DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI - LEGGE 68/99
   
             
 

Diritto al lavoro: avanti piano

Il 17 Gennaio 2000 è entrata in vigore la nuova legge sul diritto al lavoro dei disabili (legge 68/99) si prevede tuttavia un ulteriore ritardo nell’applicazione.
Mancano ancora:
- Atto di indirizzo del Presidente del Consiglio sui criteri per l’accertamento delle disabilità e le modalità di controllo.
- Il Decreto del Presidente del Consiglio relativo alle mansioni degli Enti Pubblici che non consentono la occupazione dei disabili.
- Il Decreto del Ministro del Lavoro per disciplinare gli esoneri parziali.
- Il Decreto del Ministro del Lavoro circa le compensazioni territoriali.
- Il Decreto del Ministro del Lavoro per la ripartizione fra le Regioni del Fondo Nazionale per il diritto al lavoro, nonché la disciplina per la concessione delle agevolazioni e degli incentivi.
- Il Regolamento di esecuzione per l’attuazione della legge con riferimento alle competenze delle Regioni.
E’ stato approvato soltanto il Decreto del Ministro del Lavoro che detta i termini per la trasmissione dei prospetti informativi da parte dei datori di lavoro, la cui presentazione slitta al 31 Marzo prossimo (G.U. n. 295 del 17/12/1999).
Il 17 Gennaio il Ministero del Lavoro ha tuttavia diramato la Circolare n. 4/2000."Iniziali indicazioni per l’attuazione della legge sul diritto al lavoro dei disabili" che riepiloga i contenuti della nuova normativa e propone disposizioni transitorie di tipo interpretativo e organizzativo.
Si tratta di un testo lunghissimo, riportiamo in sintesi il paragrafo relativo a "Graduatorie e avviamento" che è di immediato e generale interesse:
"Nell’odierna fase di passaggio dalle vecchie liste ai nuovi elenchi, tenuti dai servizi per l’impiego, deve necessariamente dichiararsi la validità delle esistenti graduatorie fino alla piena operativa del nuovo assetto che sarà predisposto dalle Regioni, per evitare ogni interruzione del servizio. Pertanto, evidenti ragioni di continuità amministrativa suggeriscono di attivare le esistenti strutture al fine di applicare, laddove, possibile, i nuovi principi dettati dalla legge n. 68, pur nella non compiuta definizione del processo di costituzione dei nuovi organi amministrativi. In concreto, fino alla costituzione della graduatoria unica da parte delle Regioni, che comprenderà i vecchi e nuovi iscritti secondo i criteri di accertamento della disabilità...., mantengono piena operatività le attuali graduatorie, senza la precedente distinzione per categorie.... Per le nuove iscrizioni si ritiene opportuno consigliare l’iscrizione con riserva di successivo accertamento sanitario da parte delle competenti Commissioni sanitarie..., per non pregiudicare i diritti degli utenti. La legge 68 attribuisce alle Regioni il compito di definire le modalità di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria; per la concreta individuazione dei criteri di valutazione.... si ritiene corretto al momento indicare nella anzianità d’iscrizione, nel carico familiare e nella condizione economica, quelli che si ritengono essenziali per motivi di omogeneità sul territorio nazionale".
Si tratta in sostanza di una proroga della 482.