PENSIONAMENTO
ANTICIPATO (L. 388/00 art. 80, comma 3)
La legge Finanziaria
2001 ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2002 ai lavoratori
sordomuti e invalidi civili con invalidità superiore al 74% è
riconosciuto, su richiesta degli interessati, il beneficio di contributi
figurativi di due mesi per ogni anno di attività, fino a un massimo
di 5 anni: ”Il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa
è utile ai soli fini del diritto al pensionamento e dell’anzianità
contributiva”.
Vi erano dubbi interpretativi
e applicativi circa la decorrenza della disposizione e il calcolo dell’ammontare
delle pensioni.
L’INPDAP (Istituto
Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione
Pubblica) il 27 dicembre 2001 con circolare n. 75 ha fornito indicazioni
e criteri di applicazione:
· il tetto
massimo di contribuzione figurativa (due mesi per ogni anno di attività
lavorativa) è di 5 anni; i destinatari sono i lavoratori sordomuti
e invalidi civili in servizio al 1° gennaio 2002 che propongono
istanza per il pensionamento anticipato;
· la condizione principale è che l’interessato sia
in possesso di un accertamento di invalidità superiore al 74%;
a tal fine sono necessari, anche in copia, i verbali delle Commissioni
sanitarie provinciali per l’invalidità civile (o analoghe
Commissioni medico legali) relativi al riconoscimento o alla revisione
dell’invalidità;
· il beneficio verrà calcolato sul servizio prestato a
decorrere dalla data del riconoscimento di invalidità, tenendo
conto del tempo della prestazione lavorativa effettuata quale lavoratore
invalido, con esclusione dei periodi coperti da contribuzione volontaria
o derivante da riscatto;
· la maggiorazione dei due mesi per ogni anno di servizio prestato
in condizione di invalidità riconosciuta, influisce anche sull’entità
della pensione (quindi i contributi figurativi sono utili non solo per
il raggiungimento dell’anzianità, ma incidono anche sull’ammontare
della pensione).
L’INPS (Istituto
Nazionale Previdenza Sociale per i Dipendenti delle Aziende private)
il 30 Gennaio 2002 con circolare n. 29 ha fornito indicazioni e criteri
di applicazione:
1.-.
DESTINATARI DELLA NORMA
Sono da ricomprendere
nell’ambito di applicazione della predetta normativa le seguenti
categorie di lavoratori.
- i lavoratori sordomuti
di cui all’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381;
(omissis)
- gli invalidi per
qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un’invalidità
superiore al 74%;
Sono ricompresi
in tale categoria gli invalidi civili cioè i soggetti affetti
da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo,
compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico
o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali
e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità
lavorativa con invalidità superiore al 74%.
- gli invalidi di
guerra, civili di guerra e gli invalidi per causa di servizio con invalidità
ascritta nelle prime quattro categorie.
(omissis)
2.-.
NATURA ED ENTITA’ DEL BENEFICIO
Il riconoscimento
disposto dalla norma in esame non si configura come un accreditamento
di contributi sulla posizione assicurativa, ma determina una maggiorazione
di anzianità che assume rilevanza solo in funzione del riconoscimento
e della liquidazione del trattamento pensionistico.
Quanto all’entità del beneficio, la norma stabilisce che
l’anzianità contributiva del lavoratore deve essere maggiorata
di 2 mesi per ogni anno di attività prestata come invalido con
grado di invalidità superiore al 74%. Per periodi di lavoro inferiori
all’anno la maggiorazione deve essere operata in misura proporzionale
aumentando di un sesto il numero delle settimane di lavoro svolto.
Il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque
anni e, comunque, entro l’anzianità contributiva massima
valutabile nel Fondo a carico del quale viene liquidata la pensione.
La maggiorazione non è riconoscibile ai fini del raggiungimento
dei requisiti contributivi connessi con l’acquisizione di un diritto
diverso da quello a pensione, quale il diritto alla prosecuzione volontaria.
Considerata l’analogia normativa introdotta per i privi della
vista….. il beneficio di due mesi di maggiorazione per ogni anno
di servizio è utile ai fini della determinazione dell’anzianità
contributiva e dell’anzianità assicurativa.
3.-. PERIODI CHE DANNO TITOLO AL RICONOSCIMENTO
(omissis)
4.-.
ATTRIBUZIONE DELLA MAGGIORAZIONE DI ANZIANITA’
La maggiorazione
di anzianità va attribuita all’atto della liquidazione
della pensione o del supplemento.
Ne consegue che nelle operazioni di ricongiunzione di posizioni assicurative
tra diversi trattamenti previdenziali (a norma delle leggi n. 29/79,
n. 322/58, e similari), deve prescindersi dalla attribuzione del beneficio
in parola.
Della maggiorazione spettante sarà tenuto conto direttamente
nel fondo destinatario della ricongiunzione, al momento della liquidazione
della pensione.
5.-.PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE SANITARIA
L’attribuzione
del beneficio in argomento è subordinata alla presentazione di
apposita richiesta da parte degli interessati o dei loro superstiti,
corredata di idonea documentazione.
Ciò posto, la sussistenza delle condizioni sanitarie richieste
dalla legge…… potrà essere certificata dalla documentazione
appresso specificata.
Sordomuti ed invalidi civili: il verbale di accertamento sanitario rilasciato
dalle competenti Commissioni mediche ASL per l’accertamento dell’invalidità
civile, completo della conferma operata dalla Commissione Medica di
Verifica del Tesoro o del Verbale di accertamento diretto della stessa
Commissione Medica di Verifica, con l’acquisizione di eventuali
revisioni sanitarie, avvenute o predisposte entro il quinquennio di
riferimento per il godimento del beneficio.
6.-.
LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE
(omissis)
Stante il disposto
normativo (“è utile ai soli fini del diritto a pensione
e dell’anzianità contributiva”) la retribuzione media
pensionabile utile ai fini della misura della pensione deve essere determinata,
secondo le norme comuni, in corrispondenza dei periodi di contribuzione
effettiva, figurativa o volontaria versata o accreditata sulla posizione
assicurativa dell’interessato senza la maggiorazione dei periodi
di cui all’art. 80, comma 3, in esame.
La maggiorazione convenzionale di cui all’art. 80, comma 3, non
assume rilevanza nel calcolo della quota di pensione contributiva (per
le pensioni a calcolo misto) ovvero della pensione da liquidare integralmente
con il sistema contributivo.
Nel calcolo contributivo l’importo la quota di pensione ovvero
della pensione è determinato infatti moltiplicando il montante
individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione relativo
all’età al momento del pensionamento.
CONCLUSIONI
Le Circolari: INPDAP
(Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione
Pubblica) del 27 dicembre 2001 n. 75 e INPS (Istituto Nazionale Previdenza
Sociale per i Dipendenti delle Aziende private) del 30 Gennaio 2002
n. 29 non contengono discordanze interpretative ed applicative.
L’unico aspetto negativo e divergente riguarda il calcolo dell’importo
delle pensioni: la retribuzione media pensionabile utile ai fini della
misura della pensione deve essere determinata - secondo l’INPS
- senza la maggiorazione - e secondo INPDAP - con la maggiorazione -
dei contributi figurativi che sono validi ai fini del raggiungimento
del diritto alla pensione.
In sostanza mentre per i dipendenti pubblici anche la maggiorazione
fino a 5 anni influisce sull’entità della pensione, per
i dipendenti delle aziende private la maggiorazione è utile solo
ai fini dell’anzianità (ma non incide sull’ammontare
della pensione).
IL
PRESIDENTE PROVINCIALE
(Marcello Bandini)