LA NUOVA LEGGE QUADRO SUI SERVIZI SOCIALI (commento esplicativo)
   
             

Per una lettura semplificata e comprensibile
LEGGE QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
(approvata definitivamente dal Senato il 18 ottobre 2000)

CAPO I
PRINCIPI GENERALI DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
ART. 1 (Principi generali e finalità)


comma 1


La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali per garantire

qualità della vita
pari opportunità
non discriminazione
diritti di cittadinanza

previene, elimina o riduce condizioni:
di disabilità
di bisogno
di disagio individuale e familiare derivanti:
da carenza di reddito
da difficoltà sociali
da condizioni di non autonomia

Tutto ciò in coerenza con gli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione
Nota: (doveri di solidarietà politica, economica e sociale; pari dignità senza distinzioni … La Repubblica rimuove gli ostacoli che limitano la libertà, l’uguaglianza … impediscono lo sviluppo della persona e la partecipazione …; Diritto all’assistenza sociale, all’educazione, all’avviamento professionale).


comma 2


Per interventi sociali si intendono tutte le attività di cui all’art.128 D.Lgs 112/98:
servizi gratuiti e a pagamento
prestazioni economiche per superare le situazioni di bisogno, escluse quelle del sistema previdenziale, sanitario e della giustizia


comma 3


La programmazione e l’organizzazione del sistema integrato dei servizi sociali compete
agli enti locali
alle regioni
allo Stato

nel quadro della sussidiarietà, cooperazione efficacia, efficienza, economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità e unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali.
ai sensi del decreto legislativo 112/98.

Nota: il decreto stabilisce:
Competenze dello Stato:
criteri generali
standard dei servizi essenziali
assistenza tecnica
ripartizione del Fondo nazionale per le politiche sociali
rapporti con organismi internazionali
profili professionali
profughi
standard organizzativi per soggetti pubblici e privati che operano e che concorrono ai servizi
interventi in favore degli stranieri
vittime del terrorismo

revisione delle pensioni, assegni e indennità spettanti agli invalidi civili e la verifica dei requisiti sanitari
Compiti delle Regioni:
individuano le funzioni da trasferire o delegare ai Comuni e quelle da mantenere
La legge regionale conferisce ai Comuni e ad altri enti locali le funzioni e i compiti amministrativi concernenti i servizi sociali a:
minori
giovani
anziani
famiglie
portatori di handicap, i non vedenti e gli audiolesi
tossicodipendenti e alcooldipendenti
gli invalidi civili

E inoltre:
la cooperazione sociale
le IPAB
il volontariato


comma 4


I comuni, le regioni e lo Stato riconoscono e agevolano nella programmazione, organizzazione e gestione del sistema il ruolo di:
organismi non lucrativi di utilità sociale (Onlus)
organismi di cooperazione
associazioni di promozione sociale
fondazioni
enti di patronato
organizzazioni di volontariato
enti religiosi


comma 5


Alla gestione e all'offerta dei servizi provvedono i soggetti pubblici, nonché quelli privati per la progettazione e la realizzazione concertata degli interventi.
Il sistema ha fra i suoi scopi:
la promozione della solidarietà attraverso le persone, i nuclei familiari, le forme di auto-aiuto

comma 6

La legge promuove la partecipazione dei cittadini, dei sindacati, delle associazioni sociali e di tutela degli utenti.

comma 7

La legge costituisce l'attuazione dei principi di cui all’art.117 della Costituzione (trasferimento delle funzioni dello Stato).


ART. 2 (Diritto alle prestazioni)


comma 1

Hanno diritto di usufruire delle prestazione e dei servizi i cittadini italiani, i cittadini dell’unione europea, nonché gli stranieri. Ai profughi, agli stranieri ed agli apolidi sono garantite le misure di prima assistenza

comma 2

Il sistema ha carattere di universalità. I soggetti pubblici sono tenuti a garantire i livelli essenziali di prestazioni e consentire il diritto soggettivo alle prestazioni economiche assistenziali, alle pensioni e agli assegni sociali.

comma 3

Accedono prioritariamente ai servizi e alle prestazioni:
i poveri
coloro che hanno un limitato reddito
coloro che hanno incapacità totale o parziale a provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico o psichico
coloro che hanno difficoltà di inserimento nella vita sociale o nel mercato del lavoro
le persone soggette a provvedimenti giudiziari

comma 4

I criteri di valutazione e di accesso sono definiti dai comuni sulla base di quanto stabilito dal Piano nazionale dei servizi e degli interventi sociali.

comma 5

Gli erogatori sono tenuti a informare i destinatari sui loro diritti e sulle modalità di accesso alle diverse prestazioni


ART. 3 ( Principi per la programmazione degli interventi e delle risorse)

comma 1

Per la realizzazione dei servizi sociali, in forma unitaria e integrata, è adottato il metodo delle programmazioni, dell'operatività per progetti, della verifica dei risultati.

comma 2

I soggetti pubblici programmano il sistema integrato mediante:
coordinamento con gli interventi sanitari, dell’istruzione, della formazione e del reinserimento al lavoro
concertazione e cooperazione coi soggetti privati, le organizzazioni sindacali, le Aziende unità sanitarie locali

comma 3

Si prevedono accordi fra i soggetti pubblici anche ai fini dell'accesso ai finanziamenti europei.
Nota: Si tratta di un complesso di modalità di accordo previsto dalla Finanziaria 1998 ("programmazione negoziata", "intesa istituzionale di programma", "accordi programma quadro") che hanno uno scopo di coordinare le decisioni istituzionali e le risorse con gli interventi e le attività da realizzare.

comma 4

I comuni, le regioni e lo Stato promuovono azioni per favorire la pluralità di offerta dei servizi per garantire il diritto di scelta e consentire (in via sperimentale e su richiesta) la scelta dei servizi in alternativa alle prestazioni economiche, con l’esclusione di quelle erogate dallo Stato.

 

ART. 4 (Sistema di finanziamento delle politiche sociali)

comma 1

Il sistema è finanziato in modo plurimo, secondo competenze differenziate e con dotazioni finanziarie dei rispettivi bilanci, dallo Stato, dalle regioni e dai comuni.

comma 2

Sono a carico dei comuni le spese di attivazione degli interventi e servizi sociali a favore delle persone e della comunità.

comma 3

Le regioni ripartiscono fra i comuni i finanziamenti dello Stato e coofinanziano altri servizi trasferiti agli enti locali (confronta nota all'art. 1 comma 2).

comma 4

Le spese sono a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali, nonché di autonomi finanziamenti delle regioni e dei comuni.

comma 5

Competono allo Stato la ripartizione e la definizione del Fondo nazionale per le politiche sociali, la spesa per le pensioni, assegni e indennità considerati a carico del comparto assistenziale (provvidenze economiche agli invalidi civili, assegno sociale e il reddito minimo di inserimento).


ART.5 (Ruolo del terzo settore)

comma 1

Secondo il principio di sussidiarietà le regioni, gli enti locali e lo Stato, nell'ambito delle risorse disponibili, promuovono azioni di sostegno dei soggetti del terzo settore attraverso politiche formative, l'accesso al credito agevolato e ai fondi della Unione Europea.

comma 2

Ai fini dell’affidamento dei servizi gli enti pubblici in via generale
favoriscono la trasparenza e la semplificazione amministrativa
forme di aggiudicazione o negoziali che consentono al terzo settore la piena espressione della propria progettualità
si avvalgono di analisi e di verifiche sulla qualità e professionalità delle prestazioni.

comma 3

Le regioni adottano specifici indirizzi per regolamentare rapporti fra enti locali e terzo settore, con riferimento all’affidamento dei servizi alla persona, sulla base di un atto di indirizzo e coordinamento del Governo da emanare entro 120 giorni.

comma 4

Le regioni disciplinano anche le modalità per valorizzare l’apporto del volontariato.

CAPO II
ASSETTO ISTITUZIONALE E ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
ART. 6 (Funzioni dei Comuni)

comma 1

I comuni sono titolari delle funzioni amministrative degli interventi sociali svolti a livello locale, concorrono alla programmazione regionale e alla definizione degli assetti territoriali della gestione con riferimento alla spesa e al rapporto con i cittadini.

comma 2

I comuni (oltre ai compiti del DPR 616/77 e dell’art.102 del D.Lgs. 112/98) esercitano:
la programmazione, progettazione e realizzazione del sistema locale dei servizi sociali a rete, indicazione delle priorità, attraverso la concertazione delle risorse umane e finanziarie locali e con il coinvolgimento di soggetti privati
l’erogazione di servizi e prestazioni economiche di carattere assistenziale, diverse da quelle erogate dallo Stato
autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale a gestione pubblica o privata
partecipazione all’individuazione degli ambiti territoriali
definizione dei parametri di valutazione per l’accesso ai servizi.

comma 3

I comuni inoltre nell'esercizio delle loro funzioni provvedono a:
promuovere le risorse della collettività, forme di auto-aiuto e di reciprocità con e fra i cittadini
coordinano i programmi e le attività tramite collegamenti operativi tra i servizi
semplificano gli strumenti e valutano l’efficienza e l’efficacia dei servizi
adottano forme di consultazione
garantiscono ai cittadini la partecipazione al controllo di qualità.

comma 4

Per i soggetti per i quali è necessario il ricovero presso strutture residenziali provvede il comune di residenza.


ART. 7 (Funzioni delle province)

comma 1

Le province concorrono, nell'ambito delle modalità definite dalle Regioni, alla programmazione del sistema mediante
raccolta di dati sui bisogni e le risorse
l’analisi dell’offerta
la promozione della formazione professionale
la partecipazione alla definizione dei piani di zona.


ART.8 (Funzioni delle regioni)

comma 1

Le regioni esercitano funzioni di programmazione, di coordinamento e di indirizzo, di integrazione e di verifica degli interventi e disciplinano l'attività sanitaria e socio sanitaria.

comma 2

Le regioni promuovono la consultazione e la collaborazione con gli enti locali e il terzo settore.

comma 3

Le regioni in particolare esercitano le seguenti funzioni:
determinazione, entro 180 giorni, degli ambiti territoriali, delle modalità e degli strumenti dei servizi
definizione delle politiche integrate (ambiente, sanità, lavoro, tempo libero, ecc.)
assistenza tecnica agli enti locali
sperimentazione di modelli innovativi
metodi e strumenti di valutazione e di controllo
criteri per l'autorizzazione, l’accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei servizi pubblici e privati, sulla base dei requisiti minimi fissati dallo Stato
istituzione dei registri regionali dei soggetti autorizzati ai servizi
definizione dei requisiti di qualità
definizione per l’acquisto dei titoli ai servizi sociali
definizione del concorso da parte degli utenti al costo delle prestazioni
formazione e aggiornamento del personale
determinazione delle tariffe per i soggetti accreditati
esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti degli enti locali inadempienti

comma 4

Si prevede una disciplina regionale per le procedure e la presentazione dei reclami e l'eventuale istituzione di uffici di tutela degli utenti.

comma 5

Trasferisce ai comuni con legge regionale l’assistenza dei fanciulli illegittimi o abbandonati


ART. 9 (Funzioni dello Stato)

comma 1

Allo Stato competono poteri di indirizzo di coordinamento e di regolazione delle politiche sociali per i seguenti aspetti:
principi e obiettivi definiti attraverso il Piano nazionale degli interventi
individuazione dei livelli essenziali e uniformi delle prestazioni, comprese le funzioni per minori e adulti svolte dal Ministero della Giustizia
fissazione dei requisiti per l’esercizio dei servizi delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale nonché di quelli delle comunità di tipo familiare
determinazione dei profili professionali in ambito sociale e percorsi formativi
poteri sostitutivi in caso di inadempienza delle Regioni
ripartizione del Fondo sociale

comma 2

La determinazione dei livelli essenziali ed uniformi, la fissazione dei requisiti minimi per le strutture residenziali e semi residenziali sono fissati sentita la Conferenza unificata Stato-regioni.


ART. 10 (Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza)

comma 1

Il Governo è delegato ad emanare, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per una nuova disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), sulla base dei seguenti criteri direttivi:
a) definire l’inserimento delle IPAB socio-assistenziali nella programmazione regionale del sistema dei servizi
a) prevedere, nell'ambito del riordino della disciplina, la trasformazione della forma giuridica delle IPAB assicurando efficiente gestione e autonomia patrimoniale e gestionale compatibile col mantenimento della personalità pubblica
a) applicare alle IPAB giuridicamente trasformate:
regime giuridico del personale di tipo privatistico
forme di controllo relative all'approvazione degli statuti, dei bilanci, e della gestione del patrimonio

d) prevedere la possibilità della trasformazione delle IPAB in associazioni o fondazioni di diritto privato, fermo restando il rispetto dei vincoli di fondazione
d) le IPAB che svolgono esclusivamente l’amministrazione del proprio patrimonio adeguano gli statuti ai principi per efficienza, efficacia e trasparenza
d) linee di indirizzo per l’accorpamento e la fusione delle IPAB
d) gestione separata dei servizi da quella del patrimonio
d) scioglimento nel caso di inattività nel campo sociale da almeno due anni o esaurimento dei fini; destinazione del patrimonio ad altre IPAB del territorio
d) esclusione di nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato

comma 2

Sullo schema del decreto legislativo sono acquisiti i pareri della Conferenza unificata Stato-regioni, delle rappresentanze delle IPAB e delle competenti commissioni parlamentari

comma 3

Le regioni adeguano la propria normativa ai principi del decreto legislativo nei 180 giorni successivi alla sua approvazione

ART.11 (Autorizzazione e accreditamento)

comma 1

I servizi e le strutture pubblici e privati a ciclo residenziale e semiresidenziale sono autorizzati dai comuni in conformità ai requisiti della legge regionale e dei requisiti minimi determinati dallo Stato.

comma 2

I requisiti minimi nazionali trovano immediata applicazione con riferimento ai servizi di nuova istituzione, per quelli già operanti provvedono i comuni ad autorizzazione provvisoria.

comma 3

Per le strutture residenziali e semiresidenziali i comuni provvedono all’accreditamento e corrispondono ai soggetti accreditati tariffe per le prestazioni erogate definite dalla programmazione.

comma 4

Le regioni disciplinano le modalità per il rilascio dei comuni ai soggetti privati delle autorizzazioni di servizi sperimentali e innovativi per un periodo massimo di tre anni anche in deroga dei criteri generali


ART. 12 ( Figure professionali sociali)

comma 1

Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, da emanare entro 180 giorni di concerto con i Ministri della Sanità, del Lavoro, della Pubblica Istruzione, della Ricerca scientifica, sulla base dei criteri stabiliti dalla conferenza Stato-regioni, sono definiti i profili professionali degli operatori sociali.

comma 2

Con regolamento del Ministro per la solidarietà sociale sono definiti
le figure da formare con corsi di laurea
le figure da formare in corsi organizzati delle regioni nonché i criteri per il riconoscimento dei profili già esistenti

comma 3

Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea competono alle Università (Decreto 509/99)

comma 4

Restano ferme le disposizioni relative ai profili professionali dell’area socio-sanitaria.

comma 5

Sono individuate le figure professionali, sociali e le modalità di accesso alla dirigenza, senza nuovi e maggiori oneri, con decreto da emanare entro i 180 giorni

comma 6

Finanziamento della formazione spetta alle regioni col concorso del Fondo sociale europeo, senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato


ART. 13 ( Carta dei servizi sociali)

comma 1

Al fine di tutelare le posizioni soggettive degli utenti, entro 180 giorni con decreto del Presidente del consiglio dei ministri, è adottato lo schema generale di riferimento della carta dei servizi sociali; ogni ente erogatore promuove una propria carta dei servizi alla quale deve dare pubblicità (entro sei mesi).

comma 2

La carta definisce:
i criteri di accesso
le modalità del funzionamento
le condizioni per le valutazioni da parte degli utenti

Al fine di tutelare le posizioni soggettive e di rendere immediatamente esigibili i diritti la Carta prevede i ricorsi ad altre forme di tutela.

comma 3

L’adozione della Carta da parte degli enti erogatori costituisce requisito necessario ai fini dell’accreditamento.

CAPO III
DISPOSIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI PARTICOLARI INTERVENTI DI INTEGRAZIONE E SOSTEGNO SOCIALE
ART. 14 (Progetti individuali per le persone disabili)

comma 1

Per realizzare l’integrazione delle persone disabili nella vita familiare e sociale, nell’istruzione e nel lavoro, i comuni, d’intesa con le ASL, predispongono su richiesta dell’interessato un progetto individuale.

comma 2

Il progetto individuale, nell'ambito delle risorse disponibili, comprende
? valutazione diagnostico-funzionale
? prestazioni di cura e di riabilitazione (a carico del SSN)
? servizi alla persona (cui provvede il Comune) con riferimento al recupero, all’integrazione sociale, al sostegno economico per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione;
Il progetto definisce le potenzialità e gli eventuali sostegni al nucleo familiare.

comma 3

Con decreto del Ministro della sanità da emanare entro 90 giorni sono definite le modalità per indicare nella tessera sanitaria, su richiesta dell'interessato, le condizioni di non autosufficienza o di dipendenza per facilitare l'accesso ai servizi e alle prestazioni.


ART. 15 (Sostegno domiciliare per le persone anziane non autosufficienti)

comma 1

Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione, per le patologie acute e croniche, con decreto del Ministro della solidarietà sociale, si determina annualmente la quota del Fondo sociale da riservare ai servizi a favore di persone anziane non autosufficienti e per sostenere il nucleo familiare nell’assistenza dei medesimi.

comma 2


Sono fissati inoltre le modalità di ripartizione dei finanziamenti in base a criteri demografici, valutando altresì la posizione delle Regioni in rapporto a indicatori nazionali di età, di non autosufficienza e di reddito. Il decreto è emanato entro 90 giorni.

comma 3

Una quota dei finanziamenti è riservata a progetti integrati fra assistenza e sanità gestiti da soggetti pubblici e privati volti all’autonomia delle persone anziane e la loro permanenza nell'ambiente familiare nonché al potenziamento dell'assistenza domiciliare.

comma 4

Annualmente le regioni inviano una relazione sugli interventi e gli obiettivi conseguiti nell'attività a favore degli anziani non autosufficienti.


ART. 16 (Valorizzazione e sostegno delle responsabilità familiari)

comma 1

Il sistema sostiene le famiglie nella formazione e cura delle persone, nella promozione del benessere e nel perseguimento della coesione sociale, nei momenti critici o di disagio sostiene la cooperazione, il mutuo aiuto e l’associazionismo, nonché proposte e progetti per l'offerta dei servizi.

comma 2

I livelli essenziali delle prestazioni, i progetti obiettivo tengono conto dell'esigenza di favorire la solidarietà fra generazioni, le responsabilità genitoriali, la parità fra donne e uomini.

comma 3

Nel sistema hanno priorità
erogazioni di assegni di cura e interventi a sostegno della maternità e paternità responsabile, aggiuntivi rispetto a quelli vigenti, da realizzare in collaborazione coi servizi sanitari e socio-educativi
la conciliazione fra il tempo di lavoro e di cura
servizi informativi di sostegno alla genitorialità
prestazioni di aiuto domiciliare anche con benefici economici per chi accoglie disabili, minori e anziani.
servizi di sollievo per aiutare la famiglia nell'accudimento quotidiano di persone bisognose di cure particolari, ovvero per sostituirla durante l'orario di lavoro.
servizi per l’affido

comma 4

Per sostenere le responsabilità individuali e familiari dei nuclei monoparentali, di coppie giovani con figli, di gestanti in difficoltà, di famiglie con handicappati gravi, di famiglie di recente immigrazione, nell'ambito delle risorse disponibili, in alternativa a contributi assistenziali in denaro, i comuni possono concedere prestiti sull’onore a tasso zero; a tal fine all'interno del Fondo nazionale è riservata una quota.

comma 5

I comuni possono prevedere agevolazioni fiscali e tariffarie per le famiglie con specifiche responsabilità di cura e deliberare riduzioni per l'ICI.

comma 6

Con la finanziaria 2001 sono determinate agevolazioni fiscali per la tutela e la cura dei componenti la famiglia non autosufficienti o disabili.


ART.17 (Titoli per l’acquisto di servizi sociali)

comma 1

Su richiesta dell’interessato i comuni possono concedere titoli per l’acquisto di servizi sociali dai soggetti accreditati del sistema, sostitutivi delle prestazioni economiche diverse dal reddito minimo di inserimento e altre prestazioni erogate dallo Stato.

comma 2

Le regioni disciplinano i criteri e le modalità di concessione dei titoli nell’ambito di un percorso attivo per l’integrazione sociale, sulla base degli indirizzi del piano nazionale.

CAPO IV
STRUMENTI PER FAVORIRE IL RIORDINO DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
ART. 18 (Piano nazionale e piani regionali degli interventi e dei servizi sociali)

comma 1

Il Governo predispone ogni tre anni un piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali, tenendo conto delle risorse finanziarie, ordinarie e straordinarie.

comma 2

Il Piano è adottato dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro della solidarietà sociale d’intesa con
la Conferenza unificata Stato-regione
enti e associazioni di promozione sociale maggiormente rappresentative
delle associazioni di rilievo nazionale che operano nei servizi sociali
delle organizzazioni sindacali
delle associazioni di tutela degli utenti.

E’ previsto infine il parere delle competenti commissioni parlamentari.

comma 3

Il Piano indica:
le caratteristiche e i requisiti delle prestazioni comprese nei livelli essenziali
priorità e progetti-obiettivo per i poveri e le persone con difficoltà psico-fisiche
attuazione del sistema integrato per coordinare i servizi sociali con le politiche sanitarie, dell’istruzione, della formazione, del lavoro
indicazione per servizi d’informazione
sperimentazioni innovative
indicatori di verifica sui servizi assicurati e del rapporto costi-benefici
criteri generali per il concorso al costo dei servizi da parte degli utenti
determinazione dei parametri e delle condizioni di accesso
criteri generali per i prestiti sull’onore e per i titoli per l’acquisto di servizi
interventi per gli anziani non autosufficienti e i soggetti disabili
formazione di base e aggiornamento del personale
ripartizione annuale dei finanziamenti
obiettivi per la tutela dei minori, dei giovani, degli anziani, dei disabili, degli immigrati, tossicodipendenti, alcooldipendenti, famiglie.

comma 4

Entrata in vigore del Piano 12 mesi dopo l'entrata in vigore della legge

comma 5

Il Ministro della solidarietà sociale predispone una relazione annuale al Parlamento, con riferimento agli obiettivi, ai costi, ai piani regionali, ai risultati conseguiti.

comma 6

Le regioni, in relazione alle indicazioni del Piano nazionale, entro tre mesi adottano nell’ambito delle risorse disponibili e di intesa con i comuni, il piano regionale in coerenza col piano sanitario e altre politiche sociali.


ART.19 (Piano di zona)

comma 1

I comuni, d’intesa con le ASL, nell’ambito delle risorse disponibili per gli interventi sociali e socio-sanitari, secondo le indicazioni del piano regionale definiscono il piano di zona che individua
obiettivi, priorità, strumenti di realizzazione
le modalità organizzative, le risorse finanziarie, strutturali e professionali, i requisiti di qualità
forme di rilevazione dei dati nell'ambito del sistema informativo nazionale
modalità per l’integrazione fra i servizi
modalità di coordinamento con organi statali periferici
modalità per la collaborazione dei servizi territoriali con i soggetti che operano nell’ambito della solidarietà
forme di concertazione con le ASL, il terzo settore e il volontariato.

comma 2

Il piano di zona è adottato attraverso l’accordo di programma (L.142/90) allo scopo di:
favorire sistemi locali fondati su servizi complementari e flessibili e favorire le risorse, la responsabilità e la partecipazione dei cittadini
qualificare la spesa
ripartire la spesa
formare gli operatori

comma 3

All’accordo di programma partecipano soggetti pubblici, privati e accreditati mediante la concertazione e il concorso con proprie risorse.


ART.20 (Fondo nazionale per le politiche sociali)

comma 1

Per la promozione e il raggiungimento degli obiettivi di politica sociale, lo Stato ripartisce le risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali. (il Fondo è stato istituito con la legge 449/97, art. 59, comma 44, attualmente è di lire 1800 miliardi

comma 2

Per le finalità della legge il Fondo sociale è incrementato di lire 16.700 milioni per l'anno 2000, di cui lire 761.500 milioni per l'anno 2001, e di lire 922.500 milioni a decorrere dall'anno 2002.
Nota: Si descrivono le varie voci di finanziamento, ora attribuite a diversi ministeri, che confluiranno nel Fondo sociale per un totale complessivo di circa 40.000 miliardi; la voce più rilevante riguarda le pensioni e le indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti 20.000 miliardi (ex Ministero dell'interno).

comma 3

Il Ministro del Tesoro apporterà le occorrenti variazioni di bilancio

comma 4

La definizione dei livelli essenziali delle prestazioni è effettuata contestualmente a quella delle risorse da assegnare al Fondo nazionale, tenuto conto delle risorse ordinarie destinate alla spesa sociale dalle regioni e dagli Enti locali.

comma 5

Con regolamento da emanare da parte del Consiglio dei Ministri, il Governo definisce le procedure uniformi per la ripartizione delle risorse del Fondo sulla base dei seguenti principi e criteri:
razionalizzare le procedure, evitare sovrapposizioni
prevedere quote aggiuntive per i comuni associati
garantire che gli stanziamenti alle Regioni e agli enti locali costituiscono quote di coofinanziamento, prevedere accertamenti delle spese al fine di perequare il sistema e la spesa secondo gli obiettivi del piano nazionale
prevedere forme di verifica dei costi e dei risultati, nonché modalità di revoca in caso di mancato impegno
individuare le norme di legge abrogate.

comma 6

Lo schema di regolamento, dopo l'approvazione del Consiglio dei Ministri, è sottoposto al parere della Conferenza unificata Stato-regioni e viene trasmessa successivamente al Parlamento

comma 7

Il Ministro per la solidarietà sociale, sentiti, i ministri interessati e la conferenza unificata, provvede con proprio decreto alla ripartizione del Fondo sulla base del Piano nazionale e dei criteri demografici e socio economici. In sede di prima applicazione, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della Legge, il Ministro per la Solidarietà sociale, adotta il decreto sulla base degli indicati criteri. La ripartizione garantisce le risorse per le prestazioni economiche di carattere socio assistenziale

comma 8

A decorrere dall’anno 2002 lo stanziamento complessivo è determinato dalla legge finanziaria, assicurando comunque le prestazioni economiche.

comma 9

Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo sul riordino delle prestazioni (art. 24), confluiscono nel Fondo anche le relative e specifiche risorse finanziarie.

comma 10

Al Fondo affluiscono contributi e donazioni disposti da privati, fondazioni, organizzazioni internazionali e dell'Unione europea

comma 11

Qualora le regioni e i comuni non impegnino la propria quota, il Ministro provvede alla riassegnazione o rideterminazione delle risorse mantenendo invariata la quota complessiva di trasferimento.


ART. 21 (Sistema informativo dei servizi sociali)

comma 1

Stato, regioni, province e comuni istituiscono un sistema informativo per la conoscenza dei bisogni sociali degli interventi e i servizi al fine di disporre i dati per la programmazione, la gestione, la valutazione delle politiche sociali, la promozione dei progetti europei, il coordinamento fra strutture sanitarie, formative e politiche del lavoro.

comma 2

Con decreto del Ministro per la solidarietà sociale è nominata una commissione tecnica (composta da sei esperti di diversa designazione) col compito di formare proposte circa i contenuti, il modello, gli strumenti attraverso i quali dare attuazione ai livelli operativi del sistema informativo dei servizi sociali

comma 3

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto definisce il coordinamento con gli altri sistemi informativi esistenti in conformità delle specifiche tecniche della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni, a livello locale altrettanto fanno i comuni, le regioni e le province.

comma 4

Gli oneri per il sistema informativo sono a carico del Fondo.

CAPO V
INTERVENTI, SERVIZI ED EMOLUMENTI ECONOMICI DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI
SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI
ART.22 (Definizione del sistema integrato di interventi e servizi sociali)

comma 1

Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, e la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l’efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte.

comma 2

Ferme restando le competenze del Servizio sanitario nazionale in materia di prevenzione, cura e riabilitazione nonché le disposizioni in materia di integrazione socio-sanitaria, gli interventi di seguito indicati costituiscono il livello essenziale delle prestazioni erogabili, sottoforma di beni e di servizi, dalla pianificazione nazionale, regionale e zonale, nei limiti delle risorse del Fondo nazionale tenuto conto dei finanziamenti già destinati dagli enti locali alla spesa sociale:
misure di contrasto delle povertà e servizi di accompagnamento con particolare riferimento alle persone senza fissa dimora;
misure economiche per la vita autonoma e la permanenza a domicilio di persone totalmente dipendenti o incapaci di compiere gli atti propri della vita quotidiana;
interventi di sostegno ai minori in situazione di disagio (famiglia di origine, affidamento, strutture di accoglienza) e per la promozione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza;
sostegno delle responsabilità familiari (lavoro e cura)
sostegno alle donne in difficoltà
piena integrazione delle persone disabili, centri socio-riabilitativi, comunità-alloggio, servizi di accoglienza per i soggetti privi di famiglia, sostituzione temporanea delle famiglie per i soggetti in situazione di gravità;
interventi per le persone anziane e per i disabili per favorire la permanenza a domicilio o per affidamenti a famiglie e a strutture comunitarie, accoglienza presso strutture residenziali per coloro che non siano assistibili o domicilio a causa di elevata fragilità personale o di limitazione grave dell’autonomia
prestazioni integrate socio-educative per dipendenti da droga, alcool e farmaci.
informazione e consulenza alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi e per promuovere iniziative di auto-aiuto.

comma 3

Gli interventi del sistema integrato per i minori sono realizzati secondo le finalità di leggi già vigenti per i diritti e la protezione dell'infanzia e dell'adolescenza.
Ai fini dell'autorizzazione e dell'accreditamento delle strutture a ciclo residenziale e per favorire la deistituzionalizzazione, l'accoglienza del minore deve essere organizzata esclusivamente nella forma in comunità di tipo familiare.

comma 4

Con riferimento alla garanzia del livello esenziale delle prestazioni le regioni provvedono comunque l’erogazione delle seguenti prestazioni:
servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazioni e consulenza al singolo o ai nuclei familiari;
servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari;
assistenza domiciliare;
strutture residenziali e semiresidenziali per soggetti con fragilità sociali;
centri di accoglienza residenziali o diurni a carattere comunitario.

SEZIONE II
MISURE DI CONTRASTO ALLA POVERTA' E RIORDINO DEGLI EMOLUMENTI ECONOMICI ASSISTENZIALI
ART. 23 (Reddito minimo di inserimento)

comma 1

Il Governo riferisce in Parlamento sui risultati della sperimentazione in corso entro il 30 maggio 2001 e sui risultati conseguiti. Con successivo provvedimento legislativo, sono definiti le modalità e le risorse per l’estensione del reddito minimo di inserimento, come misura generale di contrasto della povertà a cui ricondurre anche altri interventi di sostegno al reddito come la pensione sociale e l’assegno sociale.
Nota: l'istituto del reddito minimo d'inserimento è stato introdotto in via sperimentale nel 1997 (legge 27 dicembre n. 449, art. 59 commi 47-48) a favore dei soggetti privi di reddito singoli o con uno o più figli a carico ed impossibilitati a provvedere per cause psichiche, fisiche e sociali al mantenimento proprio e dei figli. Con successivo Decreto legislativo (237/1998) è stata determinata l'applicazione affidata a Comuni individuati tenuto conto dei livelli di povertà e altri parametri. Il costo della sperimentazione grava per una quota del 90% sul fondo per le politiche sociali e per il 10% sui Comuni che effettuano la sperimentazione. Ai fini dell'accesso al reddito minimo i soggetti destinatari devono essere privi di reddito o con un reddito che non sia superiore alla soglia di povertà stabilita in lire 500 mila mensili.

comma 2

Il reddito minimo di inserimento è definito quale misura di contrasto della povertà e di sostegno al reddito anche per i senza fissa dimora.


ART.24 (Delega al Governo per il riordino degli emolumenti derivanti da invalidità civile, cecità e sordomutismo)

comma 1

Nel rispetto del principio della separazione fra spesa assistenziale e spesa previdenziale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il Governo è delegato ad emanare entro 180 giorni un decreto legislativo recante norme per il riordino degli assegni, indennità ai ciechi civili, ai sordi, agli invalidi civili in base ai seguenti principi direttivi:
a) riclassificazione delle indennità e degli assegni, e dei relativi importi, che non determini una riduzione degli attuali trattamenti e, nel complesso, oneri aggiuntivi rispetto a quelli determinati dall’andamento tendenziale degli attuali trattamenti previsti dalle disposizioni vigenti. La riclassificazione tiene inoltre conto delle funzioni a cui gli emolumenti assolvono, come misure di contrasto alla povertà o come incentivi per la rimozione delle limitazioni personali, familiari e sociali dei portatori di handicap, per la valorizzazione delle capacità funzionali del disabile e della sua potenziale autonomia psico-fisica, prevedendo le seguenti forme di sostegno economico:
1) reddito minimo per disabilità totali, costituito da pensioni e assegni che hanno lo scopo di integrare la mancata produzione del reddito. Il reddito minimo in caso di grave disabilità è cumulabile con l’indennità di cui al punto 3.
2) reddito minimo per disabilità parziali, costituito da indennità e assegni concessi a persone con diversi gradi di minorazione fisica e psichica, per favorire la formazione, borse di lavoro, da utilizzare anche temporaneamente nella fase di avvio al lavoro e fino all’inserimento.
3) indennità per la vita autonoma e la comunicazione, commisurata alla gravità e per consentire sorveglianza continua ai non autosufficienti. Questa indennità è costituita dalle prestazioni già percepite (indennità di accompagnamento) con lo scopo di evitare l’esclusione sociale, favorire la comunicazione e la permanenza a domicilio anche in presenza di spese personali aggiuntive. L’indennità può essere concessa secondo le seguenti condizioni tra loro non cumulabili:
indennità per l’autonomia dei disabili gravi o pluriminorati al solo titolo della minorazione;
indennità di cura e di assistenza per gli ultrasessantacinquenni totalmente dipendenti.
b) cumulabilità dell’indennità di cura e di assistenza agli anziani non autosufficienti, con il reddito minimo di inserimento;
c) fissazione dei requisiti psico-fisici e reddituali individuali che danno luogo alla concessione di cui ai punti 1 e 2 secondo quanto previsto dal D.Lgs. 109/98 relativo ai criteri di valutazione della situazione economica;
d) corresponsione di nuovi trattamenti per coloro che non sono titolari di pensioni, indennità, entro 4 mesi dal riordino, prevedendo l'equiparazione dei trattamenti richiesti;
e) equiparazione e ricollocazione delle indennità già percepite, entro un anno;
f) disciplina del regime transitorio fatti salvi i diritti acquisiti per coloro che già fruiscono di assegni o indennità;
g) riconoscimento delle prestazioni anche ai disabili o agli anziani ricoverati, prevedendo tuttavia una partecipazione alla spesa per l’assistenza fornita, fermo restando la quota del 50% del reddito minimo di inserimento a beneficio dell’assistito;
h) revisione e snellimento delle procedure di accertamento dell’invalidità civile e delle concessioni delle prestazioni, unificando le competenze, prevedendo uno sportello unico; revisione dei criteri e dei requisiti tenendo conto dell’art.4, L.104/92, delle classificazioni OMS; definizione delle modalità per la verifica della sussistenza dei requisiti.

comma 2

Sullo schema di decreto legislativo sono acquisite le intese con la Conferenza unificata Stato-regioni, con le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni sindacali e le associazioni di tutela degli utenti e il parere delle commissioni parlamentari competenti.


ART. 25 (Accertamento della condizione economica del richiedente)

comma 1

Ai fini dell'accesso ai servizi disciplinati dalla legge, la verifica della condizione economica è effettuata secondo le disposizioni ISE (D.Lgs.109/98 e 130/2000, art. 3, comma 2 ter).


ART. 26 (Utilizzo di fondi integrativi per prestazioni sociali)

comma 1

L'ambito di applicazione dei Fondi integrativi per le prestazioni socio-sanitarie (decreto legislativo 502/92, art. 9), comprende le spese sostenute per prestazioni sociali erogate nei trattamenti assistenziali intensivi e prolungati per garantire la permanenza a domicilio o in strutture residenziali e semi residenziali con riferimento a persone anziane e disabili.

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 27 (Istituzione della Commissione di indagine sulla esclusione sociale)

comma 1

E’ istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Commissione di indagine sulla esclusione sociale.

comma 2

La Commissione ha il compito di effettuare ricerche e indagini sulle povertà e l’emarginazione e di promuoverne la conoscenza per fini operativi.

comma 3

Il Governo riferisce annualmente sul fenomeno in base alla relazione della Commissione.

comma 4

La Commissione è composta da studiosi esperti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio. Seguono norme di funzionamento.

comma 5

Gli oneri sono determinati in 250 milioni annui tratti dal Fondo.


ART. 28 (Interventi urgenti per le situazioni di povertà estrema)

comma 1

Al fine di garantire il potenziamento degli interventi per i servizi alle persone che versano in stato di povertà estrema e alle persone senza fissa dimora, il Fondo nazionale per le politiche sociali è aumentato di lire 20 miliardi per gli anni 2001-2002.

comma 2

Per gli stessi scopi le organizzazioni del volontariato, le ONLUS, le IPAB propongono progetti per centri e servizi di pronta accoglienza, interventi socio-sanitari e per il reinserimento sociale.

comma 3

Entro 90 giorni con atto di indirizzo e coordinamento del Ministro per la solidarietà sono definiti i criteri per il riparto fra le Regioni, i termini e i requisiti per l'accesso ai finanziamenti, nonché le modalità di valutazione e di monitoraggio.

comma 4

Modalità di finanziamento degli interventi relativi alla povertà estrema.


ART. 29 (Disposizioni sul personale)

comma 1

Si prevede un concorso di reclutamento di 100 unità di personale professionale per le funzioni statali previste dalla legge, nonché in materia di adozioni internazionali, politiche per gli immigrati e tutela dei minori.

comma 2

Onere: 2 miliardi per il 2000 e 7 miliardi a decorrere dal 2001 a carico del Fondo nazionale per le politiche sociali


ART. 30 (Abrogazioni)

E' abrogata la legge 17 luglio 1890 n. 6972 (istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) dopo l'approvazione del decreto legislativo di cui all'art.10.
Sono abrogate anche le leggi sulle prestazioni economiche ai ciechi, ai sordi, agli invalidi civili alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'art. 24.
Sono immediatamente abrogati gli articolo 72 della legge n. 6972/1890 (domicilio di soccorso) e l'articolo 59 comma 45 della legge n. 449/1997 (disposizioni transitorie sulle finalità del Fondo per le politiche sociali).