Legge
Regionale n. 34 del 20/03/2000 (BURT n. 13 del 30/03/2000, parte Prima,
SEZIONE I)
Modifica ed integrazione della legge regionale 9 settembre 1991
n. 47 "Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche".
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROMULGA
la seguente legge:
Art.
1
(Modifiche all’art. 1 della LR 9 settembre 1991, n. 47)
1.
Il comma 1 dell’art. 1 della LR 9 settembre 1991, n. 47, e’
sostituito dal seguente:
"1.
In osservanza delle disposizioni di cui all’art. 27 della legge
30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del DL 30 gennaio 1971,
n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), della
legge 9 gennaio 1989, n. 13, modificata ed integrata dalla legge 27
febbraio 1989, n. 62, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro
per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate) e del DPR 24 luglio 1996, n. 503 la presente legge
detta norme per la realizzazione e per la piena utilizzazione di un
ambiente costruito rispondente alle esigenze di tutti i cittadini, indipendentemente
dall’eta’, dalle caratteristiche psico-fisiche e senso-percettive
al fine di garantire a ciascuno l’esercizio autonomo di ogni attivita’."
2.
Dopo il comma 1 dell’art. 1 della LR 9 settembre 1991, n. 47,
e’ inserito il seguente:
"1
bis. La Regione determina nei propri atti di programmazione il coordinamento
delle disposizioni in materia di barriere architettoniche contenute
all’interno delle specifiche leggi di settore definendo regole
e modalita’ per il soddisfacimento della domanda sociale relativa
all’accessibilia’ e mobilita’ territoriale."
Art.
2
(Modifiche all’art. 2 della LR 9 settembre 1991, n. 47)
1.
La lettera e), comma 2, dell’art. 2 della LR 9 settembre 1991,
n. 47, e’ sostituita come segue:
"e)
agli spazi ed ai percorsi urbani, nonche’ alle strutture esterne
alla costruzioni di cui al DPR 503/96".
Art.
3
(Modifiche all’art. 3 della LR 9 settembre 1991, n. 47)
1.
il comma 1 dell’art. 3 della LR 9 settembre 1991, n. 47, e’
sostituito dal seguente:
"1.
La progettazione e l’esecuzione degli ambienti e delle strutture
comprese nel campo di attuazione della presente legge, quali definiti
all’art. 2, devono essere conformati alle disposizioni di cui
all’art. 27 della legge 118/71 ed al DPR 503/96 per gli edifici
pubblici e alle prescrizioni tecniche del DM 14 giugno 1989, n. 236
emanate ai sensi del comma 2 dell’art. 1, della legge n. 13/89
e sue successive modifiche ed integrazioni per gli edifici privati,
nonche’ alle istruzioni tecniche emanate ai sensi dell’art.
13 della legge regionale 16 gennaio 1995, n. 5 e successive modificazioni
ed alla normativa in materia di recupero e qualificazione dei sistemi
insediativi.
Art.
4
(Modifiche e integrazioni all’art. 4 della LR 9 settembre 1991,
n. 47)
1.
Al comma 1 dell’art. 4 della LR 9 settembre 1991, n. 47, dopo
le parole: "informativo e di aggiornamento," sono inserite
le seguenti: "in coerenza con quanto disposto dalla legge regionale
11 agosto 1999, n. 49".
2.
I commi 3, 4 e 5 dell’art. 4 della LR 9 settembre 1991, n. 47,
sono sostituiti dai seguenti:
"3.
La Regione Toscana, al fine di promuovere e sostenere l’attuazione
dei programmi comunali di intervento per l’abbattimento delle
barriere architettoniche approvati ai sensi dell’art. 9, elabora
all’interno del Piano integrato sociale regionale (PISR) indirizzi
per un coordinamento degli interventi a livello di zona prevedendo specifiche
misure di sostegno nell’ambito dell’utilizzo del Fondo sociale
istituito
ai sensi dell’art. 68 della legge regionale 3 ottobre 1997, n.
72 e con altri eventuali stanziamenti previsti nel bilancio regionale.
4.
Il PISR definisce tra l’altro indicatori e parametri volti a garantire
un sistema omogeneo e continuo di informazioni e conoscenze relative
all’ambiente costruito idonei a favorire il processo di programmazione
sul territorio indicando le forme di compatibilita’ e fattibilita’,
con particolare riferimento alle zone caratterizzate da forme di degrado
insediativo urbano e territoriale in rapporto agli indirizzi forniti
dalla normativa in materia di recupero e qualificazione dei sistemi
insediativi.
5.
Al fine di ottimizzare l’uso delle risorse la Regione verifica
che nei vari programmi e piani relativi alle
politiche regionali di settore sia assicurata l’integrazione con
gli indirizzi contenuti nel PISR in materia di
eliminazione delle barriere architettoniche."
Art.
5
(Inserimento degli articoli 4-bis, 4-ter, 4-quater dopo l’art.
4 della LR 9 settembre 1991, n. 47)
1.
Dopo l’art. 4 della LR 9 settembre 1991, n. 47, sono inseriti
i seguenti articoli:
"Art.
4-bis Progetti sperimentali
1.
Per il perseguimento di specifici obiettivi di innovazione e sperimentazione,
la Giunta Regionale promuove e cura particolari progetti che abbiano
rilievo regionale e alla cui realizzazione possono partecipare enti
locali e/o altri soggetti di diritto pubblico e privato.
2.
A tal fine la Giunta Regionale assume le eventuali intese, convenzioni,
accordi di programma con tali soggetti e con le organizzazioni rappresentative
delle persone con handicap con le Aziende e gli Enti preposti alla gestione
del trasporto pubblico.
3.
La Regione Toscana attiva specifici accordi di programma con enti e
societa’ di gestione delle telecomunicazioni, enti e societa’
preposti alla gestione del trasporto pubblico su gomma, ferro nonche’
societa’ di gestione di strutture aeroportuali e portuali al fine
di attuare specifici programmi di abbattimento delle barriere architettoniche
e di ricerca di soluzioni innovative relativamente ai problemi di trasporto
urbano ed extraurbano e con lo scopo di definire eventuali prototipi
e soluzioni conformi relative alla sistemazione delle principali stazioni,
aree di sosta, zone aeroportuali e portuali.
Art.
4-ter
(Osservatorio della mobilita’ e accessibilita’)
1.
Al fine di costituire una base informativa per l’attivita’
di programmazione e gestione degli interventi previsti dalla presente
legge e’ istituito un osservatorio della mobilita’ e accessibilita’
da realizzarsi in accordo con le procedure previste per l’attivazione
del SIT di cui all’art. 4 della LR 5/95 e successive modificazioni
e dell’osservatorio sociale articolato a livello provinciale previsto
dalla LR 72/97.
2.
La Giunta Regionale stabilisce le modalita’ e le forme organizzativi
di attivazione dell’osservatorio, stabilisce inoltre il materiale
documentale da inserire in un Archivio Regionale di studi e progetti
sulla mobilita’ e accessibilita’, nonche’ le modalita’
di una periodica revisione dello stesso e delle forme di pubblicizzazione
degli atti e degli studi piu’ efficaci.
Art.
4-quater
(Formazione)
1.
Nell’ambito della piu’ vasta azione di formazione professionale,
le Province promuovono e realizzano, anche in collaborazione con le
Associazioni di tutela delle persone con handicap piu’ rappresentative
operanti sul territorio azioni formative sulle problematiche della progettazione
per l’accessibilita’, rivolte a coloro che intervengono
direttamente sia nel ruolo di progettisti che in quello di autorizzazione
e vigilanza."
Art.
6
(Integrazioni e modifiche all’art. 5 della LR 9 settembre 1991,
n. 47)
1.
Dopo il comma 2 dell’art. 5 della LR 9 settembre 1991, n. 47,
e’ inserito il seguente:
"2-bis.
Per l’elaborazione e la realizzazione dei programmi di intervento
per l’eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art.
9, i Comuni, singoli o associati, trasmettono al Presidente dell’Articolazione
zonale della Conferenza dei Sindaci proposte progettuali redatte sulla
base degli indirizzi e delle priorita’ indicati dal PISR ai fini
della loro approvazione nei piani di zona secondo, le procedure previste
all’art. 11 della LR 72/97 e dallo stesso Piano integrato sociale
regionale.
2.
Dopo il comma 2 bis dell’art. 5 della LR 9 settembre 1991, n.
47 e’ inserito il seguente:
"2-ter.
Nei progetti territoriali i Comuni indicano le modalita’ del coinvolgimento
delle Associazioni di tutela delle persone con handicap piu’ rappresentative
operanti sul territorio per la verifica dei risultati degli interventi
realizzati."
3.
Il comma 4 dell’art. 5 della LR 9 settembre 1991, n. 47 e’
cosi’ sostituito:
"4.
Il Comune in sede di rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie,
prescrive l’esecuzione delle opere necessarie ad ottenere la conformita’
con la normativa tecnica di cui all’art. 3. Tali concessioni o
autorizzazioni non possono essere rilasciate in mancanza della prescritta
conformita’ dei singoli progetti. Per le opere ed interventi sottoposti
ad attestazione di conformita’, di cui all’art. 4 della
legge regionale 14 ottobre 1999, n. 52, la denuncia d’inizio d’attivita’
deve asseverare la conformita’ della progettazione ed esecuzione
delle opere o interventi alla normativa tecnica di cui all’art.
3."
Art.
7
(Sostituzione dell’art. 6 della LR 9 settembre 1991, n. 47)
1.
L’art. 6 della LR 9 settembre 1991, n. 47, e’ sostituito
dal seguente:
"Art.
6
Caratteristiche dei veicoli destinati al trasporto pubblico
1.Il
materiale rotabile per trasporto pubblico deve rispondere ai requisiti
previsti dal Decreto ministro dei trasporti 18 luglio 1981 e dal DPR
503/96.
2.
I veicoli che vengono immessi in servizio devono essere conformi alle
norme relative all’accessibilita’ e al superamento delle
barriere architettoniche contenute nella proposta di direttiva del Parlamento
europeo pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunita’ Europee
del 20/01/98, come previsto dalla legge 18 giugno 1998, n. 194 (Interventi
nel settore dei trasporti)."
Art.
8
(Sostituzione dell’art. 7 della LR 9 settembre 1991, n. 47)
1.
L’art. 7 della LR 9 settembre 1991, n. 47, e’ sostituito
dal seguente:
"
Art. 7
Programma di adeguamento del trasporto pubblico
1.
Le Aziende e gli Enti preposti alla gestione del trasporto pubblico
su ferro, su gomma, su fune nonche’ di navigazione di ambito regionale,
nel rispetto di quanto previsto dal DPR 503/96, predispongono programmi
specifici per l’adeguamento del proprio materiale rotabile e delle
proprie strutture ed impianti fissi. Tali
programmi fissano scadenze temporali per la loro attuazione ed indicano
le modalita’ di reperimento dei mezzi finanziari occorrenti e
in conformita’ alle indicazioni del Programma regionale e provinciale
dei servizi e alle indicazioni di pianificazione dei trasporti a livello
comunale.
2.
I programmi di investimento nel settore del trasporto pubblico locale
autorizzato si conformano a quanto previsto al comma 1 e all’art.
6.
3.
E’ fatto comunque obbligo alle Aziende ed Enti di cui ai comma
1 e 2 di adeguare il parco veicoli assicurando una quota non inferiore
del 20% di mezzi opportunamente attrezzati per il trasporto di invalidi
entro il 31.12.2002: il superamento della soglia minima costituisce
elemento di priorita’ nell’assegnazione dei finanziamenti
regionali.
4.
I programmi e piani comunali per l’abbattimento delle barriere
architettoniche sono preventivamente coordinati con i piani urbani del
traffico di cui all’art. 36 del decreto legislativo 30 aprile
1992 n. 285 secondo quanto previsto dall’art. 9 della legge regionale
31 luglio 1998, n. 42.
5.
Al fine di garantire la mobilita’ delle persone con handicap i
Comuni con piu’ di 80.000 abitanti o comunque i Comuni che ricadono
in un’area metropolitana devono prevedere, entro il 31.12.2001,
l’approvazione di progetti specifici di mobilita’ che assicurino
un miglioramento della qualita’ della stessa.
A
tal fine devono essere previste:
a)
dotazione minima del 5% di Taxi con ingresso diretto e stazionamento
autonomo;
b) tariffe differenziate per le persone con handicap;
c) convenzioni con le associazioni di volontariato per la realizzazione
di servizi personalizzati;
d) realizzazione di linee pilota dove siano utilizzati esclusivamente
mezzi privi di barriere architettoniche e dove le principali fermate
siano realizzate senza barriere architettoniche. Tali linee devono essere
individuate preferibilmente tra quelle che collegano sedi di ospedali,
uffici pubblici, impianti sportivi e ricreativi."
Art.
9
(Modifiche all’art. 8 della LR 9 settembre 1991, n. 47)
1.
Il comma 2 dell’art. 8 della LR 9 settembre 1991, n. 47, e’
abrogato.
Art.
10
(Modifiche all’art. 9 della LR 9 settembre 1991, n. 47)
1.
Il comma 1 dell’art. 9 della LR 9 settembre 1991, n. 47, e’
sostituito dal seguente:
"1.
I Comuni predispongono programmi operativi di intervento per l’abbattimento
delle barriere architettoniche anche avvalendosi degli strumenti previsti
dalla normativa regionale in materia di recupero e qualificazione dei
sistemi insediativi."
2.
Dopo il comma 7 dell’art. 9 della LR 9 settembre 1991, n. 47 e’
aggiunto il seguente nuovo comma:
"8.
Per l’elaborazione dei programmi di intervento per l’abbattimento
delle barriere architettoniche i Comuni possono avvalersi della collaborazione
delle Associazioni di tutela delle persone con handicap piu’ rappresentative
operanti sul territorio."
Art.
11
(Modifiche all’art. 11 della LR 9 settembre 1991, n. 47)
1.
L’art. 11 della LR 9 settembre 1991, n. 47, e’ sostituito
dal seguente:
"Art.
11
Norme finanziarie
1.
Agli oneri di spesa derivanti dall’applicazione della presente
legge si fa fronte per l’anno 2000 con gli
stanziamenti iscritti ai capitoli 17008, 17009, 17090, 41005 del bilancio
di previsione.
2.
Per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.
3.
Il programma finanziario di cui al comma 4 dell’art. 9 della LR
n. 72/97 determina la quota di risorse, da ripartire alle zone socio
sanitarie, riservate al sostegno delle proposte progettuali di cui all’art.
5."
-----
La presente legge e’ pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.
Firenze,
20 marzo 2000
Marcucci
(Incaricata con DPGR n. 221/15.6.95)
La
presente legge e’ stata approvata dal Consiglio Regionale il 21.02.2000
ed e’ stata approvata dal Commissario del Governo il 15.03.2000.
Materia:Portatori
Handicap