Diritto
al lavoro: avanti piano
Il 17 Gennaio 2000
è entrata in vigore la nuova legge sul diritto al lavoro dei
disabili (legge 68/99) si prevede tuttavia un ulteriore ritardo nell’applicazione.
Mancano ancora:
- Atto di indirizzo del Presidente del Consiglio sui criteri per l’accertamento
delle disabilità e le modalità di controllo.
- Il Decreto del Presidente del Consiglio relativo alle mansioni degli
Enti Pubblici che non consentono la occupazione dei disabili.
- Il Decreto del Ministro del Lavoro per disciplinare gli esoneri parziali.
- Il Decreto del Ministro del Lavoro circa le compensazioni territoriali.
- Il Decreto del Ministro del Lavoro per la ripartizione fra le Regioni
del Fondo Nazionale per il diritto al lavoro, nonché la disciplina
per la concessione delle agevolazioni e degli incentivi.
- Il Regolamento di esecuzione per l’attuazione della legge con
riferimento alle competenze delle Regioni.
E’ stato approvato soltanto il Decreto del Ministro del Lavoro
che detta i termini per la trasmissione dei prospetti informativi da
parte dei datori di lavoro, la cui presentazione slitta al 31 Marzo
prossimo (G.U. n. 295 del 17/12/1999).
Il 17 Gennaio il Ministero del Lavoro ha tuttavia diramato la Circolare
n. 4/2000."Iniziali indicazioni per l’attuazione della legge
sul diritto al lavoro dei disabili" che riepiloga i contenuti della
nuova normativa e propone disposizioni transitorie di tipo interpretativo
e organizzativo.
Si tratta di un testo lunghissimo, riportiamo in sintesi il paragrafo
relativo a "Graduatorie e avviamento" che è di immediato
e generale interesse:
"Nell’odierna fase di passaggio dalle vecchie liste ai nuovi
elenchi, tenuti dai servizi per l’impiego, deve necessariamente
dichiararsi la validità delle esistenti graduatorie fino alla
piena operativa del nuovo assetto che sarà predisposto dalle
Regioni, per evitare ogni interruzione del servizio. Pertanto, evidenti
ragioni di continuità amministrativa suggeriscono di attivare
le esistenti strutture al fine di applicare, laddove, possibile, i nuovi
principi dettati dalla legge n. 68, pur nella non compiuta definizione
del processo di costituzione dei nuovi organi amministrativi. In concreto,
fino alla costituzione della graduatoria unica da parte delle Regioni,
che comprenderà i vecchi e nuovi iscritti secondo i criteri di
accertamento della disabilità...., mantengono piena operatività
le attuali graduatorie, senza la precedente distinzione per categorie....
Per le nuove iscrizioni si ritiene opportuno consigliare l’iscrizione
con riserva di successivo accertamento sanitario da parte delle competenti
Commissioni sanitarie..., per non pregiudicare i diritti degli utenti.
La legge 68 attribuisce alle Regioni il compito di definire le modalità
di valutazione degli elementi che concorrono alla formazione della graduatoria;
per la concreta individuazione dei criteri di valutazione.... si ritiene
corretto al momento indicare nella anzianità d’iscrizione,
nel carico familiare e nella condizione economica, quelli che si ritengono
essenziali per motivi di omogeneità sul territorio nazionale".
Si tratta in sostanza di una proroga della 482.