LEGGE 104/92 - ART. 33 - MODIFICA
   
             
 

Permessi lavorativi: nuove agevolazioni

In un disegno di legge relativo ai congedi parentali (in fase di definitiva approvazione al Senato) sono state approvate alcune modifiche all’art. 33 della legge 104/92, quello relativo ai permessi lavorativi per l’assistenza agli handicappati in situazione di gravità e alle persone handicappate gravi.
I tre giorni di permesso mensile, fruibili da chi assiste un handicappato grave o dal lavoratore handicappato grave, sono coperti da contribuzione figurativa: questa nuova norma significa che non vi saranno più riduzioni per quanto riguarda la retribuzione, la liquidazione, e le ferie.
Il genitore o il familiare lavoratore che assiste con continuità un parente handicappato grave ha diritto a scegliere, ove è possibile, la sede più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede: è stata soppressa la condizione che il familiare debba essere convivente con la persona handicappata.
L’handicappato maggiorenne lavoratore può usufruire alternativamente o dei tre giorni di permesso mensile o di due ore di permesso giornaliero (si chiarisce definitivamente che non è consentito avere nello stesso mese permessi orari e giornalieri).
I permessi per motivi assistenziali si applicano anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto. Questa estensione della agevolazione (non chiara) sembra significare che i permessi possono essere concessi a entrambi i genitori lavoratori, mentre invece fino ad ora i permessi erano consentiti alla lavoratrice madre, o in alternativa al lavoratore padre.
Il diritto ai permessi ed alle agevolazioni previste dall’art. 33 della legge 104/92 per chi assiste un handicappato in situazione di gravità (prolungamento del periodo di astensione facoltativa o due ore di permesso giornaliero, tre giorni di permesso mensile, possibilità di scegliere la sede di lavoro più vicina, diritto di non essere trasferiti) sono concessi anche agli affidatari nonché ai genitori e ai familiari lavoratori, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assistono con continuità e in via esclusiva un parente o affine entro il terzo grado handicappato, ancorché non convivente (fino ad ora era richiesta la convivenza).
Si tratta complessivamente di importanti e significative estensioni delle agevolazioni, occorre tuttavia attendere il testo definitivo e soprattutto le circolari interpretative.
In occasione della discussione alla Camera è stata approvata una mozione con la quale si impegna il Governo ad emanare disposizioni per il pensionamento anticipato dei disabili medio - gravi.