Art.
19 (Permessi per l’assistenza ai portatori di handicap).
1. All’articolo 33 della legge 5 Febbraio 1992,
n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, dopo le parole: “permesso mensile”
sono inserite le seguenti: “coperti da contribuzione figurativa”;
b) al comma 5, le parole: “, con lui convivente,”
sono soppresse;
c) al comma 6, dopo le parole: “può usufruire”
è inserita la seguente: “alternativamente”.
Art. 20 (Estensione delle agevolazioni per l’assistenza a
portatori di handicap).
1. Le disposizioni dell’articolo 33 della legge
5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dall’articolo 19 della
presente legge, si applicano anche qualora l’altro genitore non
ne abbia diritto nonché ai genitori ed ai familiari lavoratori,
con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assistono con continuità
e in via esclusiva un parente o un affine entro oil terzo grado portatore
di handicap, ancorché non convivente.
Nota all’art. 19:
La legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge-quadro
per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate”, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
del 17 febbraio 1992, n. 39, supplemento ordinario. Il testo dell’art.
33, come modificato dalla legge qui specificata, è il seguente:
“Art. 33 (Agevolazioni).
- 1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche
adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata
ai sensi dell’art. 4, comma 1, hanno diritto al prolungamento
fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di
cui all’art.7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 a condizione
che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.
- 2. I soggetti di cui al comma 1 possono chiedere ai rispettivi datori
di lavoro di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre anni
del periodo di astensione facoltativa, di due ore di permesso giornaliero
retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.
- 3. Successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino,
la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi,
di minore con handicap in situazione di gravità, nonché
colui che assiste una persona con handicap in situazione di gravità,
parente o affine entro il terzo grado, convivente, hanno diritto a tre
giorni di permesso mensile, coperti da contribuzione figurativa fruibili
anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap
in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno.
- 4. Ai permessi ci cui ai commi 2 e 3, che si cumulano con quelli previsti
dall’art. 7 della citata legge n. 1204 del 1971, si applicano
le disposizioni di cui all’ultimo comma del medesimo art. 7 della
legge n. 1204 del 1971, nonché quelle contenute negli articoli
7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.
- 5. Il genitore o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico
o privato, che assista con continuità un parente o un affine
entro il terzo grado handicappato ha diritto a scegliere, ove possibile,
la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può
essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.
- 6. La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità
può usufruire alternativamente dei permessi di cui ai commi 2
e 3, ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più
vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra
sede, senza il suo consenso.
- 7. Le disposizioni di cui ai commi 1,2,3,4 e 5 si applicano anche
agli affidatari di persone andicappate in situazione di gravità”.
Nota all’art. 20:
- Il testo dell’art. 33 della legge 5 febbraio
1992 n. 104, è riportato in nota all’art. 19.