Per
una lettura semplificata e comprensibile
LEGGE QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA
INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
(approvata definitivamente dal Senato il 18 ottobre 2000)
CAPO
I
PRINCIPI GENERALI DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
ART. 1 (Principi generali e finalità)
comma 1
La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato
di interventi e servizi sociali per garantire
qualità della vita
pari opportunità
non discriminazione
diritti di cittadinanza
previene, elimina o riduce condizioni:
di disabilità
di bisogno
di disagio individuale e familiare derivanti:
da carenza di reddito
da difficoltà sociali
da condizioni di non autonomia
Tutto ciò in coerenza con gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione
Nota: (doveri di solidarietà politica, economica e sociale; pari
dignità senza distinzioni … La Repubblica rimuove gli ostacoli
che limitano la libertà, l’uguaglianza … impediscono
lo sviluppo della persona e la partecipazione …; Diritto all’assistenza
sociale, all’educazione, all’avviamento professionale).
comma 2
Per interventi sociali si intendono tutte le attività di cui
all’art.128 D.Lgs 112/98:
servizi
gratuiti e a pagamento
prestazioni economiche per superare le situazioni di bisogno, escluse
quelle del sistema previdenziale, sanitario e della giustizia
comma 3
La programmazione e l’organizzazione del sistema integrato dei
servizi sociali compete
agli enti locali
alle regioni
allo Stato
nel quadro della sussidiarietà, cooperazione efficacia, efficienza,
economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale,
responsabilità e unicità dell'amministrazione, autonomia
organizzativa e regolamentare degli enti locali.
ai sensi del decreto legislativo 112/98.
Nota: il
decreto stabilisce:
Competenze dello Stato:
criteri generali
standard dei servizi essenziali
assistenza tecnica
ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali
rapporti con organismi internazionali
profili professionali
profughi
standard organizzativi per soggetti pubblici e privati che operano e
che concorrono ai servizi
interventi in favore degli stranieri
vittime del terrorismo
revisione delle pensioni, assegni e indennità spettanti agli
invalidi civili e la verifica dei requisiti sanitari
Compiti delle Regioni:
individuano le funzioni da trasferire o delegare ai Comuni e
quelle da mantenere
La legge regionale conferisce ai Comuni e ad altri enti locali le funzioni
e i compiti amministrativi concernenti i servizi sociali a:
minori
giovani
anziani
famiglie
portatori di handicap, i non vedenti e gli audiolesi
tossicodipendenti e alcooldipendenti
gli invalidi civili
E inoltre:
la cooperazione sociale
le IPAB
il volontariato
comma 4
I comuni, le regioni e lo Stato riconoscono e agevolano nella programmazione,
organizzazione e gestione del sistema il ruolo di:
organismi non lucrativi di utilità sociale (Onlus)
organismi di cooperazione
associazioni di promozione sociale
fondazioni
enti di patronato
organizzazioni di volontariato
enti religiosi
comma 5
Alla gestione e all'offerta dei servizi provvedono i soggetti pubblici,
nonché quelli privati per la progettazione e la realizzazione
concertata degli interventi.
Il sistema ha fra i suoi scopi:
la promozione della solidarietà attraverso le persone,
i nuclei familiari, le forme di auto-aiuto
comma
6
La legge
promuove la partecipazione dei cittadini, dei sindacati, delle associazioni
sociali e di tutela degli utenti.
comma
7
La legge
costituisce l'attuazione dei principi di cui all’art.117 della
Costituzione (trasferimento delle funzioni dello Stato).
ART. 2 (Diritto alle prestazioni)
comma 1
Hanno
diritto di usufruire delle prestazione e dei servizi i cittadini italiani,
i cittadini dell’unione europea, nonché gli stranieri.
Ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi sono garantite le misure
di prima assistenza
comma
2
Il
sistema ha carattere di universalità. I soggetti pubblici sono
tenuti a garantire i livelli essenziali di prestazioni e consentire
il diritto soggettivo alle prestazioni economiche assistenziali, alle
pensioni e agli assegni sociali.
comma
3
Accedono
prioritariamente ai servizi e alle prestazioni:
i poveri
coloro che hanno un limitato reddito
coloro che hanno incapacità totale o parziale a provvedere alle
proprie esigenze per inabilità di ordine fisico o psichico
coloro che hanno difficoltà di inserimento nella vita sociale
o nel mercato del lavoro
le persone soggette a provvedimenti giudiziari
comma
4
I
criteri di valutazione e di accesso sono definiti dai comuni sulla base
di quanto stabilito dal Piano nazionale dei servizi e degli interventi
sociali.
comma
5
Gli
erogatori sono tenuti a informare i destinatari sui loro diritti e sulle
modalità di accesso alle diverse prestazioni
ART. 3 ( Principi per la programmazione degli interventi e delle risorse)
comma
1
Per la
realizzazione dei servizi sociali, in forma unitaria e integrata, è
adottato il metodo delle programmazioni, dell'operatività per
progetti, della verifica dei risultati.
comma
2
I soggetti
pubblici programmano il sistema integrato mediante:
coordinamento con gli interventi sanitari, dell’istruzione, della
formazione e del reinserimento al lavoro
concertazione e cooperazione coi soggetti privati, le organizzazioni
sindacali, le Aziende unità sanitarie locali
comma
3
Si prevedono
accordi fra i soggetti pubblici anche ai fini dell'accesso ai finanziamenti
europei.
Nota: Si tratta di un complesso di modalità di accordo previsto
dalla Finanziaria 1998 ("programmazione negoziata", "intesa
istituzionale di programma", "accordi programma quadro")
che hanno uno scopo di coordinare le decisioni istituzionali e le risorse
con gli interventi e le attività da realizzare.
comma
4
I comuni,
le regioni e lo Stato promuovono azioni per favorire la pluralità
di offerta dei servizi per garantire il diritto di scelta e consentire
(in via sperimentale e su richiesta) la scelta dei servizi in alternativa
alle prestazioni economiche, con l’esclusione di quelle erogate
dallo Stato.
ART.
4 (Sistema di finanziamento delle politiche sociali)
comma
1
Il sistema
è finanziato in modo plurimo, secondo competenze differenziate
e con dotazioni finanziarie dei rispettivi bilanci, dallo Stato, dalle
regioni e dai comuni.
comma
2
Sono a
carico dei comuni le spese di attivazione degli interventi e servizi
sociali a favore delle persone e della comunità.
comma
3
Le regioni
ripartiscono fra i comuni i finanziamenti dello Stato e coofinanziano
altri servizi trasferiti agli enti locali (confronta nota all'art. 1
comma 2).
comma
4
Le spese
sono a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali, nonché
di autonomi finanziamenti delle regioni e dei comuni.
comma
5
Competono
allo Stato la ripartizione e la definizione del Fondo nazionale per
le politiche sociali, la spesa per le pensioni, assegni e indennità
considerati a carico del comparto assistenziale (provvidenze economiche
agli invalidi civili, assegno sociale e il reddito minimo di inserimento).
ART.5 (Ruolo del terzo settore)
comma
1
Secondo
il principio di sussidiarietà le regioni, gli enti locali e lo
Stato, nell'ambito delle risorse disponibili, promuovono azioni di sostegno
dei soggetti del terzo settore attraverso politiche formative, l'accesso
al credito agevolato e ai fondi della Unione Europea.
comma
2
Ai fini
dell’affidamento dei servizi gli enti pubblici in via generale
favoriscono la trasparenza e la semplificazione amministrativa
forme di aggiudicazione o negoziali che consentono al terzo settore
la piena espressione della propria progettualità
si avvalgono di analisi e di verifiche sulla qualità e professionalità
delle prestazioni.
comma
3
Le regioni
adottano specifici indirizzi per regolamentare rapporti fra enti locali
e terzo settore, con riferimento all’affidamento dei servizi alla
persona, sulla base di un atto di indirizzo e coordinamento del Governo
da emanare entro 120 giorni.
comma
4
Le regioni
disciplinano anche le modalità per valorizzare l’apporto
del volontariato.
CAPO
II
ASSETTO ISTITUZIONALE E ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI
E SERVIZI SOCIALI
ART. 6 (Funzioni dei Comuni)
comma
1
I comuni
sono titolari delle funzioni amministrative degli interventi sociali
svolti a livello locale, concorrono alla programmazione regionale e
alla definizione degli assetti territoriali della gestione con riferimento
alla spesa e al rapporto con i cittadini.
comma
2
I comuni
(oltre ai compiti del DPR 616/77 e dell’art.102 del D.Lgs. 112/98)
esercitano:
la programmazione, progettazione e realizzazione del sistema
locale dei servizi sociali a rete, indicazione delle priorità,
attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali
e con il coinvolgimento di soggetti privati
l’erogazione di servizi e prestazioni economiche di carattere
assistenziale, diverse da quelle erogate dallo Stato
autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi e delle strutture
a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o privata
partecipazione all’individuazione degli ambiti territoriali
definizione dei parametri di valutazione per l’accesso ai servizi.
comma
3
I comuni
inoltre nell'esercizio delle loro funzioni provvedono a:
promuovere le risorse della collettività, forme di auto-aiuto
e di reciprocità con e fra i cittadini
coordinano i programmi e le attività tramite collegamenti operativi
tra i servizi
semplificano gli strumenti e valutano l’efficienza e l’efficacia
dei servizi
adottano forme di consultazione
garantiscono ai cittadini la partecipazione al controllo di qualità.
comma
4
Per i soggetti
per i quali è necessario il ricovero presso strutture residenziali
provvede il comune di residenza.
ART. 7 (Funzioni delle province)
comma
1
Le province
concorrono, nell'ambito delle modalità definite dalle Regioni,
alla programmazione del sistema mediante
raccolta di dati sui bisogni e le risorse
l’analisi dell’offerta
la promozione della formazione professionale
la partecipazione alla definizione dei piani di zona.
ART.8 (Funzioni delle regioni)
comma
1
Le regioni
esercitano funzioni di programmazione, di coordinamento e di indirizzo,
di integrazione e di verifica degli interventi e disciplinano l'attività
sanitaria e socio sanitaria.
comma
2
Le regioni
promuovono la consultazione e la collaborazione con gli enti locali
e il terzo settore.
comma
3
Le regioni
in particolare esercitano le seguenti funzioni:
determinazione, entro 180 giorni, degli ambiti territoriali,
delle modalità e degli strumenti dei servizi
definizione delle politiche integrate (ambiente, sanità, lavoro,
tempo libero, ecc.)
assistenza tecnica agli enti locali
sperimentazione di modelli innovativi
metodi e strumenti di valutazione e di controllo
criteri per l'autorizzazione, l’accreditamento e la vigilanza
delle strutture e dei servizi pubblici e privati, sulla base dei requisiti
minimi fissati dallo Stato
istituzione dei registri regionali dei soggetti autorizzati ai servizi
definizione dei requisiti di qualità
definizione per l’acquisto dei titoli ai servizi sociali
definizione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni
formazione e aggiornamento del personale
determinazione delle tariffe per i soggetti accreditati
esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali inadempienti
comma
4
Si prevede
una disciplina regionale per le procedure e la presentazione dei reclami
e l'eventuale istituzione di uffici di tutela degli utenti.
comma
5
Trasferisce
ai comuni con legge regionale l’assistenza dei fanciulli illegittimi
o abbandonati
ART. 9 (Funzioni dello Stato)
comma
1
Allo Stato
competono poteri di indirizzo di coordinamento e di regolazione delle
politiche sociali per i seguenti aspetti:
principi e obiettivi definiti attraverso il Piano nazionale
degli interventi
individuazione dei livelli essenziali e uniformi delle prestazioni,
comprese le funzioni per minori e adulti svolte dal Ministero della
Giustizia
fissazione dei requisiti per l’esercizio dei servizi delle strutture
a ciclo residenziale e semiresidenziale nonché di quelli delle
comunità di tipo familiare
determinazione dei profili professionali in ambito sociale e percorsi
formativi
poteri sostitutivi in caso di inadempienza delle Regioni
ripartizione del Fondo sociale
comma
2
La determinazione
dei livelli essenziali ed uniformi, la fissazione dei requisiti minimi
per le strutture residenziali e semi residenziali sono fissati sentita
la Conferenza unificata Stato-regioni.
ART. 10 (Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza)
comma
1
Il Governo
è delegato ad emanare, entro 180 giorni dall'entrata in vigore
della legge, un decreto legislativo per una nuova disciplina delle istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), sulla base dei seguenti
criteri direttivi:
a) definire l’inserimento delle IPAB socio-assistenziali nella
programmazione regionale del sistema dei servizi
a) prevedere, nell'ambito del riordino della disciplina, la trasformazione
della forma giuridica delle IPAB assicurando efficiente gestione e autonomia
patrimoniale e gestionale compatibile col mantenimento della personalità
pubblica
a) applicare alle IPAB giuridicamente trasformate:
regime giuridico del personale di tipo privatistico
forme di controllo relative all'approvazione degli statuti, dei bilanci,
e della gestione del patrimonio
d) prevedere la possibilità della trasformazione delle IPAB in
associazioni o fondazioni di diritto privato, fermo restando il rispetto
dei vincoli di fondazione
d) le IPAB che svolgono esclusivamente l’amministrazione del proprio
patrimonio adeguano gli statuti ai principi per efficienza, efficacia
e trasparenza
d) linee di indirizzo per l’accorpamento e la fusione delle IPAB
d) gestione separata dei servizi da quella del patrimonio
d) scioglimento nel caso di inattività nel campo sociale da almeno
due anni o esaurimento dei fini; destinazione del patrimonio ad altre
IPAB del territorio
d) esclusione di nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato
comma
2
Sullo schema
del decreto legislativo sono acquisiti i pareri della Conferenza unificata
Stato-regioni, delle rappresentanze delle IPAB e delle competenti commissioni
parlamentari
comma
3
Le regioni
adeguano la propria normativa ai principi del decreto legislativo nei
180 giorni successivi alla sua approvazione
ART.11
(Autorizzazione e accreditamento)
comma
1
I servizi
e le strutture pubblici e privati a ciclo residenziale e semiresidenziale
sono autorizzati dai comuni in conformità ai requisiti della
legge regionale e dei requisiti minimi determinati dallo Stato.
comma
2
I requisiti
minimi nazionali trovano immediata applicazione con riferimento ai servizi
di nuova istituzione, per quelli già operanti provvedono i comuni
ad autorizzazione provvisoria.
comma
3
Per le
strutture residenziali e semiresidenziali i comuni provvedono all’accreditamento
e corrispondono ai soggetti accreditati tariffe per le prestazioni erogate
definite dalla programmazione.
comma
4
Le regioni
disciplinano le modalità per il rilascio dei comuni ai soggetti
privati delle autorizzazioni di servizi sperimentali e innovativi per
un periodo massimo di tre anni anche in deroga dei criteri generali
ART. 12 ( Figure professionali sociali)
comma
1
Con decreto
del Ministro per la solidarietà sociale, da emanare entro 180
giorni di concerto con i Ministri della Sanità, del Lavoro, della
Pubblica Istruzione, della Ricerca scientifica, sulla base dei criteri
stabiliti dalla conferenza Stato-regioni, sono definiti i profili professionali
degli operatori sociali.
comma
2
Con regolamento
del Ministro per la solidarietà sociale sono definiti
le figure da formare con corsi di laurea
le figure da formare in corsi organizzati delle regioni nonché
i criteri per il riconoscimento dei profili già esistenti
comma
3
Gli ordinamenti
didattici dei corsi di laurea competono alle Università (Decreto
509/99)
comma
4
Restano
ferme le disposizioni relative ai profili professionali dell’area
socio-sanitaria.
comma
5
Sono individuate
le figure professionali, sociali e le modalità di accesso alla
dirigenza, senza nuovi e maggiori oneri, con decreto da emanare entro
i 180 giorni
comma
6
Finanziamento
della formazione spetta alle regioni col concorso del Fondo sociale
europeo, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato
ART. 13 ( Carta dei servizi sociali)
comma
1
Al fine
di tutelare le posizioni soggettive degli utenti, entro 180 giorni con
decreto del Presidente del consiglio dei ministri, è adottato
lo schema generale di riferimento della carta dei servizi sociali; ogni
ente erogatore promuove una propria carta dei servizi alla quale deve
dare pubblicità (entro sei mesi).
comma
2
La carta
definisce:
i criteri di accesso
le modalità del funzionamento
le condizioni per le valutazioni da parte degli utenti
Al fine di tutelare le posizioni soggettive e di rendere immediatamente
esigibili i diritti la Carta prevede i ricorsi ad altre forme di tutela.
comma
3
L’adozione
della Carta da parte degli enti erogatori costituisce requisito necessario
ai fini dell’accreditamento.
CAPO
III
DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI PARTICOLARI INTERVENTI DI INTEGRAZIONE
E SOSTEGNO SOCIALE
ART. 14 (Progetti individuali per le persone disabili)
comma
1
Per realizzare
l’integrazione delle persone disabili nella vita familiare e sociale,
nell’istruzione e nel lavoro, i comuni, d’intesa con le
ASL, predispongono su richiesta dell’interessato un progetto individuale.
comma
2
Il progetto
individuale, nell'ambito delle risorse disponibili, comprende
? valutazione diagnostico-funzionale
? prestazioni di cura e di riabilitazione (a carico del SSN)
? servizi alla persona (cui provvede il Comune) con riferimento al recupero,
all’integrazione sociale, al sostegno economico per il superamento
di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione;
Il progetto definisce le potenzialità e gli eventuali sostegni
al nucleo familiare.
comma
3
Con decreto
del Ministro della sanità da emanare entro 90 giorni sono definite
le modalità per indicare nella tessera sanitaria, su richiesta
dell'interessato, le condizioni di non autosufficienza o di dipendenza
per facilitare l'accesso ai servizi e alle prestazioni.
ART. 15 (Sostegno domiciliare per le persone anziane non autosufficienti)
comma
1
Ferme restando
le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione,
cura e riabilitazione, per le patologie acute e croniche, con decreto
del Ministro della solidarietà sociale, si determina annualmente
la quota del Fondo sociale da riservare ai servizi a favore di persone
anziane non autosufficienti e per sostenere il nucleo familiare nell’assistenza
dei medesimi.
comma
2
Sono fissati inoltre le modalità di ripartizione dei finanziamenti
in base a criteri demografici, valutando altresì la posizione
delle Regioni in rapporto a indicatori nazionali di età, di non
autosufficienza e di reddito. Il decreto è emanato entro 90 giorni.
comma
3
Una quota
dei finanziamenti è riservata a progetti integrati fra assistenza
e sanità gestiti da soggetti pubblici e privati volti all’autonomia
delle persone anziane e la loro permanenza nell'ambiente familiare nonché
al potenziamento dell'assistenza domiciliare.
comma
4
Annualmente
le regioni inviano una relazione sugli interventi e gli obiettivi conseguiti
nell'attività a favore degli anziani non autosufficienti.
ART. 16 (Valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari)
comma
1
Il sistema
sostiene le famiglie nella formazione e cura delle persone, nella promozione
del benessere e nel perseguimento della coesione sociale, nei momenti
critici o di disagio sostiene la cooperazione, il mutuo aiuto e l’associazionismo,
nonché proposte e progetti per l'offerta dei servizi.
comma
2
I livelli
essenziali delle prestazioni, i progetti obiettivo tengono conto dell'esigenza
di favorire la solidarietà fra generazioni, le responsabilità
genitoriali, la parità fra donne e uomini.
comma
3
Nel sistema
hanno priorità
erogazioni di assegni di cura e interventi a sostegno della
maternità e paternità responsabile, aggiuntivi rispetto
a quelli vigenti, da realizzare in collaborazione coi servizi sanitari
e socio-educativi
la conciliazione fra il tempo di lavoro e di cura
servizi informativi di sostegno alla genitorialità
prestazioni di aiuto domiciliare anche con benefici economici per chi
accoglie disabili, minori e anziani.
servizi di sollievo per aiutare la famiglia nell'accudimento quotidiano
di persone bisognose di cure particolari, ovvero per sostituirla durante
l'orario di lavoro.
servizi per l’affido
comma
4
Per sostenere
le responsabilità individuali e familiari dei nuclei monoparentali,
di coppie giovani con figli, di gestanti in difficoltà, di famiglie
con handicappati gravi, di famiglie di recente immigrazione, nell'ambito
delle risorse disponibili, in alternativa a contributi assistenziali
in denaro, i comuni possono concedere prestiti sull’onore a tasso
zero; a tal fine all'interno del Fondo nazionale è riservata
una quota.
comma
5
I comuni
possono prevedere agevolazioni fiscali e tariffarie per le famiglie
con specifiche responsabilità di cura e deliberare riduzioni
per l'ICI.
comma
6
Con la
finanziaria 2001 sono determinate agevolazioni fiscali per la tutela
e la cura dei componenti la famiglia non autosufficienti o disabili.
ART.17 (Titoli per l’acquisto di servizi sociali)
comma
1
Su richiesta
dell’interessato i comuni possono concedere titoli per l’acquisto
di servizi sociali dai soggetti accreditati del sistema, sostitutivi
delle prestazioni economiche diverse dal reddito minimo di inserimento
e altre prestazioni erogate dallo Stato.
comma
2
Le regioni
disciplinano i criteri e le modalità di concessione dei titoli
nell’ambito di un percorso attivo per l’integrazione sociale,
sulla base degli indirizzi del piano nazionale.
CAPO
IV
STRUMENTI PER FAVORIRE IL RIORDINO DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI
E SERVIZI SOCIALI
ART.
18 (Piano nazionale e piani regionali degli interventi e dei servizi
sociali)
comma
1
Il Governo
predispone ogni tre anni un piano nazionale degli interventi e dei servizi
sociali, tenendo conto delle risorse finanziarie, ordinarie e straordinarie.
comma
2
Il Piano
è adottato dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro
della solidarietà sociale d’intesa con
la Conferenza unificata Stato-regione
enti e associazioni di promozione sociale maggiormente rappresentative
delle associazioni di rilievo nazionale che operano nei servizi sociali
delle organizzazioni sindacali
delle associazioni di tutela degli utenti.
E’ previsto infine il parere delle competenti commissioni parlamentari.
comma
3
Il Piano
indica:
le caratteristiche e i requisiti delle prestazioni comprese
nei livelli essenziali
priorità e progetti-obiettivo per i poveri e le persone con difficoltà
psico-fisiche
attuazione del sistema integrato per coordinare i servizi sociali con
le politiche sanitarie, dell’istruzione, della formazione, del
lavoro
indicazione per servizi d’informazione
sperimentazioni innovative
indicatori di verifica sui servizi assicurati e del rapporto costi-benefici
criteri generali per il concorso al costo dei servizi da parte degli
utenti
determinazione dei parametri e delle condizioni di accesso
criteri generali per i prestiti sull’onore e per i titoli per
l’acquisto di servizi
interventi per gli anziani non autosufficienti e i soggetti disabili
formazione di base e aggiornamento del personale
ripartizione annuale dei finanziamenti
obiettivi per la tutela dei minori, dei giovani, degli anziani, dei
disabili, degli immigrati, tossicodipendenti, alcooldipendenti, famiglie.
comma
4
Entrata
in vigore del Piano 12 mesi dopo l'entrata in vigore della legge
comma
5
Il Ministro
della solidarietà sociale predispone una relazione annuale al
Parlamento, con riferimento agli obiettivi, ai costi, ai piani regionali,
ai risultati conseguiti.
comma
6
Le regioni,
in relazione alle indicazioni del Piano nazionale, entro tre mesi adottano
nell’ambito delle risorse disponibili e di intesa con i comuni,
il piano regionale in coerenza col piano sanitario e altre politiche
sociali.
ART.19 (Piano di zona)
comma
1
I comuni,
d’intesa con le ASL, nell’ambito delle risorse disponibili
per gli interventi sociali e socio-sanitari, secondo le indicazioni
del piano regionale definiscono il piano di zona che individua
obiettivi, priorità, strumenti di realizzazione
le modalità organizzative, le risorse finanziarie, strutturali
e professionali, i requisiti di qualità
forme di rilevazione dei dati nell'ambito del sistema informativo nazionale
modalità per l’integrazione fra i servizi
modalità di coordinamento con organi statali periferici
modalità per la collaborazione dei servizi territoriali con i
soggetti che operano nell’ambito della solidarietà
forme di concertazione con le ASL, il terzo settore e il volontariato.
comma
2
Il piano
di zona è adottato attraverso l’accordo di programma (L.142/90)
allo scopo di:
favorire sistemi locali fondati su servizi complementari e flessibili
e favorire le risorse, la responsabilità e la partecipazione
dei cittadini
qualificare la spesa
ripartire la spesa
formare gli operatori
comma
3
All’accordo
di programma partecipano soggetti pubblici, privati e accreditati mediante
la concertazione e il concorso con proprie risorse.
ART.20 (Fondo nazionale per le politiche sociali)
comma
1
Per la
promozione e il raggiungimento degli obiettivi di politica sociale,
lo Stato ripartisce le risorse del Fondo nazionale per le politiche
sociali. (il Fondo è stato istituito con la legge 449/97, art.
59, comma 44, attualmente è di lire 1800 miliardi
comma
2
Per le
finalità della legge il Fondo sociale è incrementato di
lire 16.700 milioni per l'anno 2000, di cui lire 761.500 milioni per
l'anno 2001, e di lire 922.500 milioni a decorrere dall'anno 2002.
Nota: Si descrivono le varie voci di finanziamento, ora attribuite a
diversi ministeri, che confluiranno nel Fondo sociale per un totale
complessivo di circa 40.000 miliardi; la voce più rilevante riguarda
le pensioni e le indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti
20.000 miliardi (ex Ministero dell'interno).
comma
3
Il Ministro
del Tesoro apporterà le occorrenti variazioni di bilancio
comma
4
La definizione
dei livelli essenziali delle prestazioni è effettuata contestualmente
a quella delle risorse da assegnare al Fondo nazionale, tenuto conto
delle risorse ordinarie destinate alla spesa sociale dalle regioni e
dagli Enti locali.
comma
5
Con regolamento
da emanare da parte del Consiglio dei Ministri, il Governo definisce
le procedure uniformi per la ripartizione delle risorse del Fondo sulla
base dei seguenti principi e criteri:
razionalizzare le procedure, evitare sovrapposizioni
prevedere quote aggiuntive per i comuni associati
garantire che gli stanziamenti alle Regioni e agli enti locali costituiscono
quote di coofinanziamento, prevedere accertamenti delle spese al fine
di perequare il sistema e la spesa secondo gli obiettivi del piano nazionale
prevedere forme di verifica dei costi e dei risultati, nonché
modalità di revoca in caso di mancato impegno
individuare le norme di legge abrogate.
comma
6
Lo schema
di regolamento, dopo l'approvazione del Consiglio dei Ministri, è
sottoposto al parere della Conferenza unificata Stato-regioni e viene
trasmessa successivamente al Parlamento
comma
7
Il Ministro
per la solidarietà sociale, sentiti, i ministri interessati e
la conferenza unificata, provvede con proprio decreto alla ripartizione
del Fondo sulla base del Piano nazionale e dei criteri demografici e
socio economici. In sede di prima applicazione, entro 90 giorni dalla
entrata in vigore della Legge, il Ministro per la Solidarietà
sociale, adotta il decreto sulla base degli indicati criteri. La ripartizione
garantisce le risorse per le prestazioni economiche di carattere socio
assistenziale
comma
8
A decorrere
dall’anno 2002 lo stanziamento complessivo è determinato
dalla legge finanziaria, assicurando comunque le prestazioni economiche.
comma
9
Alla data
di entrata in vigore del decreto legislativo sul riordino delle prestazioni
(art. 24), confluiscono nel Fondo anche le relative e specifiche risorse
finanziarie.
comma
10
Al Fondo
affluiscono contributi e donazioni disposti da privati, fondazioni,
organizzazioni internazionali e dell'Unione europea
comma
11
Qualora
le regioni e i comuni non impegnino la propria quota, il Ministro provvede
alla riassegnazione o rideterminazione delle risorse mantenendo invariata
la quota complessiva di trasferimento.
ART. 21 (Sistema informativo dei servizi sociali)
comma
1
Stato,
regioni, province e comuni istituiscono un sistema informativo per la
conoscenza dei bisogni sociali degli interventi e i servizi al fine
di disporre i dati per la programmazione, la gestione, la valutazione
delle politiche sociali, la promozione dei progetti europei, il coordinamento
fra strutture sanitarie, formative e politiche del lavoro.
comma
2
Con decreto
del Ministro per la solidarietà sociale è nominata una
commissione tecnica (composta da sei esperti di diversa designazione)
col compito di formare proposte circa i contenuti, il modello, gli strumenti
attraverso i quali dare attuazione ai livelli operativi del sistema
informativo dei servizi sociali
comma
3
Il Presidente
del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto definisce il coordinamento
con gli altri sistemi informativi esistenti in conformità delle
specifiche tecniche della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni,
a livello locale altrettanto fanno i comuni, le regioni e le province.
comma
4
Gli oneri
per il sistema informativo sono a carico del Fondo.
CAPO
V
INTERVENTI, SERVIZI ED EMOLUMENTI ECONOMICI DEL SISTEMA INTEGRATO DI
INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI
ART.22 (Definizione del sistema integrato di interventi e servizi sociali)
comma 1
Il
sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante
politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale,
integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali
misure economiche, e la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare
l’efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze
e settorializzazione delle risposte.
comma
2
Ferme
restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di
prevenzione, cura e riabilitazione nonché le disposizioni in
materia di integrazione socio-sanitaria, gli interventi di seguito indicati
costituiscono il livello essenziale delle prestazioni erogabili, sottoforma
di beni e di servizi, dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale,
nei limiti delle risorse del Fondo nazionale tenuto conto dei finanziamenti
già destinati dagli enti locali alla spesa sociale:
misure di contrasto delle povertà e servizi di accompagnamento
con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora;
misure economiche per la vita autonoma e la permanenza a domicilio di
persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri
della vita quotidiana;
interventi di sostegno ai minori in situazione di disagio (famiglia
di origine, affidamento, strutture di accoglienza) e per la promozione
dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza;
sostegno delle responsabilità familiari (lavoro e cura)
sostegno alle donne in difficoltà
piena integrazione delle persone disabili, centri socio-riabilitativi,
comunità-alloggio, servizi di accoglienza per i soggetti privi
di famiglia, sostituzione temporanea delle famiglie per i soggetti in
situazione di gravità;
interventi per le persone anziane e per i disabili per favorire la permanenza
a domicilio o per affidamenti a famiglie e a strutture comunitarie,
accoglienza presso strutture residenziali per coloro che non siano assistibili
o domicilio a causa di elevata fragilità personale o di limitazione
grave dell’autonomia
prestazioni integrate socio-educative per dipendenti da droga, alcool
e farmaci.
informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire
la fruizione dei servizi e per promuovere iniziative di auto-aiuto.
comma
3
Gli
interventi del sistema integrato per i minori sono realizzati secondo
le finalità di leggi già vigenti per i diritti e la protezione
dell'infanzia e dell'adolescenza.
Ai fini dell'autorizzazione e dell'accreditamento delle strutture a
ciclo residenziale e per favorire la deistituzionalizzazione, l'accoglienza
del minore deve essere organizzata esclusivamente nella forma in comunità
di tipo familiare.
comma
4
Con
riferimento alla garanzia del livello esenziale delle prestazioni le
regioni provvedono comunque l’erogazione delle seguenti prestazioni:
servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazioni
e consulenza al singolo o ai nuclei familiari;
servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza
personali e familiari;
assistenza domiciliare;
strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità
sociali;
centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario.
SEZIONE
II
MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' E RIORDINO DEGLI EMOLUMENTI ECONOMICI
ASSISTENZIALI
ART. 23 (Reddito minimo di inserimento)
comma
1
Il Governo
riferisce in Parlamento sui risultati della sperimentazione in corso
entro il 30 maggio 2001 e sui risultati conseguiti. Con successivo provvedimento
legislativo, sono definiti le modalità e le risorse per l’estensione
del reddito minimo di inserimento, come misura generale di contrasto
della povertà a cui ricondurre anche altri interventi di sostegno
al reddito come la pensione sociale e l’assegno sociale.
Nota: l'istituto del reddito minimo d'inserimento è stato introdotto
in via sperimentale nel 1997 (legge 27 dicembre n. 449, art. 59 commi
47-48) a favore dei soggetti privi di reddito singoli o con uno o più
figli a carico ed impossibilitati a provvedere per cause psichiche,
fisiche e sociali al mantenimento proprio e dei figli. Con successivo
Decreto legislativo (237/1998) è stata determinata l'applicazione
affidata a Comuni individuati tenuto conto dei livelli di povertà
e altri parametri. Il costo della sperimentazione grava per una quota
del 90% sul fondo per le politiche sociali e per il 10% sui Comuni che
effettuano la sperimentazione. Ai fini dell'accesso al reddito minimo
i soggetti destinatari devono essere privi di reddito o con un reddito
che non sia superiore alla soglia di povertà stabilita in lire
500 mila mensili.
comma
2
Il reddito
minimo di inserimento è definito quale misura di contrasto della
povertà e di sostegno al reddito anche per i senza fissa dimora.
ART.24 (Delega al Governo per il riordino degli emolumenti derivanti
da invalidità civile, cecità e sordomutismo)
comma
1
Nel rispetto
del principio della separazione fra spesa assistenziale e spesa previdenziale,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Governo
è delegato ad emanare entro 180 giorni un decreto legislativo
recante norme per il riordino degli assegni, indennità ai ciechi
civili, ai sordi, agli invalidi civili in base ai seguenti principi
direttivi:
a) riclassificazione delle indennità e degli assegni, e dei relativi
importi, che non determini una riduzione degli attuali trattamenti e,
nel complesso, oneri aggiuntivi rispetto a quelli determinati dall’andamento
tendenziale degli attuali trattamenti previsti dalle disposizioni vigenti.
La riclassificazione tiene inoltre conto delle funzioni a cui gli emolumenti
assolvono, come misure di contrasto alla povertà o come incentivi
per la rimozione delle limitazioni personali, familiari e sociali dei
portatori di handicap, per la valorizzazione delle capacità funzionali
del disabile e della sua potenziale autonomia psico-fisica, prevedendo
le seguenti forme di sostegno economico:
1) reddito minimo per disabilità totali, costituito da pensioni
e assegni che hanno lo scopo di integrare la mancata produzione del
reddito. Il reddito minimo in caso di grave disabilità è
cumulabile con l’indennità di cui al punto 3.
2) reddito minimo per disabilità parziali, costituito da indennità
e assegni concessi a persone con diversi gradi di minorazione fisica
e psichica, per favorire la formazione, borse di lavoro, da utilizzare
anche temporaneamente nella fase di avvio al lavoro e fino all’inserimento.
3) indennità per la vita autonoma e la comunicazione, commisurata
alla gravità e per consentire sorveglianza continua ai non autosufficienti.
Questa indennità è costituita dalle prestazioni già
percepite (indennità di accompagnamento) con lo scopo di evitare
l’esclusione sociale, favorire la comunicazione e la permanenza
a domicilio anche in presenza di spese personali aggiuntive. L’indennità
può essere concessa secondo le seguenti condizioni tra loro non
cumulabili:
indennità per l’autonomia dei disabili gravi o pluriminorati
al solo titolo della minorazione;
indennità di cura e di assistenza per gli ultrasessantacinquenni
totalmente dipendenti.
b) cumulabilità dell’indennità di cura e di assistenza
agli anziani non autosufficienti, con il reddito minimo di inserimento;
c) fissazione dei requisiti psico-fisici e reddituali individuali che
danno luogo alla concessione di cui ai punti 1 e 2 secondo quanto previsto
dal D.Lgs. 109/98 relativo ai criteri di valutazione della situazione
economica;
d) corresponsione di nuovi trattamenti per coloro che non sono titolari
di pensioni, indennità, entro 4 mesi dal riordino, prevedendo
l'equiparazione dei trattamenti richiesti;
e) equiparazione e ricollocazione delle indennità già
percepite, entro un anno;
f) disciplina del regime transitorio fatti salvi i diritti acquisiti
per coloro che già fruiscono di assegni o indennità;
g) riconoscimento delle prestazioni anche ai disabili o agli anziani
ricoverati, prevedendo tuttavia una partecipazione alla spesa per l’assistenza
fornita, fermo restando la quota del 50% del reddito minimo di inserimento
a beneficio dell’assistito;
h) revisione e snellimento delle procedure di accertamento dell’invalidità
civile e delle concessioni delle prestazioni, unificando le competenze,
prevedendo uno sportello unico; revisione dei criteri e dei requisiti
tenendo conto dell’art.4, L.104/92, delle classificazioni OMS;
definizione delle modalità per la verifica della sussistenza
dei requisiti.
comma
2
Sullo schema
di decreto legislativo sono acquisite le intese con la Conferenza unificata
Stato-regioni, con le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni
sindacali e le associazioni di tutela degli utenti e il parere delle
commissioni parlamentari competenti.
ART. 25 (Accertamento della condizione economica del richiedente)
comma
1
Ai fini
dell'accesso ai servizi disciplinati dalla legge, la verifica della
condizione economica è effettuata secondo le disposizioni ISE
(D.Lgs.109/98 e 130/2000, art. 3, comma 2 ter).
ART. 26 (Utilizzo di fondi integrativi per prestazioni sociali)
comma
1
L'ambito
di applicazione dei Fondi integrativi per le prestazioni socio-sanitarie
(decreto legislativo 502/92, art. 9), comprende le spese sostenute per
prestazioni sociali erogate nei trattamenti assistenziali intensivi
e prolungati per garantire la permanenza a domicilio o in strutture
residenziali e semi residenziali con riferimento a persone anziane e
disabili.
CAPO
VI
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 27 (Istituzione della Commissione di indagine sulla esclusione
sociale)
comma
1
E’
istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Commissione
di indagine sulla esclusione sociale.
comma
2
La Commissione
ha il compito di effettuare ricerche e indagini sulle povertà
e l’emarginazione e di promuoverne la conoscenza per fini operativi.
comma
3
Il Governo
riferisce annualmente sul fenomeno in base alla relazione della Commissione.
comma
4
La Commissione
è composta da studiosi esperti, nominati con decreto del Presidente
del Consiglio. Seguono norme di funzionamento.
comma
5
Gli oneri
sono determinati in 250 milioni annui tratti dal Fondo.
ART. 28 (Interventi urgenti per le situazioni di povertà estrema)
comma
1
Al fine
di garantire il potenziamento degli interventi per i servizi alle persone
che versano in stato di povertà estrema e alle persone senza
fissa dimora, il Fondo nazionale per le politiche sociali è aumentato
di lire 20 miliardi per gli anni 2001-2002.
comma
2
Per gli
stessi scopi le organizzazioni del volontariato, le ONLUS, le IPAB propongono
progetti per centri e servizi di pronta accoglienza, interventi socio-sanitari
e per il reinserimento sociale.
comma
3
Entro 90
giorni con atto di indirizzo e coordinamento del Ministro per la solidarietà
sono definiti i criteri per il riparto fra le Regioni, i termini e i
requisiti per l'accesso ai finanziamenti, nonché le modalità
di valutazione e di monitoraggio.
comma
4
Modalità
di finanziamento degli interventi relativi alla povertà estrema.
ART. 29 (Disposizioni sul personale)
comma
1
Si prevede
un concorso di reclutamento di 100 unità di personale professionale
per le funzioni statali previste dalla legge, nonché in materia
di adozioni internazionali, politiche per gli immigrati e tutela dei
minori.
comma
2
Onere:
2 miliardi per il 2000 e 7 miliardi a decorrere dal 2001 a carico del
Fondo nazionale per le politiche sociali
ART. 30 (Abrogazioni)
E' abrogata
la legge 17 luglio 1890 n. 6972 (istituzioni pubbliche di assistenza
e beneficenza) dopo l'approvazione del decreto legislativo di cui all'art.10.
Sono abrogate anche le leggi sulle prestazioni economiche ai ciechi,
ai sordi, agli invalidi civili alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui all'art. 24.
Sono immediatamente abrogati gli articolo 72 della legge n. 6972/1890
(domicilio di soccorso) e l'articolo 59 comma 45 della legge n. 449/1997
(disposizioni transitorie sulle finalità del Fondo per le politiche
sociali).