Il Ministro della Sanità
DECRETA
Sono approvate le modificazioni dello statuto sociale dell’ANIEP
“Associazione Nazionale per la promozione e la difesa dei diritti
civili e sociali degli handicappati” già “Associazione
Nazionale invalidi esiti poliomielite ed altri invalidi civili - ANIEP”,
con sede in Bologna, di cui all’allegato testo - che forma parte
integrante del presente decreto - composto di 43 articoli, debitamente
vistato di cui all’atto pubblico del 23 maggio 1999, numero repertorio
3376, a rogito del Dr. Giuseppe Farinella, notaio in Rimini.
Roma,
8 novembre 1999
TITOLO I
NORME GENERALI
Articolo
1
Scopi
ANIEP, Associazione Nazionale per la promozione e la difesa dei diritti
civili e sociali degli handicappati (con sede in Bologna), per assicurare
a tutti i cittadini disabili l’effettivo diritto al pieno affermarsi
della loro personalità e per rimuovere le cause sociali, culturali
ed economiche che ostacolano la loro partecipazione alla vita del Paese,
si propone di:
-
rappresentare gli handicappati nei loro diritti positivi e umani,
come singoli e come gruppo sociale, mediante adeguate forme di patrocinio
e di informazione;
-
promuovere l’integrale attuazione dei principi costituzionali
concernenti l’uguaglianza, l’assistenza sociale ed economica,
il diritto alla salute, all’istruzione, alla formazione professionale
ed al lavoro, nel quadro della sicurezza e solidarietà sociale;
-
sollecitare il definitivo superamento della tradizionale organizzazione
e ideologia assistenzialistica, mediante servizi e prestazioni socio-sanitarie
di prevenzione, di riabilitazione e di socializzazione, al fine di
conseguire la libertà dal bisogno e l’uguaglianza di
opportunità, nell’abito del pluralismo istituzionale
e delle autonomie locali;
-
sviluppare la propria azione in collegamento permanente con le organizzazioni
sociali, sindacali e di volontariato, per inserire le rivendicazioni
degli handicappati nel contesto delle politiche per il miglioramento
delle condizioni di vita di tutti i cittadini, nonché stabilire
rapporti di collaborazione e di partecipazione con gli organismi e
i programmi della comunità europea riguardanti le persone handicappate;
-
assumere
e rivendicare ogni iniziativa legislativa, nazionale e regionale,
necessaria per garantire e migliorare l’inserimento degli handicappati
in tutte le espressioni della vita sociale, culturale ed economica,
politica e ricreativa, al fine di evitare le situazioni di isolamento,
di passività e di allontanamento dalla famiglia e dal normale
contesto di vita;
-
attuare studi, ricerche ed attività informative e formative
circa la situazione degli handicappati e sulle condizioni legislative,
sociali, tecniche ed organizzative della loro integrazione e riabilitazione;
-
combattere
e denunciare ogni forma di discriminazione, di rifiuto, di reclusione,
di emarginazione e di speculazione economica nei confronti degli handicappati,
sia che si verifichino in istituzioni specializzate, sia che si manifestino
nelle sedi e nelle organizzazioni della vita collettiva;
-
realizzare
in collaborazione con lo Stato, le Regioni e gli Enti locali e in
genere con tutte le istituzioni pubbliche e private, servizi e interventi
integrativi riferiti al diritto alla salute, all’istruzione,
alla formazione professionale, al lavoro, all’autonomia personale
e al tempo libero.
Per conseguire i propri scopi ANIEP, Associazione senza fini di lucro,
si avvale in modo prevalente e determinante delle prestazioni personali,
volontarie e gratuite dei propri aderenti. E’ tuttavia consentito
assumere lavoratori dipendenti o di fruire di prestazioni di lavoro
autonomo, per le attività necessarie al funzionamento degli
uffici e degli organi e per interventi qualificati o specializzati.
Articolo
2
Soci e Sostenitori
Possono
aderire ad ANIEP, in qualità di soci effettivi, tutti i cittadini
handicappati che presentino una minorazione fisica, intellettiva o sensoriale,
stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di
apprendimento, di relazione o di svantaggio sociale o di emarginazione.
Ogni domanda di iscrizione dovrà essere presentata alla sezione
di appartenenza, corredata da certificazione medico-legale.
Qualora nella città di residenza del richiedente non vi sia sede
ANIEP, la domanda andrà presentata alla Segreteria Generale o alla
Sezione Provinciale più vicina purché nel territorio della
Regione di residenza.
L’Associazione, per l’attuazione delle sue finalità,
sollecita la partecipazione di persone normodotate in qualità di
soci sostenitori che dichiarino l’adesione allo Statuto per fini
di solidarietà con gli impegni descritti all’articolo 1.
I soci effettivi e i soci sostenitori costituiscono gli aderenti ad ANIEP.
Articolo
3
Obblighi e diritti degli aderenti
Gli aderenti
sono tenuti:
- al pagamento della quota annuale di tesseramento;
- a contribuire all’attuazione degli scopi dell’Associazione.
La qualità di aderente si perde:
- per dimissioni;
- per mancato pagamento della quota associativa;
- per sospensione o espulsione conseguente a grave violazione dello Statuto,
accertate dal Collegio dei probiviri.
Gli aderenti hanno diritto:
- a partecipare alle riunioni degli organi statutari;
- a fruire e a contribuire a tutte le azioni di patrocinio, di rappresentanza
e di promozione sociale e giuridica attuate dall’Associazione;
- ad essere puntualmente informati sulla legislazione nazionale e regionale
e sulla esigibilità dei diritti e dei servizi socio-assistenziali
e per l’integrazione sociale, nonché sulle iniziative di
sensibilizzazione culturale;
- a partecipare, quali utenti organizzatori, a tutte le attività
di riabilitazione e di socializzazione che ANIEP realizza in attuazione
dei propri scopi con lo Stato, le Regioni, gli Enti locali, istituzioni
e organizzazioni private.
Articolo
4
Divieto di propaganda politica
Nell’ambito
dell’Associazione, salvo il diritto di manifestare liberamente le
proprie idee, è vietato svolgere propaganda a favore o a danno
di partiti o di movimenti politici, dai quali ANIEP deve essere rigorosamente
e in ogni circostanza indipendente.
TITOLO II
COSTITUZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI
Articolo
5
Elezioni
Le elezioni
degli organi centrali e periferici dell’Associazione si svolgono:
a. col voto di lista con proporzionale pura;
b. col metodo della lista aperta.
Il regolamento per l’esecuzione dei due indicati metodi di elezione
è approvato dall’Assemblea nazionale.
Articolo
6
Voto segreto
Per le elezioni
a cariche sociali e per ogni deliberazione riguardante persone il voto
deve essere segreto.
Articolo
7
Condizioni di eleggibilità alle cariche sociali
Gli
aderenti possono essere eletti in tutti gli organi centrali e periferici
di ANIEP.
I sostenitori possono essere eletti in tutti gli organi alla condizione
che il loro numero sia sempre inferiore al numero complessivo dei soci
effettivi eletti nello stesso organo.
La carica di Presidente nazionale, regionale e provinciale è riservata
ai soci effettivi.
Le candidature per gli organi centrali e periferici debbono essere precedute
dalla richiesta od accettazione scritta del candidato.
Articolo
8
Incompatibilità e gratuità delle cariche
Nell’ambito
dell’Associazione la stessa persona non può ricoprire più
di due cariche sociali.
Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese
sostenute per l’attività prestata.
Articolo 9
Dimissioni
Le
dimissioni da cariche sociali, motivate per iscritto, decorrono dalla
ratifica dell’organo in cui il dimissionario è stato eletto.
Sino alla sostituzione, da deliberare entro tre mesi, il dimissionario
conserva la responsabilità degli atti di ordinaria amministrazione
connessi alla carica.
TITOLO
III
ORGANI NAZIONALI
Articolo
10
Organi centrali dell’Associazione
Gli organi
centrali dell’Associazione sono:
· l’Assemblea Nazionale;
· il Comitato centrale;
· il Collegio dei probiviri;
· il Collegio dei sindaci revisori dei conti.
Articolo
11
L’Assemblea nazionale
L’assemblea
nazionale è costituita dai Presidenti e dai delegati delle Sezioni
Provinciali e Comunali.
Ogni Sezione viene rappresentata dal proprio presidente e da un delegato
per ogni cento soci o frazione di cento superiore a cinquanta, computati
in rapporto al numero dei tesserati dell’anno precedente, ciascuno
con diritto ad un solo voto.
I delegati sono nominati con deliberazione dei rispettivi comitati fra
gli aderenti della Sezione.
In caso di impedimento, il Presidente della Sezione può farsi rappresentare
nell’Assemblea da un suo delegato scelto fra gli aderenti della
propria Sezione.
Partecipano ai lavori dell’Assemblea nazionale, con voto consultivo,
i componenti il Comitato centrale, i Probiviri, i Sindaci Revisori dei
Conti effettivi e supplenti, e i Commissari delle Sezioni costituite,
nonché di quelle costituende che rappresentino almeno cinquanta
soci.
Articolo
12
Presidente dell’Assemblea Nazionale
Il Presidente
dell’Assemblea nazionale viene eletto dall’Assemblea stessa.
Articolo
13
Costituzione dell’Assemblea Nazionale
L’Assemblea
nazionale è validamente costituita, in prima convocazione, quando
sia presente la metà più uno degli aventi diritto al voto
deliberativo; in seconda convocazione, da tenersi a distanza di almeno
ventiquattro ore, quando sia presente almeno un terzo.
La legittimità della costituzione è dichiarata dal Presidente
dell’Assemblea su conforme verbale della Commissione per la verifica
dei poteri nominata alla apertura dei lavori dell’Assemblea.
Articolo
14
Assemblea Nazionale Ordinaria
L’Assemblea
nazionale è convocata dal Presidente Nazionale su mandato del Comitato
Centrale in via ordinaria una volta l’anno con lettera raccomandata,
da spedirsi almeno trenta giorni prima della data fissata, contenente
l’ordine del giorno.
Articolo
15
Assemblea Nazionale Straordinaria
L’Assemblea
nazionale è convocata in via straordinaria dal Presidente nazionale
quando il Comitato centrale ne ravvisi la necessità e quando sia
fatta richiesta motivata e scritta da un numero di Sezioni che rappresenti
almeno un quarto dei soci.
Articolo
16
Deliberazioni dell’Assemblea Nazionale
Per
le deliberazioni dell’assemblea nazionale è richiesto il
voto favorevole della metà più uno degli aventi diritto
al voto presenti, come accertato dalla Commissione verifica dei poteri.
Articolo
17
Attribuzioni dell’Assemblea Nazionale
Spetta
all’Assemblea nazionale:
a. stabilire le direttive generali dell’azione dell’Associazione;
b.
eleggere il Comitato Centrale, i Collegi dei Probiviri e dei Sindaci Revisori
dei Conti;
c. approvare annualmente il conto consuntivo e il bilancio preventivo
dell’Associazione;
d. deliberare le modificazioni dello Statuto, con la presenza di almeno
tre quarti degli aventi diritto al voto;
e. determinare, su proposta del Comitato Centrale, l’entità
della quota annuale di tesseramento e la parte riservata alle Sezioni;
f. definire i modi di collaborazione con gli organismi internazionali
che rappresentano o trattano i temi dell’handicap e della disabilità;
g. deliberare, con voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi
diritto al voto, sullo scioglimento dell’associazione e sulla devoluzione
del patrimonio per finalità similari a quelle di ANIEP.
Articolo
18
Mozione di sfiducia
Nell’Assemblea
nazionale è consentito sottoporre a voto di sfiducia l’operato
del Comitato Centrale.
La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno un terzo degli
aventi diritto al voto.
In caso di approvazione della mozione di sfiducia si procede, seduta stante,
a nuove elezioni.
Articolo
19
Il Comitato centrale e i suoi compiti
Il
Comitato centrale, in osservanza della legge, dello Statuto e delle deliberazioni
dell’Assemblea nazionale, attua la linea politica della Associazione
curando le iniziative idonee al suo perseguimento.
Il Comitato centrale ha inoltre facoltà di nominare Commissari
provinciali o comunali ne seguenti casi:
- per il coordinamento delle attività per la costituzione di una
nuova sezione che conti almeno cinquanta aderenti;
- per accertata impossibilità di funzionamento di una sezione costituita.
L’incarico di commissario, che ha il compito di convocare l’Assemblea
degli aderenti per l’elezione delle cariche sociali, è affidato
per un anno ed è rinnovabile una sola volta.
Articolo
20
Composizione del Comitato centrale
Il
Comitato centrale dura in carica tre anni ed è composto di sette
consiglieri.
Il Comitato centrale elegge a maggioranza tra i consiglieri:
- il Presidente nazionale
- il Vice Presidente nazionale
- il Segretario generale
- il Tesoriere nazionale.
Articolo
21
Il Presidente Nazionale
Il
Presidente nazionale è il rappresentante legale dell’Associazione
in conformità alle vigenti disposizioni di legge.
Convoca e presiede il Comitato centrale e ne riassume la volontà
collegiale.
Articolo
22
Il Vice Presidente Nazionale
Il
Vice Presidente nazionale coadiuva il Presidente Nazionale in tutte le
sue attribuzioni e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.
Articolo
23
Il Segretario generale
Il
Segretario generale, in attuazione delle deliberazioni del Comitato centrale,
coordina l’attività organizzativa e associativa centrale
con quella periferica, anche ai fini della costituzione di nuove Sezioni.
Articolo
24
Il Tesoriere Nazionale
Il
Tesoriere nazionale è il responsabile tecnico dell’Amministrazione
economico-finanziaria dell’Associazione.
Cura la compilazione dei bilanci annuali, consuntivo e preventivo, da
sottoporre all’Assemblea nazionale, previa approvazione del Comitato
centrale.
Articolo
25
Partecipazione alle riunioni del Comitato centrale
Alle
sedute del Comitato centrale partecipa, con voto consultivo, il Presidente
del Collegio dei Sindaci revisori dei conti.
Ogni componente del Comitato centrale che per tre volte consecutive e
senza giustificato motivo non interviene alle riunioni del Comitato è
considerato dimissionario.
Articolo
26
Reintegrazione del Comitato centrale
Verificandosi,
per qualsiasi causa, il recesso di un consigliere, subentra nel Comitato
centrale il primo dei non eletti della lista del consigliere receduto.
In caso di impossibilità o di rifiuto dei candidati non eletti,
il Comitato delibera di reintegrarsi mediante cooptazione di un consigliere
scelto all’unanimità dai presenti.
Il Comitato centrale, nel corso del suo mandato, può reintegrare
soltanto due consiglieri e quando alla scadenza del suo mandato manchino
non meno di sei mesi.
Per ulteriori casi di rinuncia o defezione, l’Assemblea nazionale,
convocata dal Comitato centrale, ha facoltà di procedere ad elezioni
suppletive o ad elezioni generali.
Articolo
27
Elezione del Collegio dei Probiviri
L’Assemblea
nazionale elegge per un triennio il Collegio dei Probiviri che è
composto da tre membri effettivi e due supplenti.
Il Presidente del Collegio dei Probiviri è eletto in seno al Collegio
medesimo fra i membri effettivi.
Articolo
28
Compiti del Collegio dei Probiviri.
Il
Collegio dei Probiviri è l’organo preposto alla cognizione
di tutte le controversie insorte fra gli aderenti in cui sia contestata
la conformità dei comportamenti alle norme dello Statuto.
Il
Collegio dei probiviri ha competenza a svolgere preliminari funzioni arbitrali
o conciliative delle quali può essere investito anche su istanza
dei singoli aderenti.
Fallito il tentativo di bonario componimento, istruisce i relativi giudizi
disciplinari, comminando le sanzioni previste dal presente Statuto.
Articolo
29
Sanzioni disciplinari
L’aderente
che commette infrazioni dello Statuto, accertate dal Collegio dei probiviri,
incorre nelle seguenti sanzioni disciplinari:
- il richiamo scritto;
- la censura;
- la sospensione da socio o sostenitore;
- la destituzione da cariche sociali;
- l’espulsione.
Articolo
30
Elezione del Collegio dei Sindaci revisori dei conti
L’Assemblea
nazionale elegge per un triennio tre Sindaci revisori dei conti effettivi,
di cui almeno uno iscritto nel registro dei revisori contabili, e due
supplenti, di cui almeno uno iscritto nel medesimo registro.
Il Presidente del Collegio è eletto in seno al Collegio medesimo
fra i membri effettivi.
Articolo
31
Compiti del Collegio dei Sindaci revisori dei conti
Il
Collegio dei Sindaci Revisori dei conti costituisce l’organo di
controllo della regolarità finanziaria e contabile dell’Associazione,
in analogia a quanto disposto dagli articoli 2397, comma 1; 2399, comma
1; 2401,2403, 2404, 2407, 2408, comma 1, del codice civile per quanto
al Collegio stesso applicabili.
Il Collegio dei Sindaci Revisori dei conti riferisce annualmente alla
Assemblea Nazionale sullo svolgimento delle proprie funzioni.
TITOLO
IV
ORGANI PERIFERICI
Articolo
32
Organi periferici dell’Associazione
Gli organi
periferici dell’Associazione sono:
- l’Assemblea regionale;
- il Consiglio regionale;
- la Sezione provinciale o comunale;
- l’Assemblea provinciale o comunale;
- il Comitato provinciale o comunale;
- il Collegio provinciale o comunale dei Sindaci revisori dei conti.
Articolo
33
L’Assemblea regionale
Per
una articolazione di ANIEP conforme all’ordinamento istituzionale
dello Stato, le Sezioni di una medesima Regione, previa autorizzazione
del Comitato Centrale, formano l’Assemblea regionale che è
costituita dai Presidenti in carica delle Sezioni e dai delegati delle
Sezioni stesse.
Per la nomina dei delegati e per quant’altro li riguarda valgono
le disposizioni riflettenti i delegati delle Sezioni all’Assemblea
Nazionale.
Articolo
34
Il Consiglio regionale
L’Assemblea
regionale elegge fra i suoi membri il Consiglio regionale, che di regola
ha sede nel capoluogo della regione, è costituito da cinque a nove
membri e dura in carica tre anni.
Il Collegio regionale elegge fra i suoi membri un Presidente, un Segretario
e un responsabile amministrativo.
Articolo
35
Attribuzioni del Consiglio regionale
I
compiti del Consiglio regionale, cui è vietato di svolgere funzioni
operative proprie delle Sezioni e di interferire nella loro autonomia
per quanto è stabilito
dal presente Statuto, sono il coordinamento dell’attività
organizzativa e associativa nell’ambito della regione, la rappresentanza
dei diritti degli aderenti presso l’Ente Regione ed i suoi organi,
secondo quanto stabilito dall’articolo 1.
Articolo
36
Funzionamento dell’Assemblea e del Consiglio regionale
Il
funzionamento, le modalità di convocazione e di riunione dell’Assemblea
e del Consiglio regionali sono da desumere per analogia da quelli dell’Assemblea
Nazionale e del Comitato centrale.
Articolo
37
Deliberazioni del Consiglio regionale
Le
deliberazioni del Consiglio regionale debbono essere comunicate entro
quindici giorni al Comitato Centrale.
Articolo
38
Funzionamento dei Consigli regionali
Le
attività del Consiglio regionale sono finanziate dalle singole
Sezioni, in base ad un bilancio preventivo di spesa approvato dall’assemblea
regionale.
Articolo
39
La Sezione provinciale o comunale
La Sezione
costituisce la base dell’ordinamento decentrato dell’Associazione
e svolge, a livello provinciale o comunale, i compiti descritti all’articolo
1 del presente Statuto con le medesime modalità.
In particolare:
a. funge da collegamento fra gli organi centrali ed i singoli aderenti;
b. rappresenta localmente ANIEP e gli handicappati del proprio territorio
che ne facciano richiesta;
c. collabora con gli enti locali e le altre istituzioni pubbliche per
il conseguimento dell’integrazione sociale, economica, civile e
culturale degli handicappati;
d. cura il proselitismo e svolge attività di assistenza sociale,
di consulenza e di patronato;
e. realizza per gli handicappati del territorio iniziative, servizi e
prestazioni per la riabilitazione e l’integrazione.
Le Sezioni hanno autonomia patrimoniale, gestionale, finanziaria, funzionale
ed organizzativa nel proprio ambito territoriale con l’obbligo di
bilancio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea degli
aderenti.
Le Sezioni inoltre hanno facoltà di realizzare accordi fra gli
aderenti per iniziative di specifico interesse locale, che non siano in
contrasto coi principi stabiliti dal presente Statuto.
Articolo
40
Comitato e Assemblea provinciale e comunale
Le
Sezioni possono costituirsi quando rappresentino almeno cinquanta aderenti
e sono gestite da un Comitato che rimane in carica tre anni ed è
composto da cinque, oppure sette membri eletti dall’Assemblea provinciale
o comunale degli aderenti della Sezione iscritti per l’anno sociale
precedente.
Il Comitato elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente,
il Segretario e il Tesoriere.
L’Assemblea, convocata dal Presidente della Sezione (o dal Commissario),
è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti
almeno un terzo degli aventi diritto al voto e in seconda convocazione,
da tenersi almeno ventiquattro ore dopo, con la presenza di qualsiasi
numero di aventi diritto al voto.
In ogni caso, sia in prima, sia in seconda convocazione, il numero dei
votanti non può essere inferiore al triplo delle persone da eleggere.
E’ ammesso il voto per delega, a nessun avente diritto al voto può
essere conferita più di una delega.
L’Assemblea svolge i seguenti compiti:
- verifica la validità della riunione;
- approva il conto consuntivo e il bilancio preventivo;
- definisce le attività, gli impegni e le iniziative per l’attuazione
degli scopi statutari e per specifici accordi fa gli aderenti.
I compiti e le funzioni dei Comitati e delle Assemblee provinciali e comunali
sono uguali per quanto compatibili, a quelli del Comitato centrale e dell’Assemblea
nazionale.
Le Sezioni sono rappresentate di fronte a terzi ed in giudizio dal proprio
Presidente.
Articolo 41
Collegio provinciale e comunale dei Sindaci revisori dei conti
L’assemblea
della Sezione, in occasione della costituzione e del rinnovo delle cariche
sociali, elegge tre Sindaci revisori dei conti effettivi e due supplenti
che rimangono in carica tre anni.
Per il Collegio così costituito valgono, per quanto compatibili,
le norme previste per il Collegio dei sindaci revisori dei conti dell’Associazione
nazionale.
TITOLO V
NORME GENERALI
Articolo
42
Risorse economiche
Per
lo svolgimento delle proprie attività e per il suo funzionamento
ANIEP e i suoi organi periferici traggono le necessarie risorse economiche
da:
- contributi degli aderenti;
- contributi da privati;
- contributi dello Stato,di enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamen
te al sostegno delle specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni o lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
Articolo 43
Per
quanto non è previsto o regolamentato dal presente Statuto si applicano
le leggi dello Stato o, relativamente agli organi periferici, gli accordi
fra gli aderenti.
REGOLAMENTO
ELETTORALE
TITOLO
I
ELEZIONE CON VOTO DI LISTA A PROPORZIONALE PURA
Articolo 1
Modalità per la presentazione della candidatura
Le
liste dei candidati debbono essere presentate al Presidente dell’Assemblea
Nazionale, Regionale, Provinciale o Comunale, in seno alla quale si svolgono
le elezioni, prima dell’inizio delle operazioni di voto.
Ogni lista può comprendere al massimo tanti candidati quanti sono
i seggi da attribuire.
Non è ammessa la candidatura multipla per lo stesso organo.
Ogni lista deve essere accompagnata dall’atto di accettazione dei
candidati, di cui all’art. 8 dello statuto sociale.
Ciascuna lista deve essere presentata e collegata ad una mozione politico-associativa,
sottoscritta da almeno il 15% (arrotondamento per eccesso) degli aventi
diritto al voto presenti e deve essere contraddistinta dal numero progressivo
secondo l’ordine di presentazione.
Articolo
2
Votazioni
Le
Assemblee Nazionale, Regionale, Provinciale, Comunale nominano la Commissione
Elettorale composta di almeno tre membri, con esclusione dei candidati.
La Commissione elegge il proprio Presidente.
Le votazioni si effettuano a scrutinio segreto.
Nel locale in cui avvengono le votazioni debbono essere affisse le liste
dei candidati.
Il voto per essere valido, deve essere espresso da ciascun elettore mediante
l’indicazione:
a) del numero di lista che egli intende votare;
b) del cognome del candidato cui intende attribuire la preferenza o del
nume-ro che contraddistingue quel candidato nella rispettiva lista.
Articolo 3
Voti di preferenza
Ogni
elettore può esprimere voti di preferenza al massimo nelle seguenti
misure:
n. 4 o 5 per il Comitato Centrale, rispettivamente nel caso che esso debba
comporsi di 7 o di 9 membri;
n. 3 per il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori dei Conti;
n. 3 per il Collegio Nazionale dei Probiviri;
n. 3,4,5 per il Consiglio Regionale, rispettivamente nel caso che esso
debba comporsi di cinque, sette o nove membri;
n. 3,4,5 per il Comitato Provinciale o Comunale, rispettivamente nel caso
che esso debba comporsi di cinque, sette o nove membri;
n. 3 per il Collegio Provinciale o Comunale dei Sindaci Revisori dei Conti.
Articolo
4
Verbalizzazione delle operazioni di votazione
Delle
operazioni di votazione viene redatto processo verbale che è sottoscrit-to
dal Presidente della Commissione elettorale e dagli scrutatori.
Articolo
5
Operazioni di scrutinio
Le
operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle
votazioni e non possono essere interrotte prima della loro chiusura.
Nel caso in cui, sia in sede nazionale, sia in regionale, provinciale
o comunale, si effettuino elezioni contestuali di organi di diverso livello,
lo spoglio delle schede relative all’elezione dell’organo
di livello superiore precede quello dell’organo di livello inferiore.
Alle operazioni di spoglio partecipano anche i rappresentanti di lista,
i cui nominativi debbono essere segnalati al Presidente della Commissione
elettorale al momento della presentazione delle liste.
Delle operazioni di scrutinio viene redatto processo verbale che è
sottoscritto, in ogni foglio, dal Presidente della Commissione elettorale
e dagli scrutatori.
Dal detto processo verbale debbono, in particolare, risultare:
a) il numero degli elettori e quello dei votanti;
b) il numero dei voti attribuiti a ciascuna lista;
c) il numero dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato.
Articolo 6
Attribuzione dei seggi
Per
il riparto dei seggi si determina il totale dei voti validi e si divide
tale totale per il numero dei seggi da ripartire; si ottiene così
il quoziente naturale.
Poi, per ogni lista, si dividono i voti da ciascuna conseguiti per il
quoziente naturale. Il quoziente intero che si ottiene indica il numero
dei seggi (di primo riparto) spettanti a ciascuna lista.
Nel caso che non tutti i seggi vengano ripartiti, per i seggi che rimangono
scoperti si segue il criterio dei più alti resti, cioè i
seggi rimasti da assegnare si attribuiscono in base ai più alti
resti. In caso di parità fra i più alti resti si procede
all’assegnazione dei seggi rimasti alla lista o alle liste che hanno
ottenuto il maggior numero complessivo di preferenze.
Una volta effettuata la ripartizione dei seggi fra le varie liste, si
determinano i candidati chiamati a ricoprirli, entro il limite del numero
dei seggi assegnati a ciascuna di esse ed in base al numero delle preferenze
riportate da ciascun candidato.
Nel caso di parità del numero dei voti di preferenza riportati
da due o più candidati della stessa lista sono eletti i candidati
più giovani di età.
Articolo
7
Proclamazione degli eletti
Ultimate
le operazioni di attribuzione e di assegnazione dei seggi, il Presidente
dell’Assemblea procede alla proclamazione degli eletti.
Articolo
8
Opzione
Il
candidato che risulti contemporaneamente eletto dalla stessa Assemblea
in due distinti organi dovrà immediatamente optare per uno di essi.
Nel seggio rimasto così vacante subentrerà il primo dei
non eletti nella medesima lista.
TITOLO II
ELEZIONI CON SISTEMA DELLA LISTA APERTA
(o maggioritario con voto limitato)
Articolo
9
Modalità di presentazione delle candidature
Prima
dell’inizio delle operazioni di voto, al Presidente dell’Assemblea
Nazionale, Regionale, Provinciale o Comunale, in seno alla quale si svolgono
le elezioni, devono essere presentate in iscritto le candidature, accompagnate
dall’atto di accettazione del candidato, di cui all’art. 8
dello Statuto sociale.
All’Assemblea Nazionale possono presentare le candidature tutti
gli aventi diritto al voto e tutti i partecipanti all’Assemblea
stessa, di cui all’art. 12 dello Statuto sociale.
Tale norma, per quanto può trovare applicazione, disciplina anche
la presentazione delle candidature in sede di Assemblea Regionale, Provinciale
o Comunale.
Le Assemblee Nazionale, Regionale, Provinciale o Comunale nominano la
Commissione elettorale composta di almeno tre membri, con esclusione dei
candidati.
La Commissione elegge il proprio Presidente.
Il Presidente della Commissione elettorale compila la lista dei candidati
iscrivendoli in ordine alfabetico e numerico.
Articolo
10
Votazioni
La
lista dei candidati deve essere affissa nel locale in cui avvengono le
votazioni.
La votazione avviene a scrutinio segreto.
Il voto viene espresso da ciascun elettore mediante la indicazione del
cognome del candidato cui intende attribuire la preferenza o del numero
che contraddistingue quel candidato nella lista.
Ogni elettore può esprimere voti di preferenza al massimo nelle
seguenti misure:
n. 5 o 6 per il Comitato Centrale, rispettivamente nel caso che esso debba
comporsi di 7 o di 9 membri;
n. 3 per il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori dei Conti;
n. 3 per il Collegio Nazionale dei Probiviri;
n. 3,5,6 per il Consiglio Regionale, rispettivamente nel caso che esso
debba comporsi di cinque, sette o nove membri;
n. 3,5,6 per il Comitato Provinciale o Comunale, rispettivamente nel caso
che esso debba comporsi di cinque, sette o nove membri;
n. 3 per il Collegio Provinciale o Comunale dei Sindaci Revisori dei Conti.
Articolo
11
Verbalizzazione delle operazioni di votazione
Delle
operazioni di votazione viene redatto processo verbale che è sottoscrit-to
dal Presidente della Commissione elettorale e dagli scrutatori.
Articolo
12
Operazioni di scrutinio
Le
operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle
votazioni e non possono essere interrotte prima della loro chiusura.
Nel caso in cui, sia in sede nazionale, sia in regionale, provinciale
o comunale, si effettuino elezioni contestuali di organi di diverso livello,
lo spoglio delle schede relative all’elezione dell’organo
di livello superiore precede quello dell’organo di livello inferiore.
Delle operazioni di scrutinio viene redatto processo verbale che è
sottoscritto, in ogni foglio, dal Presidente della Commissione elettorale
e dagli scrutatori.
Dal detto processo verbale debbono, in particolare, risultare:
a) il numero degli elettori e quello dei votanti;
b) il numero dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato.
Articolo
13
Attribuzione dei seggi
I
seggi sono attribuiti in rapporto al maggior numero di preferenze riportato
dei candidati e fino a copertura del numero dei seggi da attribuirsi.
Nel caso di parità del numero dei voti di preferenza riportata
da due o più candidati, sono eletti i candidati più giovani
di età.
Articolo 14
Proclamazione degli eletti
Ultimate
le operazioni di attribuzione e di assegnazione dei seggi, il Presidente
dell’Assemblea procede alla proclamazione degli eletti.
Articolo
15
Opzione
Il
candidato che risulti contemporaneamente eletto dalla stessa Assemblea
in due distinti organi dovrà immediatamente optare per uno di essi.
Nel seggio rimasto così vacante subentrerà il primo dei
non eletti.
TITOLO
III
Articolo
16
Norme generali
In
ogni circostanza deve essere rispettata la segretezza del voto.
In particolare, quando si procede all’elezione di più organi
dovranno essere predisposte urne distinte per ciascuno di essi, per raccogliere,
all’atto del voto, le rispettive schede votate.
Le schede elettorali votate e tutto il materiale relativo alle elezioni
devono essere raccolte in plichi sigillati da conservare per un periodo
di 6 mesi per essere poi distrutti.
Tutti i processi verbali relativi alle Assemblee Regionali, Provinciali
e Comunali devono essere inviati in copia alla Segreteria Generale entro
e non oltre un mese dalla data delle Assemblee stesse.
Nota: Il presente Regolamento, in attuazione dell’articolo 5 dello
Statuto, è ancora quello vigente prima delle modifiche.
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