a carico dell’assistito.
Il percorso per l’ottenimento dell’ausilio deve seguire
alcune tappe: la prescrizione, l’autorizzazione, la fornitura
e collaudo.
Particolarmente importante è la fase della prescrizione, che
costituisce il momento di individuazione dell’ausilio più
adatto ad una persona. E’ qui che diviene fondamentale la professionalità
e la competenza del prescrittore o dell’equipe. In sostanza, la
prescrizione deve essere redatta da uno specialista del Servizio Sanitario
Nazionale, dipendente o convenzionato, e far parte integrante di un
programma di prevenzione o cura o riabilitazione. Almeno per la prima
volta, essa deve contenere una diagnosi circostanziata e l’indicazione
dell’ausilio più appropriato, con la segnalazione degli
eventuali adattamenti necessari. Ma c’è di più:
devono essere precisati il così detto "significato terapeutico",
le modalità di utilizzo, i limiti e la prevedibile durata d’impiego,
oltre alle possibili controindicazioni.
Nulla di nuovo rispetto alle disposizioni precedenti. Il fatto che queste
operazioni vengano svolte spesso superficialmente o in modo troppo sbrigativo
è certamente una delle cause di maggior disagio, scontento e,
talvolta, di abuso o spreco.
L’autorizzazione avviene ad opera della ASL di residenza, previa
verifica delle condizioni fissate dal regolamento. Alla richiesta di
autorizzazione, l’ASL deve rispondere tempestivamente e, nel caso
di prima fornitura, non oltre i venti giorni; trascorso tale termine
senza che vi sia risposta, la richiesta si intende accolta.
Nel caso in cui un assistito sia ricoverato in una struttura fuori dal
territorio di residenza e qui venga prescritto un ausilio su misura,
la richiesta deve essere inoltrata alla ASL di residenza, la quale risponderà
tempestivamente, anche via fax. Il termine del silenzio-assenso in questo
caso è di cinque giorni.
Anche per la fornitura degli ausili vengono fissati dei limiti temporali;
ad esempio per fornire una carrozzina personalizzata, il termine ultimo
è di cinquanta giorni lavorativi. Curiosità: per i dispositivi
previsti, quali gli ausili per la terapia respiratoria, non è
previsto alcun limite temporale.
Al momento della consegna, il fornitore deve corredare il prodotto con
l’istruzioni all’uso e alla manutenzione del dispositivo
erogato; l’assistito rilascia, da parte sua, una ricevuta del
prodotto, che servirà al fornitore per farsi saldare la relativa
fattura.
L’ultimo passaggio è quello del collaudo, in base al quale
viene accertata, da parte di chi ha prescritto il prodotto, la congruenza
clinica e l’effettiva rispondenza del dispositivo a quanto era
stato autorizzato dall’ASL. Anche il collaudo ha i suoi termini:
entro quindici giorni dall’avvenuta fornitura il disabile dovrà
presentarsi per il relativo controllo. Se non lo fa, incorre nelle sanzioni
che sono fissate da ogni Regione. Nel caso di persone con particolari
difficoltà il collaudo viene effettuato presso le strutture di
ricovero o a domicilio.
Il nuovo regolamento è più deciso del precedente rispetto
ai termini di garanzia dei singoli dispositivi. Il secondo allegato
gli elenca ed essi vanno dai sei mesi (ad esempio per calzature ortopediche,
rialzi, plantari, ecc.) ai dodici mesi per le protesi, gli ausili per
la deambulazione e altri prodotti. E qui qualcosa non sembra funzionare:
mentre infatti l’allegato due indica per le carrozzine un anno
di garanzia, il primo elenco, descrivendo i singoli tipi di carrozzine,
fissa in alcuni casi il limite minimo di ventiquattro mesi. A quali
indicazioni si rifaranno perciò i fornitori ? Non una questione
da poco, perché nel periodo di garanzia dovrà essere assicurata
la piena efficienza del dispositivo.
Altro aspetto importante riguarda la proprietà dell’ausilio.
Si precisa infatti che quest’ultimo viene dato in proprietà
all’assistito, fermo restando l’obbligo per l’ASL
di garantire la perfetta funzionalità e sicurezza del dispositivo.
Ma le Regioni possono disciplinare modalità di cessione in comodato
d’uso per quei prodotti per cui sia possibile il successivo riutilizzo.
In questo senso il legislatore ha voluto incentivare progetti di riciclo
di taluni ausili che potrebbero, se ben gestiti, favorire il risparmio
e migliorare il servizio per le disabilità più gravi.
Queste indicazioni non valgono per i prodotti inclusi nell’elenco
tre (respiratori, montascale, ecc.) di cui le ASL rimangono proprietarie;
in questo caso i contratti stipulati con i fornitori devono prevedere
la manutenzione e la tempestiva riparazione dei dispositivi per tutto
il periodo di assegnazione all’assistito.
Un’ulteriore questione chiarita riguarda i dispositivi protesici
di riserva, oggetto in passato di discussione; si dibatteva sull’ipotesi
che anche la carrozzina potesse rientrare fra le protesi di riserva.
Gli ausili di riserva, possono, ai sensi del nuovo regolamento, essere
assegnati esclusivamente ai soggetti con amputazione bilaterale degli
arti superiori oppure con amputazione di arto inferiore. Sono esplicitamente
escluse, invece, le forniture di carrozzine di riserva. Tuttavia vi
è un’importante sottolineatura: nei casi di soggetti con
gravi difficoltà di deambulazione, la ASL è tenuta alla
tempestiva sostituzione degli ausili temporaneamente inutilizzabili.
Una delle maggiori preoccupazioni dei disabili è sempre stato
il limite temporale imposto per le forniture successive alla prima,
cioè il tempo che è necessario attendere prima che possa
essere autorizzata, ad esempio, una nuova carrozzina. Va subito ricordato
che i limiti temporali non hanno valore per le persone di età
inferiore ai diciotto anni, ciò che trova una sua logica nel
fatto che fino a quell’età vi è uno sviluppo corporeo
che rende velocemente inadeguato qualsiasi ausilio. Ma anche dopo i
diciotto anni il regolamento prevede che possano essere abbreviati i
tempi di rinnovo, sulla base di una dettagliata relazione di un prescrittore
che attesti particolari necessità riabilitative o in caso di
modifica dello stato psicofisico dell’assistito.
E ancora, si può derogare da quei limiti, ma per una sola volta,
in caso di particolare usura dell’ausilio, di rottura accidentale,
di smarrimento, di impossibilità tecnica o di non convenienza
della riparazione.
A questo punto si evidenzia, anche se solo per alcuni ausili più
di uso comune, che il tempo minimo per la fornitura di una carrozzina
manuale pieghevole è di cinque anni, di sei anni per una carrozzina
elettronica, di otto anni per un montascale o per un letto ortopedico.
Un’ultima annotazione merita la codificazione degli ausili. Nel
vecchio nomenclatore veniva assegnato un numero di codice ideato dal
Ministero della Sanità. Nella nuova stesura sono stati finalmente
adottati i codici ISO (International Standard Organization), cioè
una numerazione internazionale accettata in tutto il mondo e certamente
più razionale e meno limitante della precedente.
Va detto in conclusione che nel nuovo regolamento gli elementi positivi
sono purtroppo oscurati dalle preoccupazioni per la disomogenea applicazione
attuata dalle Regioni, a cui spettano, come abbiamo visto, importanti
competenze nel fissare regole e modalità di erogazione delle
prestazioni protesiche.
Rimane poi l’amarezza nel vedere esclusi molti prodotti, anche
di comune reperibilità che potrebbero efficacemente contribuire
ad una maggiore autonomia dei disabili. E d’altra parte, fintanto
che non si comprenderà che tali prodotti rappresentano un investimento
per la collettività e non una spesa a perdere, la cultura che
soggiace a queste prestazioni non potrà essere cambiata.