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Legge 388 del 23 -12 -2000 e Legge 342 del
21 -11 -2000 (COLLEGA TO FISCALE)
(con osservazioni della Circolare n° 1 del
3 gennaio 2001 del Ministero delle Finanze -Agenzia Entrate -AGGIORNATO
AL 10 GENNAIO 2001 )
INVALIDI
CHE HANNO DIRITTO ALLE AGEVOLAZIONI PER L'ACQUISTO DI UN PROPRIO VEICOLO
Patologia |
Mezzo
esente |
Adattamento |
Beneficio |
|
Non
vedenti
Trasportati
(Legge
342 – 2000, art. 50) |
C.d.S. art
54
comma a,c,f |
Non
necessario
alcun adattamento per beneficiare delle agevolazioni |
Iva
al 4%,
esenzione
Bollo di circolazione,
detrazione
19% |
Non
Udenti
(Legge
342 – 2000, art. 50) |
C.d.S. art
54
comma a,c,f |
Non
necessario
alcun adattamento per beneficiare delle agevolazioni |
Iva
al 4%,
esenzione
Bollo di circolazione,
detrazione
19% |
|
Disabili
mentali o psichici con indennità di accompagnamento
Trasportati
(Legge 388 – 2000, art. 30, comma 7) |
C.d.S. art
53
comma b,c,f
C.d.S. art 54
comma a,c,f m (camper) |
Non
necessario
alcun
adattamento per beneficiare delle agevolazioni |
Iva
al 4% (escluso camper m),
esenzione
Bollo di circolazione (escluso
camper m),
esenzione
IPT (escluso camper m),
detrazione
19% |
|
Disabili motori
con grave limitazione di deambulazione o pluri amputati
Trasportati
(Legge 388 – 2000, art. 30, comma 7) |
C.d.S. art 53
comma b,c,f
C.d.S. art 54
comma a,c,f m (camper)
|
Non
necessario
alcun adattamento per beneficiare delle agevolazioni |
Iva
al 4% (escluso camper m),
esenzione
Bollo di circolazione (escluso
camper m),
esenzione
IPT (escluso camper m),
detrazione
19% |
|
Disabili motori
SENZA grave limitazione di deambulazione
(Legge 449 – 1997, art. 8) |
C.d.S. art 53
comma b,c,f
C.d.S. art 54
comma a,c,f m (camper) |
Per beneficiare delle agevolazioni, devono
essere applicati sistemi di incarrozzamento e/o trasporto che
abbiano una relazione funzionale tra la patologia e l’adattamento
stesso |
Iva
al 4% (escluso camper m),
esenzione
Bollo di circolazione (escluso
camper m),
esenzione
IPT (escluso camper m),
detrazione
19% |
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Disabili motori
CHE
GUIDANO
(Legge 449 – 1997, art. 8) |
C.d.S. art 53
comma a,c,f, m (camper)
C.d.S. art 54
comma a,c,f m (camper) |
Obbligatorio effettuare tutte le modifiche
prescritte dalla Commissione Medica Locale per le patenti guida
(CML) |
Iva
al 4% (escluso camper m),
esenzione
Bollo di circolazione (escluso
camper m),
esenzione
IPT (escluso camper m),
detrazione
19% |
LEGENDA
| Beneficio |
Caratteristiche |
Requisiti |
Iva
agevolata
Legge 97 – 1986
Legge 449 – 1997, art. 8, comma 3
Legge 342 – 2000, art. 50
Legge 388 – 2000, art. 30/31/81
Circolare 197 E del 31 Luglio 98 del Ministero
delle Finanze |
Dal
20% al 4%
(senza limiti
di valore) |
Solamente
per le vetture con motore avente la cilindrata massima di 2000 cc se con motore a Benzina e 2800 cc s con motore Diesel |
| Il beneficio si ha una volta ogni 4
anni, a meno che il veicolo per cui si ha già beneficiato dell'lva
agevolata sia stato cancellato dal P. R. A. Pubblico Registro
Automobilistico |
| Documenti: (oltre la normale documentazione
per l'invalidità ed eventuale copia della patente di guida speciale
- per i disabili che guidano) bisogna presentare al Rivenditore
del Veicolo (concessionario) un atto notorio (autocertificazione
che si fa presso il proprio comune di residenza) dove si attesta
che; "nei quattro anni precedenti la data odierna non ho ne importato
ne acquistato veicoli beneficiando del1'iva agevolata". |
| I.P.T.
Imposta Provinciale di Trascrizione
Legge 449 – 1997, art. 8, comma 4 |
Esenzione
del pagamento dell’imposta I.P.T. (circa 300 – 400.000 lire)
(senza
limite di tempo – cioè non soggetta al quadriennio) |
Solamente
per le vetture con motore avente la cilindrata massima di 2000 cc se con motore a Benzina e 2800 cc s con motore Diesel |
| Documenti:
il concessionario deve presentare all’Ufficio del P.R.A. provinciale
idonea domanda d’esenzione al momento dell’immatricolazione della
vettura |
|
BOLLO DI CIRCOLAZIONE
Legge 449 – 1997, art. 8, comma 7
Circolare 30 E del 27 Gennaio 98 del Ministero
delle Finanze
Circolare 186 E del 15 Luglio 98 del Ministero
delle Finanze
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Esenzione del pagamento del Bollo di Circolazione |
Solamente
per una autovettura
con motore avente la cilindrata massima di 2000
cc se con motore a Benzina
e 2800 cc s con motore Diesel |
| Documenti: bisogna presentare idonea Istanza (domanda) all'Ufficio
delle Entrate del Ministero delle Finanze competente per la zona
di residenza, allegando copia del libretto di circolazione (attestante - dove d'obbligo -gli adattamenti
installati sulla vettura), copia della patente di Guida (solamente per i disabili in possesso di
una patente di guida speciale, quando il mezzo è stato adattato
alla guida), copia del certificato d'invalidità, e autocertificazione
di avere a PROPRIO CARICO FISCALE il disabile (solamente
per il famigliare quando la vettura non viene intestata direttamente
al disabile) |
LEGENDA
(2)
| DETRAZIONE
della Vettura dal proprio mod. 730 o Unico
Legge 449 – 1997, art. 8, comma 1
Circolare
122 del 30 Giugno 99 del Ministero delle Finanze |
Detrazione delle spese per acquisto di una
vettura e per un eventuale adattamento di detto veicolo nella
misura del 19 %
Riguarda
la detrazione di eventuali riparazioni apportate alla vettura
escluso quelle di ordinaria manutenzione |
La
spesa massima (sia di acquisto che di allestimento e/o di adattamento) per cui è consentita la detrazione è di lire 35 milioni |
| La
detrazione va suddivisa in una unica rata se l'imponibile del
dichiarante è superiore alla somma di detrazione, altrimenti detta
detrazione va suddivisa in quattro parti uguali e detratta per
i quattro anni consecutivi (PS. Non si tratta di un rimborso,
ma di una detrazione che varia a seconda del proprio reddito personale
- escluso quindi l'assegno di invalidità e/o di accompagno o similari |
| Il beneficio si ha una volta ogni 4 anni,
a meno che il veicolo per cui si ha già beneficiato dell'lva agevolata
sia stato cancellato dal P.R.A (pubblico registro Automobilistico).
Nel quadriennio vanno anche comprese anche le eventuali riparazioni
apportate alla vettura |
| Eventuale
rimborso derivante
dal furto della vettura in oggetto, effettuato da parte della
propria compagnia assicurativa, non va calcolato nella spesa sostenuta
per l'acquisto di una nuova vettura e detta somma rimborsata va
detratta dal costo sostenuto per la nuova vettura (massimo detratto
di 35 milioni) e va detratta solamente la parte risultante (es.
costo nuova vettura 20 milioni, somma rimborsata da assicurazione
8 milioni, somma detratta al 19% i rimanenti 12 milioni). |
| Documenti: va allegata alla propria
dichiarazione dei redditi la copia della fattura di acquisto e
di allestimento del veicolo in oggetto |
| PS. L'officina che procede all'eventuale
allestimento della vettura, fattura sia l'ausilio che la mano
d'opera al 20% alla Concessionaria (o rivenditore) la quale incorpora
tale fattura (esclusa dell'IVA) ed emette una propria fattura
con I'IVA al 4%, che sarà detratta dal proprio mod. 730 o UNICO. |
| La
detrazione UNA VOLTA OGNI
QUATTRO ANNI (eccetto per la cancellazione della vettura dal
PRA riguarda anche la detrazione per le
riparazioni
|
LEGENDA
(3)
Rimborso
Modifiche di Guida
Legge 104 – 1992, art. 27 |
Rimborso del 20% per le modifiche di guida |
Questo
beneficio non ha dei tempi
da rispettare, quindi si potrebbe verificare che una persona acquisti
nello stesso anno 2 vetture (una solo beneficiando della altre
agevolazioni citate) e che possa questo tipo di rimborso per ognuna
delle vetture allestite alla guida. |
| Solamente per gli invalidi civili, per
gli altri invalidi (del lavoro, di guerra, di servizio, ecc.)
provvede il proprio ente di Assistenza. Per gli invalidi del Lavoro
l'INAIL una volta ogni 4 anni rimborsa totalmente |
| Negli
adattamenti rimborsati da questo articolo sono esclusi: il cambio
automatico (o similare), il servo sterzo, lo specchietto retrovisore
esterno Dx, ecc.. |
| PS. Alcune regioni e/o province autonome, hanno aumentato la
percentuale del rimborso ed esteso tale agevolazione anche per
1 l'acquisto dell'autoveicolo |
LA
DOCUMENTAZIONE CERTIFICANTE L 'HANDICAP
Per
le categorie dei cittadini disabili che hanno diritto alle agevolazioni
auto, SENZA LA NECESSITA' DI ADATTAMENTO, la documentazione che deve
essere prodotta per attestare il diritto alle agevolazioni citate, è
la seguente:
NON VEDENTI E SORDOMUTI:
- Certificato
di invalidità che attesti la loro condizione, rilasciato da una commissione
medica pubblica;
DISABILI PSICHICI e/o
MENTALI:
- Certificato
di invalidità che attesti la loro condizione, rilasciato da una commissione
medica pubblica, e che CERTIFICHI
IL LORO DIRITTO a fruire l'indennità di accompagnamento (in cui
si evidenziato il codice 05)
DISABILI MOTORI CON GRAVE LIMITAZIONE DELLA CAPACITA'
DI DEAMBULAZIONE O PLURI AMPUTATI (uno dei seguenti documenti):
-
Certificato
di invalidità che attesti la loro condizione, rilasciato da una commissione
medica pubblica, e che CERTIFICHI
IL LORO DIRITTO a fruire l'indennità di accompagnamento (in cui
si evidenziato il codice 05)
-
Certificato
rilasciato da una commissione medica pubblica, in cui sia chiaramente
ed esplicitamente indicata la grave difficoltà di deambulazioni o
la pluriamputazione;
-
Attestazione
rilasciata dal Servizio di Medicina Legale della ASL di residenza,
in cui sia indicata la loro grave difficoltà di deambulazione o la
pluriamputazione
Per
le categorie dei cittadini disabili motori che hanno diritto alle agevolazioni
auto, CON L 'OBBLIGO DELLA NECESSITA'
DI ADATTAMENTO, la documentazione che deve essere prodotta per attestare
il diritto alle agevolazioni citate, è la seguente:
COLORO CHE GUIDANO;
-
Certificato di invalidità che attesti la loro
condizione, rilasciato da una commissione medica pubblica;
-
Copia della Patente di Guida Speciale (copia
del Foglio Rosa Speciale -ai sensi della Legge 104 - 1992, art. 27);
COLORO
CHE VENGONO TRASPORTATI
-
Certificato
di invalidità che attesti la loro condizione, rilasciato da una
commissione medica pubblica, in cui sia indicata la (NON GRAVE) difficoltà di deambulazioni;
Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice
della Strada)
Art.
53 Motoveicoli
I motoveicoli sono veicoli a motore, a due, tre o quattro
ruote, e si distinguono in:
b) motocarrozzette: veicoli a tre ruote
destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro
posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria;
c) motoveicoli per trasporto promiscuo:
veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci
di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente;
f) motoveicoli per trasporti specifici:
veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di
persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti
permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo;
Art.
54 Autoveicoli
Gli autoveicoli
sono veicoli a motore, con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli,
e si distinguono in:
a) autovetture: veicoli destinati al trasporto
di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente;
c) autoveicoli per trasporto promiscuo:
veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a
3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto
di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso
quello del conducente;
f) autoveicoli per trasporti specifici:
veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari
condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali
attrezzature relative a tale scopo;
m) autocaravan: veicoli aventi una speciale
carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto
e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente -(l'Autocaravant non beneficia dell'lva Agevolata
-Legge 388 - 2000, art. 81)
ALTRE
AGEVOLAZIONI COLLEGATE ALLA FINANZIARIA 2001
Legge
388 del 23 -12 -2000
Articolo |
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2
comma 2, punto a) |
Barriere
architettoniche
modifica
art. 1 legge 449 - 1997 su detrazione per interventi di ristrutturazione
del patrimonio edilizio privato
a)
al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: "alla eliminazione
delle barriere architettoniche, sono inserite le seguenti: "aventi
ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni
strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni
altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire
la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici
di handicap in situazioni
di gravità, ai sensi dell'articolo
3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, all'adozione
di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di
atti illeciti da parte di terzi," e dopo le parole: "sulle
parti strutturali" sono aggiunte le seguenti: "e all'esecuzione
di opere volte ad evitare gli infortuni domestici"; |
|
7
comma 5, punto b) |
Incentivi
per l’occupazione
Credito
di imposta per i nuovi assunti che siano portatori di handicap
ai sensi della legge 104/92 |
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33
comma 4
Punto B
Punto C
Circolare n°1 2001 Ministero delle Finanze
– Agenzia Entrate |
Disposizioni
in materia di imposta i registro e altre imposte indirette e
disposizioni agevolate
alla
Tabella di cui all'allegato B del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n° 642, e successive modificazioni,
recanti gli atti, documenti e registri esenti dall'imposta
di bollo sono apportate le seguenti modifiche
dopo
l'articolo 8 è inserito il seguente: "Art. 8 - bis. CertifIcati
anagrafici richiesti dalle società sportive, su disposizione delle
rispettive federazioni e di enti ed associazioni di promozione
sportiva di appartenenza";
dopo
l'articolo 13 è inserito il seguente: "Art. 13 - bis. Contrassegni
invalidi, rilasciato ai sensi dell'articolo 381 del regolamento
di esecuzione del nuovo codice della strada, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, a soggetti
la cui invalidità comporta ridotte o impedite capacità motorie
permanenti".
Tale agevolazione (esenzione dell'imposta
del bollo) NON riguarda coloro che l'Ufficio di Medicina legale
ha reso l'autorizzazione (cioè la concessione del contrassegno
invalidi) a tempo determinato (temporaneo) cosi come previsto
dal comma 4 dell'art. 381 del Regolamento del Codice della Strada |
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80
comma 3 |
Disposizioni
in materia di politiche sociali
A
decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all'articolo
1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonché agli invalidi per
qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore
al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della
tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni
di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
il 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata
al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n.
- 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta,
per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende
private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio
di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del
diritto alla pensione e dell’anzianità contributiva; il beneficio
è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione
figurativa
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81
comma 3 |
Interventi
in materia di solidarietà sociale
All'articolo
13 - bis, comma 1, lettera c), quarto periodo, del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall'articolo
8, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, le parole: "54,
comma 1, lettere a), c) ed f), sono sostituite dalle seguenti:
54, comma 1, lettere a), c), f), ed m) (camper),
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85
comma 3 |
Riduzione
dei ticket e disposizioni in materia di spesa farmaceutica
A
decorrere dal 1° gennaio 2002, l'importo indicato al comma 15
dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n° 537, è ridotto
da lire 70.000 a lire 23.000; a decorrere dal 1° gennaio 2003
è abolita ogni forma di partecipazione degli assistiti al costo
delle prestazioni specialistiche
e diagnostica strumentale
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97 |
Interventi in favore dei cittadini
affetti dal morbo di Hansen e dalla sindrome di Down nonché disabili
I
cittadini affetti dalla
sindrome di Down e i soggetti portatori di gravi menomazioni fisiche
permanenti nonché i soggetti disabili mentali gravi sono esonerati
dalla ripetizione annuale delle visite mediche finalizzate all'accertamento
della disabilità, ad esclusione dei casi in cui vi sia specifica
richiesta del medico di famiglia
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