PENSIONAMENTO DEI LAVORATORI INVALIDI E SORDOMUTI - CIRCOLARE INPDAP N. 75/01 - CIRCOLARE INPS N. 29/02
   
             
 

PENSIONAMENTO ANTICIPATO (L. 388/00 art. 80, comma 3)

La legge Finanziaria 2001 ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2002 ai lavoratori sordomuti e invalidi civili con invalidità superiore al 74% è riconosciuto, su richiesta degli interessati, il beneficio di contributi figurativi di due mesi per ogni anno di attività, fino a un massimo di 5 anni: ”Il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa è utile ai soli fini del diritto al pensionamento e dell’anzianità contributiva”.

Vi erano dubbi interpretativi e applicativi circa la decorrenza della disposizione e il calcolo dell’ammontare delle pensioni.

L’INPDAP (Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica) il 27 dicembre 2001 con circolare n. 75 ha fornito indicazioni e criteri di applicazione:

· il tetto massimo di contribuzione figurativa (due mesi per ogni anno di attività lavorativa) è di 5 anni; i destinatari sono i lavoratori sordomuti e invalidi civili in servizio al 1° gennaio 2002 che propongono istanza per il pensionamento anticipato;
· la condizione principale è che l’interessato sia in possesso di un accertamento di invalidità superiore al 74%; a tal fine sono necessari, anche in copia, i verbali delle Commissioni sanitarie provinciali per l’invalidità civile (o analoghe Commissioni medico legali) relativi al riconoscimento o alla revisione dell’invalidità;
· il beneficio verrà calcolato sul servizio prestato a decorrere dalla data del riconoscimento di invalidità, tenendo conto del tempo della prestazione lavorativa effettuata quale lavoratore invalido, con esclusione dei periodi coperti da contribuzione volontaria o derivante da riscatto;
· la maggiorazione dei due mesi per ogni anno di servizio prestato in condizione di invalidità riconosciuta, influisce anche sull’entità della pensione (quindi i contributi figurativi sono utili non solo per il raggiungimento dell’anzianità, ma incidono anche sull’ammontare della pensione).

L’INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale per i Dipendenti delle Aziende private) il 30 Gennaio 2002 con circolare n. 29 ha fornito indicazioni e criteri di applicazione:

1.-. DESTINATARI DELLA NORMA

Sono da ricomprendere nell’ambito di applicazione della predetta normativa le seguenti categorie di lavoratori.

- i lavoratori sordomuti di cui all’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381;
(omissis)

- gli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un’invalidità superiore al 74%;

Sono ricompresi in tale categoria gli invalidi civili cioè i soggetti affetti da minorazioni congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa con invalidità superiore al 74%.

- gli invalidi di guerra, civili di guerra e gli invalidi per causa di servizio con invalidità ascritta nelle prime quattro categorie.
(omissis)

2.-. NATURA ED ENTITA’ DEL BENEFICIO

Il riconoscimento disposto dalla norma in esame non si configura come un accreditamento di contributi sulla posizione assicurativa, ma determina una maggiorazione di anzianità che assume rilevanza solo in funzione del riconoscimento e della liquidazione del trattamento pensionistico.
Quanto all’entità del beneficio, la norma stabilisce che l’anzianità contributiva del lavoratore deve essere maggiorata di 2 mesi per ogni anno di attività prestata come invalido con grado di invalidità superiore al 74%. Per periodi di lavoro inferiori all’anno la maggiorazione deve essere operata in misura proporzionale aumentando di un sesto il numero delle settimane di lavoro svolto.
Il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni e, comunque, entro l’anzianità contributiva massima valutabile nel Fondo a carico del quale viene liquidata la pensione.
La maggiorazione non è riconoscibile ai fini del raggiungimento dei requisiti contributivi connessi con l’acquisizione di un diritto diverso da quello a pensione, quale il diritto alla prosecuzione volontaria.
Considerata l’analogia normativa introdotta per i privi della vista….. il beneficio di due mesi di maggiorazione per ogni anno di servizio è utile ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva e dell’anzianità assicurativa.


3.-. PERIODI CHE DANNO TITOLO AL RICONOSCIMENTO
(omissis)

4.-. ATTRIBUZIONE DELLA MAGGIORAZIONE DI ANZIANITA’

La maggiorazione di anzianità va attribuita all’atto della liquidazione della pensione o del supplemento.
Ne consegue che nelle operazioni di ricongiunzione di posizioni assicurative tra diversi trattamenti previdenziali (a norma delle leggi n. 29/79, n. 322/58, e similari), deve prescindersi dalla attribuzione del beneficio in parola.
Della maggiorazione spettante sarà tenuto conto direttamente nel fondo destinatario della ricongiunzione, al momento della liquidazione della pensione.

5.-.PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE SANITARIA

L’attribuzione del beneficio in argomento è subordinata alla presentazione di apposita richiesta da parte degli interessati o dei loro superstiti, corredata di idonea documentazione.
Ciò posto, la sussistenza delle condizioni sanitarie richieste dalla legge…… potrà essere certificata dalla documentazione appresso specificata.
Sordomuti ed invalidi civili: il verbale di accertamento sanitario rilasciato dalle competenti Commissioni mediche ASL per l’accertamento dell’invalidità civile, completo della conferma operata dalla Commissione Medica di Verifica del Tesoro o del Verbale di accertamento diretto della stessa Commissione Medica di Verifica, con l’acquisizione di eventuali revisioni sanitarie, avvenute o predisposte entro il quinquennio di riferimento per il godimento del beneficio.

6.-. LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE
(omissis)

Stante il disposto normativo (“è utile ai soli fini del diritto a pensione e dell’anzianità contributiva”) la retribuzione media pensionabile utile ai fini della misura della pensione deve essere determinata, secondo le norme comuni, in corrispondenza dei periodi di contribuzione effettiva, figurativa o volontaria versata o accreditata sulla posizione assicurativa dell’interessato senza la maggiorazione dei periodi di cui all’art. 80, comma 3, in esame.
La maggiorazione convenzionale di cui all’art. 80, comma 3, non assume rilevanza nel calcolo della quota di pensione contributiva (per le pensioni a calcolo misto) ovvero della pensione da liquidare integralmente con il sistema contributivo.
Nel calcolo contributivo l’importo la quota di pensione ovvero della pensione è determinato infatti moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione relativo all’età al momento del pensionamento.


CONCLUSIONI

Le Circolari: INPDAP (Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica) del 27 dicembre 2001 n. 75 e INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale per i Dipendenti delle Aziende private) del 30 Gennaio 2002 n. 29 non contengono discordanze interpretative ed applicative.
L’unico aspetto negativo e divergente riguarda il calcolo dell’importo delle pensioni: la retribuzione media pensionabile utile ai fini della misura della pensione deve essere determinata - secondo l’INPS - senza la maggiorazione - e secondo INPDAP - con la maggiorazione - dei contributi figurativi che sono validi ai fini del raggiungimento del diritto alla pensione.
In sostanza mentre per i dipendenti pubblici anche la maggiorazione fino a 5 anni influisce sull’entità della pensione, per i dipendenti delle aziende private la maggiorazione è utile solo ai fini dell’anzianità (ma non incide sull’ammontare della pensione).

IL PRESIDENTE PROVINCIALE
(Marcello Bandini)