DISPOSIZIONI FINANZIARIA 2001 E COLLEGATO FISCALE FINANZIARIA 2000
   
             
 

 

Legge 388 del 23 -12 -2000 e Legge 342 del 21 -11 -2000 (COLLEGA TO FISCALE)

(con osservazioni della Circolare n° 1 del 3 gennaio 2001 del Ministero delle Finanze -Agenzia Entrate -AGGIORNATO AL 10 GENNAIO 2001 )

INVALIDI CHE HANNO DIRITTO ALLE AGEVOLAZIONI PER L'ACQUISTO DI UN PROPRIO VEICOLO

Patologia

Mezzo esente

Adattamento

Beneficio

Non vedenti

Trasportati

(Legge 342 – 2000, art. 50)

C.d.S. art 54

comma a,c,f

Non necessario

 alcun adattamento per beneficiare delle agevolazioni

Iva al 4%,

esenzione Bollo di circolazione,

detrazione 19%

Non Udenti

(Legge 342 – 2000, art. 50)

C.d.S. art 54

comma a,c,f

Non necessario

 alcun adattamento per beneficiare delle agevolazioni

Iva al 4%,

esenzione Bollo di circolazione,

detrazione 19%

Disabili mentali o psichici con indennità di accompagnamento

Trasportati

(Legge 388 – 2000, art. 30, comma 7)

C.d.S. art 53

comma b,c,f

C.d.S. art 54

comma a,c,f m (camper)

Non necessario

 alcun adattamento per beneficiare delle agevolazioni

Iva al 4% (escluso camper m),

esenzione Bollo di circolazione (escluso camper m),

esenzione IPT (escluso camper m),

detrazione 19%

Disabili motori con grave limitazione di deambulazione o pluri amputati

Trasportati

(Legge 388 – 2000, art. 30, comma 7)

C.d.S. art 53

comma b,c,f

C.d.S. art 54

comma a,c,f m (camper)

Non necessario

 alcun adattamento per beneficiare delle agevolazioni

Iva al 4% (escluso camper m),

esenzione Bollo di circolazione (escluso camper m),

esenzione IPT (escluso camper m),

detrazione 19%

Disabili motori SENZA grave limitazione di deambulazione

(Legge 449 – 1997, art. 8)

C.d.S. art 53

comma b,c,f

C.d.S. art 54

comma a,c,f m (camper)

Per beneficiare delle agevolazioni, devono essere applicati sistemi di incarrozzamento e/o trasporto che abbiano una relazione funzionale tra la patologia e l’adattamento stesso

Iva al 4% (escluso camper m),

esenzione Bollo di circolazione (escluso camper m),

esenzione IPT (escluso camper m),

detrazione 19%

Disabili motori

CHE GUIDANO

(Legge 449 – 1997, art. 8)

C.d.S. art 53

comma a,c,f, m (camper)

C.d.S. art 54

comma a,c,f m (camper)

Obbligatorio effettuare tutte le modifiche prescritte dalla Commissione Medica Locale per le patenti guida (CML)

Iva al 4% (escluso camper m),

esenzione Bollo di circolazione (escluso camper m),

esenzione IPT (escluso camper m),

detrazione 19%

LEGENDA

 

Beneficio

Caratteristiche

Requisiti

Iva agevolata

Legge 97 – 1986

Legge 449 – 1997, art. 8, comma 3

Legge 342 – 2000, art. 50

Legge 388 – 2000, art. 30/31/81

Circolare 197 E del 31 Luglio 98 del Ministero delle Finanze

Dal 20% al 4%

(senza limiti di valore)

Solamente per le vetture con motore avente la cilindrata massima di 2000 cc se con motore a Benzina e 2800 cc s con motore Diesel

Il beneficio si ha una volta ogni 4 anni, a meno che il veicolo per cui si ha già beneficiato dell'lva agevolata sia stato cancellato dal P. R. A. Pubblico Registro Automobilistico

Documenti: (oltre la normale documentazione per l'invalidità ed eventuale copia della patente di guida speciale - per i disabili che guidano) bisogna presentare al Rivenditore del Veicolo (concessionario) un atto notorio (autocertificazione che si fa presso il proprio comune di residenza) dove si attesta che; "nei quattro anni precedenti la data odierna non ho ne importato ne acquistato veicoli beneficiando del1'iva agevolata".

I.P.T.

Imposta Provinciale di Trascrizione

Legge 449 – 1997, art. 8, comma 4

Esenzione del pagamento dell’imposta I.P.T. (circa 300 – 400.000 lire)

(senza limite di tempo – cioè non soggetta al quadriennio)

Solamente per le vetture con motore avente la cilindrata massima di 2000 cc se con motore a Benzina e 2800 cc s con motore Diesel

Documenti: il concessionario deve presentare all’Ufficio del P.R.A. provinciale idonea domanda d’esenzione al momento dell’immatricolazione della vettura

BOLLO DI CIRCOLAZIONE

Legge 449 – 1997, art. 8, comma 7

Circolare 30 E del 27 Gennaio 98 del Ministero delle Finanze

Circolare 186 E del 15 Luglio 98 del Ministero delle Finanze

Esenzione del pagamento del Bollo di Circolazione

Solamente per una autovettura con motore avente la cilindrata massima di 2000 cc se con motore a Benzina e 2800 cc s con motore Diesel

Documenti: bisogna presentare idonea Istanza (domanda) all'Ufficio delle Entrate del Ministero delle Finanze competente per la zona di residenza, allegando copia del libretto di circolazione (attestante - dove d'obbligo -gli adattamenti installati sulla vettura), copia della patente di Guida (solamente per i disabili in possesso di una patente di guida speciale, quando il mezzo è stato adattato alla guida), copia del certificato d'invalidità, e autocertificazione di avere a PROPRIO CARICO FISCALE il disabile (solamente per il famigliare quando la vettura non viene intestata direttamente al disabile)

 

LEGENDA (2)

DETRAZIONE della Vettura dal proprio mod. 730 o Unico

Legge 449 – 1997, art. 8, comma 1

Circolare 122 del 30 Giugno 99 del Ministero delle Finanze

Detrazione delle spese per acquisto di una vettura e per un eventuale adattamento di detto veicolo nella misura del 19 %

Riguarda la detrazione di eventuali riparazioni apportate alla vettura escluso quelle di ordinaria manutenzione

La spesa massima (sia di acquisto che di allestimento e/o di adattamento) per cui è consentita la detrazione è di lire 35 milioni

La detrazione va suddivisa in una unica rata se l'imponibile del dichiarante è superiore alla somma di detrazione, altrimenti detta detrazione va suddivisa in quattro parti uguali e detratta per i quattro anni consecutivi (PS. Non si tratta di un rimborso, ma di una detrazione che varia a seconda del proprio reddito personale - escluso quindi l'assegno di invalidità e/o di accompagno o similari

Il beneficio si ha una volta ogni 4 anni, a meno che il veicolo per cui si ha già beneficiato dell'lva agevolata sia stato cancellato dal P.R.A (pubblico registro Automobilistico). Nel quadriennio vanno anche comprese anche le eventuali riparazioni apportate alla vettura

Eventuale rimborso derivante dal furto della vettura in oggetto, effettuato da parte della propria compagnia assicurativa, non va calcolato nella spesa sostenuta per l'acquisto di una nuova vettura e detta somma rimborsata va detratta dal costo sostenuto per la nuova vettura (massimo detratto di 35 milioni) e va detratta solamente la parte risultante (es. costo nuova vettura 20 milioni, somma rimborsata da assicurazione 8 milioni, somma detratta al 19% i rimanenti 12 milioni).

Documenti: va allegata alla propria dichiarazione dei redditi la copia della fattura di acquisto e di allestimento del veicolo in oggetto

PS. L'officina che procede all'eventuale allestimento della vettura, fattura sia l'ausilio che la mano d'opera al 20% alla Concessionaria (o rivenditore) la quale incorpora tale fattura (esclusa dell'IVA) ed emette una propria fattura con I'IVA al 4%, che sarà detratta dal proprio mod. 730 o UNICO.

La detrazione UNA VOLTA OGNI QUATTRO ANNI (eccetto per la cancellazione della vettura dal PRA riguarda anche la detrazione per le

riparazioni

LEGENDA (3)

 

Rimborso Modifiche di Guida

Legge 104 – 1992, art. 27

Rimborso del 20% per le modifiche di guida

Questo beneficio non ha dei tempi da rispettare, quindi si potrebbe verificare che una persona acquisti nello stesso anno 2 vetture (una solo beneficiando della altre agevolazioni citate) e che possa questo tipo di rimborso per ognuna delle vetture allestite alla guida.

Solamente per gli invalidi civili, per gli altri invalidi (del lavoro, di guerra, di servizio, ecc.) provvede il proprio ente di Assistenza. Per gli invalidi del Lavoro l'INAIL una volta ogni 4 anni rimborsa totalmente

Negli adattamenti rimborsati da questo articolo sono esclusi: il cambio automatico (o similare), il servo sterzo, lo specchietto retrovisore esterno Dx, ecc..

PS. Alcune regioni e/o province autonome, hanno aumentato la percentuale del rimborso ed esteso tale agevolazione anche per 1 l'acquisto dell'autoveicolo

LA DOCUMENTAZIONE CERTIFICANTE L 'HANDICAP

Per le categorie dei cittadini disabili che hanno diritto alle agevolazioni auto, SENZA LA NECESSITA' DI ADATTAMENTO, la documentazione che deve essere prodotta per attestare il diritto alle agevolazioni citate, è la seguente:

NON VEDENTI E SORDOMUTI:

  • Certificato di invalidità che attesti la loro condizione, rilasciato da una commissione medica pubblica;

DISABILI PSICHICI e/o MENTALI:

  • Certificato di invalidità che attesti la loro condizione, rilasciato da una commissione medica pubblica, e che CERTIFICHI IL LORO DIRITTO a fruire l'indennità di accompagnamento (in cui si evidenziato il codice 05)

DISABILI MOTORI CON GRAVE LIMITAZIONE DELLA CAPACITA' DI DEAMBULAZIONE O PLURI AMPUTATI (uno dei seguenti documenti):

  1. Certificato di invalidità che attesti la loro condizione, rilasciato da una commissione medica pubblica, e che CERTIFICHI IL LORO DIRITTO a fruire l'indennità di accompagnamento (in cui si evidenziato il codice 05)
  2. Certificato rilasciato da una commissione medica pubblica, in cui sia chiaramente ed esplicitamente indicata la grave difficoltà di deambulazioni o la pluriamputazione;
  3. Attestazione rilasciata dal Servizio di Medicina Legale della ASL di residenza, in cui sia indicata la loro grave difficoltà di deambulazione o la pluriamputazione

Per le categorie dei cittadini disabili motori che hanno diritto alle agevolazioni auto, CON L 'OBBLIGO DELLA NECESSITA' DI ADATTAMENTO, la documentazione che deve essere prodotta per attestare il diritto alle agevolazioni citate, è la seguente:

COLORO CHE GUIDANO;

  1. Certificato di invalidità che attesti la loro condizione, rilasciato da una commissione medica pubblica;
  2. Copia della Patente di Guida Speciale (copia del Foglio Rosa Speciale -ai sensi della Legge 104 - 1992, art. 27);

COLORO CHE VENGONO TRASPORTATI

  1. Certificato di invalidità che attesti la loro condizione, rilasciato da una commissione medica pubblica, in cui sia indicata la (NON GRAVE) difficoltà di deambulazioni;

Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada)

Art. 53 Motoveicoli
I motoveicoli sono veicoli a motore, a due, tre o quattro ruote, e si distinguono in:

b) motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria;

c) motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente;

f) motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;

Art. 54 Autoveicoli
Gli autoveicoli sono veicoli a motore, con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in:

a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;

c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente;

f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;

m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente -(l'Autocaravant non beneficia dell'lva Agevolata -Legge 388 - 2000, art. 81)

ALTRE AGEVOLAZIONI COLLEGATE ALLA FINANZIARIA 2001

Legge 388 del 23 -12 -2000

Articolo

2

comma 2, punto a)

Barriere architettoniche

modifica art. 1 legge 449 - 1997 su detrazione per interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio privato

a)      al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: "alla eliminazione delle barriere architettoniche, sono inserite le seguenti: "aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazioni di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi," e dopo le parole: "sulle parti strutturali" sono aggiunte le seguenti: "e all'esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici";

7

comma 5, punto b)

Incentivi per l’occupazione

Credito di imposta per i nuovi assunti che siano portatori di handicap ai sensi della legge 104/92

33

comma 4

Punto B

Punto C

Circolare n°1 2001 Ministero delle Finanze – Agenzia Entrate

Disposizioni in materia di imposta i registro e altre imposte indirette e disposizioni agevolate

alla Tabella di cui all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n° 642, e successive modificazioni, recanti gli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo sono apportate le seguenti modifiche

dopo l'articolo 8 è inserito il seguente: "Art. 8 - bis. CertifIcati anagrafici richiesti dalle società sportive, su disposizione delle rispettive federazioni e di enti ed associazioni di promozione sportiva di appartenenza";

dopo l'articolo 13 è inserito il seguente: "Art. 13 - bis. Contrassegni invalidi, rilasciato ai sensi dell'articolo 381 del regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, a soggetti la cui invalidità comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti".

Tale agevolazione (esenzione dell'imposta del bollo) NON riguarda coloro che l'Ufficio di Medicina legale ha reso l'autorizzazione (cioè la concessione del contrassegno invalidi) a tempo determinato (temporaneo) cosi come previsto dal comma 4 dell'art. 381 del Regolamento del Codice della Strada

80

comma 3

Disposizioni in materia di politiche sociali

A decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica il 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. - 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa

81

comma 3

Interventi in materia di solidarietà sociale

All'articolo 13 - bis, comma 1, lettera c), quarto periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall'articolo 8, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "54, comma 1, lettere a), c) ed f), sono sostituite dalle seguenti: 54, comma 1, lettere a), c), f), ed m) (camper),

85

comma 3

Riduzione dei ticket e disposizioni in materia di spesa farmaceutica

A decorrere dal 1° gennaio 2002, l'importo indicato al comma 15 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n° 537, è ridotto da lire 70.000 a lire 23.000; a decorrere dal 1° gennaio 2003 è abolita ogni forma di partecipazione degli assistiti al costo delle prestazioni specialistiche e diagnostica strumentale

97

Interventi in favore dei cittadini affetti dal morbo di Hansen e dalla sindrome di Down nonché disabili

I cittadini affetti dalla sindrome di Down e i soggetti portatori di gravi menomazioni fisiche permanenti nonché i soggetti disabili mentali gravi sono esonerati dalla ripetizione annuale delle visite mediche finalizzate all'accertamento della disabilità, ad esclusione dei casi in cui vi sia specifica richiesta del medico di famiglia